TAR Firenze, sez. III, sentenza 2015-02-27, n. 201500335

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2015-02-27, n. 201500335
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201500335
Data del deposito : 27 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02925/1997 REG.RIC.

N. 00335/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02925/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2925 del 1997, proposto da:
F A, rappresentato e difeso dall'avv. G V nel cui studio in Firenze, viale G. Mazzini n. 60 è elettivamente domiciliato;

contro

Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avv. S C, G L e G G, con domicilio eletto presso l’avv. Graziella Ferraroni in Firenze, Via Duca D'Aosta 2;
Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Mass. Pisa;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Pisa, Settore uso e assetto del territorio - Servizio edilizia privata - U.O.C. edilizia privata (prot. gen. n. 37054 - prot. part. n. 2641/96), del 5 maggio 1997 - notificato al ricorrente il13 maggio 1997 -, a firma (per il Sindaco) dell'Assessore delegato all'edilizia privata, avente per oggetto: "Fossi Silvano - località Tombolo - diniego di sanatoria art. 13 per opere relative a: sanatoria art. 13 l. 47/85 per costruzione di annesso agricolo", nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè incognito al ricorrete ed in particolare:

- dell'ordinanza dell'Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - Settore vigilanza antincendio e protezione civile (prot. n. 308/96/vig.) del 9 settembre 1996, a firma del Presidente, avente per oggetto. "ordinanza di rimozione e ripristino dei luoghi";

- del rapporto di violazione dell'Ente-Parco regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - Settore vigilanza antincendio e protezione civile (n. 308/96/Vig:) del 19 agosto 1996, avente per oggetto: "violazione artt. 2, primo comma, e 5, lettera d), del "Regolamento generale di uso del territorio del Parco e tutela dell'ambiente naturale".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2015 il dott. R G e uditi per le parti i difensori B. Borgiotti delegata da G. Viciconte;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Sig. S F, proprietario di un capannone industriale sito nell’area del Parco naturale di Migliarino, ha realizzato nel 1996 un annesso in un terreno contiguo al fine di ampliare l’area utilizzata a scopo produttivo.

Raggiunto da un provvedimento sanzionatorio il titolare della attività proponeva al Comune di Pisa istanza di accertamento di conformità che veniva denegata in quanto l’annesso avrebbe potuto realizzarsi soltanto previa presentazione di un piano di sviluppo agricolo da parte del titolare di una azienda agraria e qualora il manufatto fosse ricaduto nell’area di pertinenza del piano di gestione del parco naturale.

Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso il Sig. A F in qualità di erede del Sig. S F il quale lamenta che la motivazione espressa dal Comune si soffermerebbe su requisiti procedurali non conferenti il caso di specie trascurando di prendere in esame la compatibilità del realizzato manufatto con l’area circostante e la sua doppia conformità al P.R.G vigente a tale data ed a quella della conclusione del procedimento.

Tale giudizio, qualora fosse stato effettuato, avrebbe avuto esito positivo stante il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la zona agricola sarebbe compatibile anche con strutture ed impianti che non hanno destinazione agraria, e stante il fatto che le NTA relative alla zona in cui ricade l’immobile consentirebbero la realizzazione di annessi senza prevedere come obbligatoria la presentazione di un piano di miglioramento aziendale da parte di un imprenditore agricolo.

Inoltre, il provvedimento sarebbe viziato da incompetenza essendo stato sottoscritto dall’Assessore all’edilizia anziché dal Sindaco.

Si è costituito il Comune di Pisa per resistere al ricorso.

Il ricorso è infondato.

In base all’art. 5 del regolamento generale dell’uso del territorio del parco naturale di Migliarino fuori dalle previsioni dei piani di gestione e recupero sono vietate tutte le trasformazioni urbanistico edilizie comprese le ristrutturazione e le riedificazioni.

Ai sensi dell’art.

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