TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-01-10, n. 202000003

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-01-10, n. 202000003
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202000003
Data del deposito : 10 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2020

N. 00003/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00026/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2019, proposto da
M R di R S D & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, corso della Libertà 50;



contro

Comune di Laives, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;



per l'annullamento

1) della deliberazione della Giunta comunale di Laives n. 467 dd. 9 novembre 2018, comunicata alla M R S.a.s. giusta raccomandata dd. 23 novembre 2018 pervenuta in data 29.11.2018 avente ad oggetto: “2^ proposta di modifica ai piani paesaggistico ed urbanistico comunale – procedura speciale trasformazione ‘verde – verde’ nella parte in cui è stato deliberato di non procedere alla proposta di modifica del piano paesaggistico e del piano urbanistico comunale da verde boschivo a verde agricolo delle pp.ff. 1310/1, 1310/134, 1310/135, 1310/137 e 1310/139 CC. Laives di proprietà della ricorrente;

2) della determinazione del Comune di Laives, a firma dell'impiegata incaricata n. 368 del 15.12.2014 prot. int. 0013851/14 con la quale sono stati incaricati due distinti professionisti per il supporto specialistico per l'elaborazione della valutazione di impatto ambientale;

3) della valutazione paesaggistica per la riqualificazione verde – verde di cambi di coltura in Comune di Laives a firma dell'arch. Marco Molon 10.7.2017 nella parte in qui classifica ad impatto elevato la richiesta di trasformazione delle pp.ff. 1310/1, 1310/134, 1310/135, 1310/137 e 1310/139 CC. Laives di proprietà della ricorrente;

4) della determina di incarico n. 242 del 20.10.2017 allo studio associato Geologia & Ambiente di Bolzano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Laives;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 il Cons. T D G e uditi per le parti i difensori M. Bonomini per la parte ricorrente; l'Avvocato dello Stato G. Denicolò per il Comune di Laives;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società M R di R S D & C. S.a.s. impugna, in uno con gli altri atti indicati in epigrafe, la deliberazione n. 467 dd. 9 novembre 2018 nella parte in cui la Giunta comunale di Laives ha deliberato di non procedere alla proposta di modifica del piano paesaggistico e del piano urbanistico comunale da verde boschivo a verde agricolo delle pp.ff. 1310/1, 1310/134, 1310/135, 1310/137 e 1310/139 CC. Laives, di proprietà della stessa.

A sostegno del ricorso viene dedotto il seguente complesso motivo di impugnazione:

1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13 nonché dell’art. 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21 ed eccesso di potere per sviamento, contradditorietà manifesta per avere il Comune di Laives deliberato di non procedere alla proposta di modifica del piano urbanistico comunale dell’istanza di trasformazione verde – verde della ricorrente impedendole così di accedere alla procedura di trasformazione prevista e prescritta dalla normativa ed al conseguente vaglio della competente commissione per la trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato, sulla base di una valutazione di un professionista privato e senza nemmeno porre in essere la valutazione idrogeologica e ciò in palese contraddizione con i precedenti pareri dell’ispettorato forestale in allora competente;

Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 risp. art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per motivazione carente, sviata ed errata per aver ritenuto l’amministrazione comunale che la trasformazione avrebbe impedito l’accesso della fauna selvativa al Rio Dolce mentre l’accesso è già impedito da opere realizzate dalla pubblica amministrazione ed il Rio Dolce non trasporta acque;

Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione e dell’art. 1 della legge 22 ottobre 1993 n.17 per violazione dei principi fondanti l’azione amministrativa e segnatamente i principi di economicità, imparzialità e buon andamento”.

Si è costituito in giudizio il Comune di Laives a mezzo dell’Avvocatura dello Stato di Trento, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 26.6.2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Si premette che la “M R di R S D & C. S.a.s.” è proprietaria, tra l’altro, del maso chiuso denominato “M R”, ubicato nel comune di Laives in località San Giacomo / Pineta di Laives.

Una parte della superficie agricola del maso, pari a circa 7,5 ettari, è destinata alla coltivazione di frutta (meleto), mentre ulteriori 50 ettari, di cui fanno parte le pp.ff. 1310/1, 1310/134, 1310/135, 1310/139, oggetto del presente contendere, sono destinati a bosco.

Nel corso degli anni, la previsione della realizzazione di alcune opere pubbliche (tunnel di San Giacomo; zona artigianale “Vurza”) ha comportato l’esproprio di terreni di proprietà della società ricorrente, con conseguente riduzione della superficie destinata alla produzione agricola e, pertanto, della produttività del “M R”.

Nell’anno 2006, al fine di incrementare la produzione agricola / rispettivamente di ripristinare l’area destinata alla produzione agricola, la M R S.a.s. presentava una “domanda di cambio coltura da bosco a frutteto da (recte “di” n.d.r.) parte delle pp.ff. 1310/1, 1310/134, 1310/135, 1310/137 1030/139. Superficie interessata mq. 4.050 in C.C. Laives”.

La predetta domanda, presentata ai sensi dell’art. 5 della L.P. 21.10.1996, n. 29 e degli artt. 4 e 5 del D.P.G.P. 31.7.2000, n. 29, veniva pubblicata all’albo pretorio 29.12.2006 - 13.01.2007 e, successivamente, veniva trasmessa alla Provincia Autonoma di Bolzano - Ispettorato forestale Bolzano I, all’epoca competente per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 5 della L.P. 21.10.1996, n. 21.

Con deliberazione n. 22 del 16.3.2007 il Comitato forestale provinciale, nell’affermare che “non si prevedono effetti idrogeologici o ecologico – forestali negativi”, accoglieva la suddetta domanda e concedeva la relativa autorizzazione, precisando che “Devono essere osservate le seguenti prescrizioni: - la richiedente s’impegna di (recte “ad” n.d.r.) autorizzare il Comune di Laives il (“al” n.d.r.) passaggio di una passeggiata pedonale sulla p.f. 1310/1 di sua proprietà; - l’autorizzazione ha una validità di 5 anni dalla notificazione della presente deliberazione; - prima dell’inizio dei lavori deve essere svolto il procedimento per la modifica del piano urbanistico comunale, rilasciata la concessione edilizia ed eseguito l’assegno del legname”.

Nei successivi cinque anni le citate prescrizioni non trovavano attuazione.

In seguito all’emanazione della L.P. 19.07.2013, n. 10, avente ad oggetto “Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrari alimenti geneticamente non

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