TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-07-02, n. 201901137

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-07-02, n. 201901137
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201901137
Data del deposito : 2 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2019

N. 01137/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01412/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2016, proposto da
La Playa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D L, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47° Rgt Fanteria n 4;



contro

Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, domiciliato presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;



per l'annullamento

revoca provvedimento del Comune di Gallipoli -UO n. 15 quater - Ufficio Demanio, prot. n. 23618 datato 01.06.2016, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali a quello oggi impugnato e, in particolare, della Deliberazione n. 72 del Commissario Straordinario del Comune di Gallipoli datata 26.02.2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 il Cons. dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori avv. D. Lorenzo per la ricorrente e avv. A. Stefanelli per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società ricorrente assume di essere titolare di concessione demaniale marittima n.18/2006 e di licenze suppletive 32/2007 e 60/2008.Con domanda dell’11,2,2016 ha richiesto un ampliamento di mq 1265 della superficie concessa a servizio della struttura balneare.

Avverso il provvedimento epigrafato con cui il Comune di Gallipoli ha rigettato l’istanza è insorta la società ricorrente rassegando le censure di seguito sintetizzate:

Violazione di legge, in particolare degli artt. 4 e 15 della L.R. Puglia n.17/2015 – motivazione manifestamente errata- carenza di istruttoria – eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e legittimo affidamento- irrazionalità e illogicità manifesta.

Illegittimità dell’art.76 del PCC per violazione delle prescrizioni imposte dall’art.8.1 NTA del PRC –eccesso di potere per erronea valutazione degli interessi – illogicità manifesta e sviamento dallo scopo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli insistendo per la reiezione del ricorso.

Nella pubblica udienza del 22 maggio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

In ricorso è infondato e deve essere respinto.

In primo luogo, deve rilevarsi che il Comune di Gallipoli, ha respinto l’istanza con plurime motivazioni, tra cui il richiamo all’art.8 della L.r.17/2015 il quale dispone che il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo, tra l’altro, all’esito della selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, con pubblicazione di un bando che deve specificare le modalità di presentazione della domanda, i termini, i requisiti minimi, le cause di esclusione, i parametri di selezione

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