TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-01-10, n. 202200006

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-01-10, n. 202200006
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202200006
Data del deposito : 10 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2022

N. 00006/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00092/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto -OMISSIS-della Direttrice Generale dell'Università degli Studi di Trieste avente ad oggetto "Recupero del credito vantato nei confronti del prof. -OMISSIS-compensazione atecnica" (comunicato con nota pec 20.1.2021), come integrato con il successivo decreto 4 febbraio 2021 -OMISSIS-della stessa Direttrice Generale

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale presentata dall’Università degli Studi Trieste il 18/5/2021:

per la condanna del ricorrente alla corresponsione dell’importo di 429.000 euro, maggiorato degli accessori in maturazione, o del diverso, maggiore o minore importo che vorrà quantificare il Giudice, dovuto per effetto dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Trieste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2021 il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, ha domandato l’annullamento dei provvedimenti con il quale Università degli Studi di Trieste ha disposto il recupero del credito vantato nei suoi confronti mediante compensazione atecnica, ovvero trattenendo il 50% degli importi da corrispondere allo stesso per l’incarico di docenza.

1.1. Il credito vantato dall’Università è fondato sul disposto dell’art. 53, comma 7 del T.U. del pubblico impiego (d.lgs. 165 del 2001) ed è pari ai compensi che il ricorrente ha indebitamente percepito dall’Università Federale del -OMISSIS-, presso la quale ha rivestito per 11 anni (dal 2007 al 2018) l’incarico di “professor titular”, senza previamente ottenere le necessarie autorizzazioni.

1.2. Nel ricorso sono in particolare dedotte:

I) NULLITA’ PER CARENZA DI POTERE PER L’ATTIVATO RECUPERO – VIOLAZIONE DELL’ART. 53

COMMA

7 BIS D. LGS. N. 165/2001, DELL’ART. 1 L. N. 20/1994 E DELL’ART. 25 COST.,
non appartenendo ai poteri della Direttrice l’adozione di un provvedimento di compensazione atecnica a fronte del mancato versamento di somme ai sensi dell’art. 53, comma 7, prevedendo il successivo comma 7- bis una sanzione tipica (la responsabilità erariale).

II) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 PER MANIFESTA INIDONEITÀ ED INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE ALLA INDICATA COMPENSAZIONE ATECNICA, mancando qualsiasi indicazione dei riferimenti normativi che legittimano la compensazione atecnica.

III) ILLEGITTIMITÀ DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO PER MATURATA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE , per gli importi indebitamente percepiti in data anteriore al quinquennio.

2. L’Università nella propria memoria dell’11.05.2021 ha argomentato per il rigetto del ricorso, proponendo altresì domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del ricorrente al pagamento dell’importo di 429.000 euro (o altra maggiore o minore somma quantificata dal giudice).

3. Con dichiarazione del 29.09.2021 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dando atto di aver formalmente rassegnato le proprie dimissioni dall’Università di Trieste, accolte dal Magnifico Rettore con provvedimento dell’11.08.2021. Conseguentemente non vi sarebbe più alcun interesse a contestare il provvedimento di compensazione atecnica con gli emolumenti stipendiali, mancando un rapporto di lavoro su cui lo stesso possa incidere.

4. In data 05.10.2021, preso atto della rinuncia, l’Università ha presentato istanza di rinvio della trattazione, in ragione della necessità di sottoporre al Consiglio di amministrazione, organo competente a termini di statuto, la decisione in merito all’opportunità della prosecuzione del giudizio per quanto attiene alla domanda riconvenzionale.

4.1. Conseguentemente, all’udienza pubblica del 27.10.2021, il ricorso è stato rinviato all’udienza pubblica del 02.12.2021.

5. Con la memoria dell’11.11.2021, l’Università ha dichiarato di voler coltivare il ricorso per quanto attiene alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto le somme percepite dal ricorrente. Rappresenta inoltre che per la parte non contestata delle stesse somme (pari ad € 267.088,74) si è già formato un titolo esecutivo, essendo divenuta inoppugnabile l’ordinanza-ingiunzione di pagamento notificata al docente.

5.1. Nel merito, afferma di non condividere la quantificazione del credito operata dal ricorrente, che avrebbe applicato sull’importo in valuta estera (1.723.504,29 Real) un unico tasso di cambio (quello di fine dicembre 2020), laddove sarebbe invece stato necessario applicare distinti tassi per ciascuna delle annualità di percezione delle somme (dal 2007 al 2017). All’esito di tale calcolo, l’Università ha ricavato la somma di € 453.282,62, concludendo per un residuo credito di € 186.191,88.

6. All’udienza pubblica del 02.12.2021 le parti hanno discusso come da verbale. L’Università ha riferito che l’unica questione controversa è quella relativa al tasso di cambio applicabile, essendo condivisa tra le parti la quantificazione degli importi in Real brasiliani (1.723.504,29 Real).

6.1. La ricorrente ha eccepito l’inammissibilità della memoria dell'11 novembre e dei documenti ad essa allegati, sia perché il rinvio dell'udienza era stato concesso solo per acquisire la determinazione del CDA sull'adesione o meno alla rinuncia (e non avrebbe quindi legittimato la produzione di nuova memoria), sia perché comunque tardiva rispetto ai termini sanciti dall’art. 73, comma 1 del c.p.a. per il deposito di note scritte e documenti. Ancora, con la citata memoria sarebbe stata disposta una inammissibile modifica della riconvenzionale già proposta (quantificando il credito in € 453.000,00, laddove nella domanda originaria era indicato un importo pari a circa € 429.000,00), che avrebbe richiesto di essere notificata alla ricorrente nei termini dell’art. 42, comma 2 c.p.a.

6.2. La difesa erariale ha replicato che non si tratta di domanda nuova (rimanendo immutata la causa petendi ) ma solo di una diversa quantificazione dell’importo. Quanto alla documentazione, trattasi di dati pubblici, prodotti unicamente per finalità di ausilio alla decisione.

6.3. Il ricorso è stato trattenuto in decisione.

7. Il Tribunale prende atto della rinuncia al ricorso principale operata dal ricorrente.

7.1. Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale dell’Università, devono essere accolte le eccezioni formulate dalla ricorrente, attesa la natura irrituale della stessa. La memoria dell’11.11.2021 viene considerata pertanto solo nella parte in cui dichiara la volontà del Consiglio di amministrazione di coltivare la domanda riconvenzionale originariamente proposta, nei limiti dell’importo indicato nella memoria di costituzione dell’11.05.2021. Lo stesso ricorrente era del resto pienamente consapevole che l’udienza era stata rinviata proprio a tal fine (ed il rinvio era stato disposto su “accordo delle parti” , cfr. il verbale dell’udienza del 27.10.2021), non potendo quindi riscontrarsi sotto questo profilo alcuna violazione del contraddittorio.

8. Nel merito, la domanda riconvenzionale è comunque infondata.

8.1. Il comma 7 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 impone al dipendente pubblico di restituire automaticamente all’Amministrazione di appartenenza i compensi percepiti per incarichi extraistituzionali privi della prescritta autorizzazione. La fattispecie descritta dalla norma è dunque quella di una “ misura reale di natura compensativa della condotta irregolare del dipendente, che ne destina preventivamente i compensi percepiti in assenza di una preventiva autorizzazione, funzionalizzandone anche l’utilizzo ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti ” ( Cons. Stato, sez. II, 27 maggio 2021, n. 4091) .

8.2. La condotta del dipendente, illegittima perché posta in essere in violazione degli obblighi afferenti al corretto adempimento del rapporto di servizio con l’amministrazione, genera dunque quale effetto legale automatico la nascita di un’obbligazione avente ad oggetto la refusione dei corrispettivi percepiti in conseguenza degli incarichi non direttamente conferiti dall’Amministrazione datoriale né dalla stessa previamente autorizzati (cfr . Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2016, n. 4590).

8.3. La condotta contestata al dipendente nel caso di specie, e cioè il rapporto di servizio con l’Università -OMISSIS- quale professor titular , si è protratta per un rilevante arco temporale (di quasi 11 anni, dal 2007 al 2018) e appare artificioso – mancando in atti qualsiasi documentazione circa gli incarichi ricoperti, il contratto (o i contratti) stipulati, la loro durata temporale ecc. – operarne il frazionamento in funzione delle diverse annualità.

8.4. Considerate invece quale condotta unitaria e ingenerante un’unica obbligazione compensativa ( ex art. 53, comma 7 d.lgs. 165 del 2001) a carico del soggetto inadempiente, il momento di insorgenza della stessa deve identificarsi nella prima formale richiesta di versamento dei compensi percepiti all’estero, che si rinviene nella nota della Direttrice del 31.07.2020 (all. 08 al ricorso), adottata all’esito dell’attività istruttoria compiuta dall’Università e dall’interlocuzione con il privato. Prima di quel momento, infatti, le contestazioni (risalenti alla nota del Rettore del 10.08.2018) riguardavano una condotta non ancora esattamente individuata nelle sue caratteristiche essenziali e nei suoi profili giuridici.

8.5. Alla data del 31.07.2020 si è pertanto ingenerato il debito dell’originario ricorrente verso l’Università di Trieste. Trattasi di un debito in valuta estera, avendo ad oggetto proprio il quantum monetario concordato con il soggetto conferente l’incarico non autorizzato (l’Università del -OMISSIS-) o percepito dallo stesso e non un suo equivalente economico (cfr. il chiaro disposto dell’art. 53, comma 7 che fa riferimento al compenso “dovuto per le prestazioni eventualmente svolte” e prevede come prima ipotesi che lo stesso sia versato “a cura dell’erogante” medesimo). Il docente ha percepito i propri compensi in Real brasiliani, per la somma – tra le parti non contestata – di 1.723.504,29 Real.

8.6. Ai debiti in valuta estera si applica l’art. 1278 del c.c. per il quale “se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento” . La conversione del debito espresso in Real in valuta nazionale deve dunque operarsi al tasso di cambio esistente alla data di scadenza dell’obbligazione, cioè il 31.08.2020 (tenendo conto dei 30 giorni concessi per il pagamento nella nota del 31.07.2020 citata).

8.7. A tale data il tasso di cambio tra Euro e Real, secondo quanto riportato sul sito della Banca d’Italia nell’apposita sezione, era pari a 6,4739, conseguendone un importo dovuto in valuta nazionale di € 266.223,50, oltre interessi a partire da quella data, comunque inferiore a quanto già richiesto dall’Università con l’ordinanza-ingiunzione di pagamento divenuta esecutiva.

9. Per le ragioni esposte, la domanda riconvenzionale deve essere respinta.

9.1. Attesa la particolarità della questione, il Tribunale ritiene equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi