TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-09-17, n. 201502825

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-09-17, n. 201502825
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201502825
Data del deposito : 17 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00957/2015 REG.RIC.

N. 02825/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00957/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 957 del 2015, proposto da:
M Grazia, rappresentata e difesa dagli avv. A M A e G T, con domicilio eletto presso G T in Lecce, Via G. Catalano, 32;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;

per l'ottemperanza del decreto del 23 Aprile 2013 reso dalla Corte di Appello di Lecce nel procedimento R.G.V.G. 1521/11;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori presenti, l'avv. A. Centonze in sostituzione di G. Tortorelli e A.M. Abbattista e l'avv. dello Stato G.C. Matteo.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Corte di Appello di Lecce, in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta dalla sig.ra M Grazia, con decreto del 23 Aprile 2013, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della complessiva somma di euro 20.250,00 in favore della ricorrente, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo sulla predetta somma nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 730,00, oltre accessori come per legge,con distrazione in favore dell’avv. Abbattista Angelo Michele.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, pertanto, la sola ricorrente invoca il pagamento delle somme liquidate in proprio favore nel predetto decreto, non spontaneamente versate dal Ministero convenuto, mentre non spiega formale domanda (in proprio) il legale costituito avv. Abbatista Angelo Michele quanto alle somme distratte in proprio favore nel medesimo decreto oggi posto in esecuzione dalla sola sig.ra M Grazia.

Orbene, tale decreto ha l’attitudine ad acquisire la validità ed efficacia della sentenza passata in giudicato, poiché trattasi di provvedimento immediatamente esecutivo, ricorribile solo per Cassazione, ai sensi dell’art.3, co.6, L. 89/2001, e poichè decorso il termine per proporre il relativo ricorso lo stesso diventa inoppugnabile.

Inoltre, tale decreto è stato notificato con formula esecutiva il 24 novembre 2014 al Ministero della Giustizia, ed è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. n. 30/1997.


In conclusione, considerato il rituale esercizio (ai sensi degli artt. 87 e 114 c.p.a.) dell’azione ex art. 112, secondo comma lett. c) dello stesso c.p.a., ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti per accogliere parzialmente il ricorso di ottemperanza in oggetto e, conseguentemente, deve essere dichiarato l'obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto di cui in epigrafe e ordinato alla predetta Amministrazione resistente di corrispondere alla ricorrente, nel termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione, le somme portate dal decreto indicato in premessa, escluse le spese del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Lecce perché distratte in favore del difensore che non agisce in proprio nel presente giudizio di ottemperanza.

L’Amministrazione resistente va altresì condannata alla rifusione delle spese processuali come liquidate in dispositivo.

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