TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-12-13, n. 202318918

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-12-13, n. 202318918
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318918
Data del deposito : 13 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2023

N. 18918/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06944/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6944 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A G, E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Anac Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Gennaro Macri, Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE,

- della Comunicazione di aggiudicazione efficace ex art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,

-OMISSIS-, trasmessa il 17 febbraio 2023 (doc. 1), con cui l'Amministrazione

intimata ha reso noto che, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2023,

AMA ha disposto in favore del costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese -OMISSIS- - -OMISSIS-l'aggiudicazione del Lotto 1 della “procedura Aperta avente ad oggetto il servizio a basso impatto ambientale di raccolta porta a porta, incluso il trasporto ed il conferimento, di rifiuti organici (EER 20 03 02 e EER 20 01 08), di multimateriale leggero (EER 15 01 06), di cassette in plastica (EER 15 01 02), di contenitori in vetro (EER 15 01 07), di carta (EER 20 01 01), di imballaggi in carta e cartone (EER 15 01 01) e di rifiuto residuo secco (EER 20 03 01), prodotti da und utenze non domestiche, ubicate nel territorio di Roma Capitale, suddiviso in 15 Lotti territoriali, per un periodo di 36 mesi”;

- di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e allegati al provvedimento di cui sopra, tra cui, in particolare, il verbale di gara n. 6 del 10 ottobre 2022 (doc. 2), con cui la Commissione giudicatrice ha ammesso il sopra indicato Raggruppamento temporaneo di imprese alle successive fasi di gara;

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, comunicato in data 21 aprile 2023, con il quale AMA ha negato alla ricorrente l'accesso alla documentazione eventualmente prodotta dal Raggruppamento -OMISSIS- – -OMISSIS- a seguito del soccorso istruttorio avviato nei confronti di quest'ultimo il 12 settembre 2022 (doc. 3);

NONCHÈ, SIN DA ORA, PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA

del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more, con espressa disponibilità della ricorrente al subentro in detto contratto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.p.A. il 29/5/2023:

PER L'ANNULLAMENTO

degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, inclusa la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del -OMISSIS-di Ama S.p.A. (“AMA”) (doc. 1 fascicolo AMA), richiamata nella Comunicazione di aggiudicazione efficace ex art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (doc. 1 fascicolo -OMISSIS-), mai comunicata all'odierna ricorrente (doc. 25 fascicolo -OMISSIS-) e, a quanto risulta dal deposito effettuato in giudizio da AMA in data 20 maggio 2023, pubblicata solo in data 26 aprile 2023 (doc. 1b fascicolo AMA), per l'ulteriore motivo desumibile dalla conoscenza - intervenuta sempre in data 20 maggio 2023 a seguito del deposito in giudizio da parte di AMA - del contenuto della Relazione depositata dall'aggiudicatario -OMISSIS- S.p.A. (“-OMISSIS-”) in riscontro alla specifica richiesta di soccorso istruttorio formulata dalla Stazione appaltante;

NONCHÈ, SIN DA ORA, PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA

del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more, con espressa disponibilità della ricorrente al subentro in detto contratto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ama S.p.A. e di -OMISSIS-S.p.A. e di Anac Autorita' Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 la dott.ssa F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente – che ha partecipato alla procedura aperta indetta da AMA S.p.A. per l’affidamento del servizio di raccolta porta a porta di rifiuti provenienti da utenze non domestiche, nel territorio di Roma Capitale, con Bando pubblicato in G.U. del 18.05.2022, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – con il ricorso introduttivo ha impugnato la “ Comunicazione di aggiudicazione efficace ex art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, -OMISSIS-, trasmessa il 17 febbraio 2023 (…), con cui l’Amministrazione intimata ha reso noto che, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2023, AMA ha disposto in favore del costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese -OMISSIS- - -OMISSIS- [odierne controinteressate] l’aggiudicazione del Lotto 1 ” della procedura indicata, ed atti presupposti;
nonché il provvedimento del 21 aprile 2023 con cui Ama ha negato l’accesso alla documentazione eventualmente prodotta dal predetto Raggruppamento a seguito del soccorso istruttorio avviato il 12 settembre 2022.

La ricorrente ha altresì chiesto dichiararsi l’inefficacia del contratto medio tempore eventualmente stipulato, dando espressa disponibilità al subentro.

2. Da quanto esposto e versato in atti si evince che:

- la società -OMISSIS-, facente parte del Raggruppamento aggiudicatario, ha dichiarato nel proprio DGUE che il (cessato) Presidente del Consiglio di Amministrazione e socio di maggioranza -OMISSIS- -OMISSIS- è stato rinviato a giudizio ai sensi degli artt. 110, 353, 353bis, 356 e 314 c.p., per inadempimenti in esecuzione di pubbliche forniture, nell’ambito di procedimento penale attualmente pendente innanzi al Tribunale di Salerno, avente ad oggetto la gestione di Società pubblica, con contestazioni attinenti alla turbativa di gara indetta per lo stesso settore merceologico oggetto della gara di cui qui si discute;

- la Commissione di gara ha attivato il soccorso istruttorio nei confronti della predetta Società, richiedendo chiarimenti anche sulle vicende sopra indicate e ha poi ammesso l’operatore alla procedura;

- il Raggruppamento controinteressato ha poi conseguito il punteggio di 84,40, seguito dalla ricorrente con 79,33 punti, ed è quindi infine risultato aggiudicatario del Lotto 1, come da comunicazione inviata ai partecipanti in data 17.02.2023;

- in data 22.02.2023, dopo cinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti della procedura, poi reiterata in data 6, 15 e 20.03.2023;

- l’istanza è stata (parzialmente) esitata in data 22.03.2023 e in data 21.04.2023 è stato notificato il ricorso introduttivo.

3. Il gravame principale – contenente anche una previa premessa sulla tempestività – è stato affidato ai seguenti motivi:

- I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.1,

COMMA

17, DELLA L. 190/2012 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI GARA E, IN PARTICOLARE, DELL’ART. 4,

COMMA

2, LETT. B.1), DEL PATTO DI INTEGRITA’ ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA

Secondo la ricorrente, considerato che il Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati era parte sostanziale e vincolante della documentazione di gara, al cui rispetto sia Ama che il prestatore erano obbligati, il Raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere automaticamente escluso per le vicende coinvolgenti il sig. -OMISSIS-, che è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione della società partecipante al Raggruppamento fino al 31.05.2021, nonché socio di maggioranza della stessa, con meno di quattro soci, fino al 26.04.2021, figurando tuttavia in atti sociali anche al 22.09.2021.

- II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 80,

COMMA

5, LETT. C), 80,

COMMA

6, 80,

COMMA

10 BIS D.LGS. 50/2016 – TOTALE CARENZA DI MOTIVAZIONE – MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ.

Sotto diverso ma connesso profilo, la ricorrente ha poi lamentato che Ama avrebbe dovuto comunque considerare i fatti sopra descritti, anche alla luce delle pertinenti Linee Guida Anac e della giurisprudenza formatasi in materia, quali indicatori di “gravi illeciti professionali”.

2.1. La ricorrente ha infine formulato istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., contestando il diniego di ostensione relativo a tutti i documenti sui requisiti soggettivi del Raggruppamento aggiudicatario, nonché a tutta la documentazione eventualmente prodotta dal medesimo a seguito del soccorso istruttorio.

3. Ama e -OMISSIS-S.p.A. si sono costituite in resistenza rispettivamente in data 12.05.2023 e 3.05.2023.

4. Anac si è costituita in giudizio in data 11.05.2023 con formula di rito.

5. In vista della discussione dell’istanza cautelare, con memoria del 20.05.2023 Ama S.p.A., nel contestare l’infondatezza del gravame, ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità dello stesso per tardività, essendo stato notificato oltre il quarantacinquesimo giorno dalla conoscenza della intervenuta aggiudicazione (termine da calcolarsi tendo conto della dilazione temporale dovuta alla evasione della istanza di accesso agli atti).

Inoltre, Ama ha comunque eccepito l’inammissibilità del ricorso, per non essere stato specificamente gravato il provvedimento di aggiudicazione, bensì soltanto la comunicazione dello stesso (che non può essere considerata lesiva).

Ama ha altresì depositato in giudizio tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente, specificando che non ve ne è di ulteriore.

6. Alla camera di consiglio del 23.05.2023, su concorde richiesta delle parti, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 10.10.2023.

7. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 26.05.2023 e depositato il successivo giorno 29, -OMISSIS- S.p.A. ha contestato (specificamente) l’aggiudicazione del 10.02.2023, pubblicata in data 26.04.2023 e versata agli atti del giudizio da Ama S.p.A. in data 20.05.2023, formulando il seguente “ ulteriore motivo desumibile dalla conoscenza - intervenuta sempre in data 20 maggio 2023 a seguito del deposito in giudizio da parte di AMA - del contenuto della Relazione depositata dall’aggiudicatario -OMISSIS- S.p.A. in riscontro alla specifica richiesta di soccorso istruttorio formulata dalla Stazione appaltante ” per “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ULTERIORI PROFILI, DELL’ART.1,

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