TAR Catania, sez. IV, sentenza 2009-01-29, n. 200900213

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2009-01-29, n. 200900213
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 200900213
Data del deposito : 29 gennaio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00385/1994 REG.RIC.

N. 00213/2009 REG.SEN.

N. 00385/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 385 del 1994, proposto da:
R A, rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso Carmelo Toscano in Catania, via Padova, 28;

contro

Co.Re.Co. Sezione di Messina, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

Comune di Montalbano Elicona (Me);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione dell’8 novembre 1993, prot. n.45926/dec. 47777 U.O. III, con la quale il Comitato Provinciale di Controllo – Sezione di Messina ha annullato la delibera della Giunta Municipale del Comune di Montalbano Elicona n. 313 del 20 settembre 1993, nella parte in cui il beneficio di cui all’art. 57 della L.R. n. 25/1993 è stato esteso anche all’odierno ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Co.Re.Co. Sezione di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/01/2009 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1) Il Signor Antonino Rappazzo è stato assunto con il profilo professionale di geometra, livello VI°, presso il Comune di Montalbano Elicona nel febbraio 1987, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 26/1986, sostitutivo dell’art. 30 della L.R. n. 37/1985, che ha autorizzato i Comuni ad assumere tecnici a tempo determinato “per l’esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, nonché per ogni altro adempimento previsto dalla presente legge”.

Di fatto, oltre ad esaminare le pratiche di condono edilizio, l’interessato ha svolto tutti gli altri compiti inerenti l’Ufficio Tecnico Comunale, presso il quale ha continuativamente prestato servizio.

A seguito dell'entrata in vigore delle Leggi regionali n. 22/1991 e n. 25/1993 (che consentivano il mantenimento in servizio o la riassunzione del personale che avesse svolto attività lavorativa - in data antecedente al 31 dicembre 1990 - per un periodo non inferiore a 365 giorni nel triennio compreso tra il 2 giugno 1988 e il 2 giugno 1991, in servizi decentrati con leggi regionali), con delibera n. 313 del 20 settembre 1993 la Giunta Municipale di Montalbano Elicona ha disposto il mantenimento in servizio, tra gli altri, del Geom. Rappazzo.

Sennonché, con determinazione dell’8 novembre 1993, prot. n.45926/dec. 47777 U.O. III, il CO.RE.CO. di Messina ha annullato la suddetta delibera, nella parte in cui il beneficio di cui all’art. 57 della L.R. n. 25/1993 è stato esteso anche all’odierno ricorrente. .

Con ricorso notificato il 7 gennaio 1994, depositato il 25 gennaio 1994, il Geom. Rappazzo ha impugnato l'atto negativo di controllo, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.

Il CO.RE.CO. Sezione di Messina si è costituito in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.

Con ordinanza collegiale n. 472 del 14 – 23 febbraio 1994 questo Tribunale – Sezione Terza – ha rigettato la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’impugnato atto negativo di controllo.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2009 la causa è passata in decisione.

2) Ai fini del decidere, il Collegio ritiene necessario individuare le norme di diritto sostanziale, in virtù delle quali la Giunta Municipale di Montalbano Elicona ha disposto il mantenimento in servizio del Geom. Rappazzo con delibera poi annullata dall’organo di controllo limitatamente alla posizione del ricorrente.

La L.R. 15 maggio 1991, n. 22, dopo aver previsto, all'art. 1, che gli enti locali siciliani possono provvedere all'ampliamento delle rispettive piante organiche in misura non superiore al 20 per cento, per "assicurare un adeguato espletamento dei servizi decentrati con leggi regionali", stabilisce, all'art. 3, quanto segue:

"1. I lavoratori in servizio, in data antecedente al 31 dicembre 1990, presso enti locali della Regione, con rapporto di lavoro subordinato o con contratto d'opera individuale instaurato sulla base di provvedimento formale, i quali abbiano prestato attività lavorativa presso lo stesso ente per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 per un periodo non inferiore a trecentosessantacinque giorni, anche non continuativi, nell'ultimo triennio, possono chiedere, solo ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 1, l'iscrizione nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, e, in attesa della sua costituzione, della competente sezione comunale dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

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