TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-03-06, n. 201200414

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-03-06, n. 201200414
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201200414
Data del deposito : 6 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01232/2011 REG.RIC.

N. 00414/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01232/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2011, proposto da:
Denel di C C &
C Sas, rappresentata e difesa dall'avv. G C, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;
Agenzia Invitalia Spa, rappresentata e difesa dall'avv. P R, con domicilio eletto presso Antonio Cerfeda in Lecce, via Silvio Pellico 17;

per l'annullamento

della delibera Invitalia datata 29 dicembre 2010, comunicata tramite nota prot. n. 103/SPO-DEL del 5 gennaio 2011, notificata in data 15 maggio 2011, di non ammissibilità della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al D.Lgs. 21/4/2000 n. 185, trasmessa in via informatica dalla ricorrente in data 29 giugno 2010, prot. n. 2031200 e tramite racc. a.r. ricevuta dall'Agenzia il successivo 5 luglio 2010;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi comprese, ove occorra: la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 datata 8/11/2010, le schede di sintesi della valutazione e la scheda relativa al colloquio previsto come seconda fase di valutazione della domanda, intercorso in data 12/10/2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Agenzia Invitalia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. L V e uditi altresì, l’Avv. Calabro per la società ricorrente, l’Avv. Guglielmi, in sostituzione di P R per Invitalia-Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. e l’Avv. dello Stato Libertini per le Amministrazioni statali resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con domanda presentata in via informatica, la società ricorrente inoltrava domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185 (incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego) per l’avviamento di un’attività di <<vendita al dettaglio di panini, piadine e kebab in forma itinerante nelle aree pubbliche del salento (fiere, sagre, feste patronali e mercati)>>.

Con provvedimento 5 gennaio 2011 prot. n. 103/SPO-DEL, la domanda era rigettata da Invitalia-Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a, sulla base della seguente motivazione: <<con riferimento al profilo di criticità progettuale, “mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta” l’iniziativa proposta, non prevedendo alcuna forma di partecipazione operativa –diretta e continuativa- del soggetto proponente l’attività imprenditoriale, risulta non coerente con quanto previsto dalla disciplina agevolativa di riferimento, la quale è preordinata ad assicurare, attraverso l’erogazione di agevolazioni dello Stato, la qualificazione della professionalità di soggetti privi di occupazione e la promozione della cultura d’impresa in rapporto alla propria idea di autoimpiego (art. 13, secondo comma d.lgs. 185/2000 – art. 4, lett. b) D.M. 295/2001).

Con riferimento al profilo di criticità progettuale “Carenza di validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa” i dati relativi al mercato e al bacino di utenza non supportano e legittimano le previsioni di fatturato avanzate.

Con riferimento al profilo di criticità progettuale “Mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta e carenza di validità tecnica, economica e finanziaria dell’attività proposta” non è emersa una adeguata consapevolezza da parte del soggetto proponente su aspetti fondamentali dell’attività imprenditoriale proposta. In particolare, non sono state fornite informazioni chiare, coerenti ed esaustive in relazione ai seguenti aspetti:

la classificazione/quantificazione della potenziale clientela;

la quantificazione dei gruppi di clienti identificati e il dimensionamento degli obiettivi di vendita;

il profilo formativo-esperenziale dei soci e la correlazione con l’attività proposta e i diversi ambiti di gestione della stessa, per cui non è dimostrata la complementarietà delle competenze necessarie alla realizzazione dell’iniziativa>>.

Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla società ricorrente per: 1) violazione art. 10-bis della l. 241 del 1990;
2) violazione d.lgs. 185 del 2000 e dell’art. 4 del d.m. 295 del 2001, violazione delibera

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