TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 2017-06-07, n. 201706700
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Pubblicato il 07/06/2017
N. 06700/2017 REG.PROV.COLL.
N. 12121/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 12121 del 2013, proposto da Soc Areteia del Dr. B ed Altri Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via V. Ambrosio, n. 4;
contro
ASL 102 – RM B in persona del legale rappresentante non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma Seconda Sezione Civile a n. 375/2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 la dott.ssa P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la sentenza del TAR Lazio sezione III quater in data 23 settembre 2014, n. 9935 con la quale la sezione ha accolto la richiesta di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma Seconda Sezione Civile a n. 375/2013 in epigrafe indicata, dichiarando l’obbligo dell’ ASL 102 – RM B di darne completa esecuzione, specificando che le spese del commissario ad acta sarebbero state determinate a conclusione dell’incarico affidatogli e sarebbero state poste a carico della stessa Azienda Sanitaria ridetta;
Rilevato che il commissario ad acta dr.ssa Flora Tattoni ha rappresentato di avere provveduto alla esecuzione della ridetta sentenza previa corrispondenza con l’Azienda Sanitaria che in data 10 dicembre 2014 comunicava di avere provveduto all’ottemperanza con tre mandati di pagamento n. 2322, (sorte), n. 2323 (interessi) e n. 2324 (spese legali) del 10 novembre 2014 che lo stesso commissario provvedeva a trasmettere allo Studio Legale Bellomi;il Commissario concludeva la relazione con richiesta di liquidazione del compenso per l’attività svolta;
Ritenuto che il compenso del Commissario ad acta, che ha evidenziato una esclusiva attività istruttoria avuto riguardo alla relazione dallo stesso prodotta, possa essere liquidato in Euro 100,00 da porre a carico della predetta Azienda Sanitaria Roma B che non ha provveduto a comunicare per tempo l’avvenuta esecuzione, comportando la nomina del commissario ad acta.