TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-01-26, n. 202301386
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2023
N. 01386/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05547/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 5547 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Università Telematica San Raffaele di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G T e L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San Bernardo, 101;
contro
Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cun - Consiglio Universitario Nazionale, Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
della sentenza del TAR per il Lazio, Roma, Sez. Terza, n. 4560 del 19 aprile 2021, con cui è stato accolto il ricorso n. R.G. 4940/2020 proposto dalla ricorrente per l'annullamento del diniego di accreditamento del nuovo Corso di studio “L-2 – Biotecnologie”;
nonché per la consequenziale declaratoria di nullità,
- della nota prot. n. 10676 del 12 aprile 2022 della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto “R.A.D. – Istituzione di corsi di studio o modifica di corsi di studio già istituiti – DM 270/2004”, mediante cui il Direttore Generale ha comunicato all'Università la trasmissione del parere negativo espresso dal CUN – in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 4560/2021 - nell'adunanza del 9 marzo 2022 relativamente alla proposta di istituzione del nuovo corso di studio “L-2 – Biotecnologie” presentata dall'Università in data 20 gennaio 2020, nonché il provvedimento Direttoriale di non approvazione della modifica del Regolamento didattico di Ateneo relativo a detto corso di studio;
- del parere negativo, avente ad oggetto “Istanza di istituzione ed accreditamento del corso di studio L-2 – Biotecnologie presentato dall'Università Telematica San Raffaele di Rom (prot. n. 7188 del 5/3/2020) – Ricorso al T.A.R. Lazio (R.G. n. 4940/2020) – Sentenza T.A.R. Lazio, Sezione III, n. 4560/2021 – Appello al Consiglio di Stato (R.G. n. 9904/2021 – Ordinanza Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 88/2022”, espresso dal CUN nell'adunanza del 9 marzo 2022 e comunicato alla ricorrente in data 4 maggio 2022;
e, comunque, per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare,
- del verbale n. 3 della riunione del 14 marzo 2022 del Comitato regionale di Coordinamento della regione Lazio (CRUL), comunicato alla ricorrente in data 18 marzo 2022, avente ad oggetto, tra le altre, “Richiesta parere per Istituzione e accreditamento del Corso di studi prevalentemente a distanza Biotecnologie L2- Università Telematica San Raffaele di Roma”, ivi inclusa la relazione istruttoria ed il parere della commissione didattica del CRUL ivi richiamati, ma non trasmessi all'Ateneo;
- ove occorra, del D.M. MUR n. 989/2019, Allegato 3, in parte qua;
- ove occorra, del D.M. MUR n. 149/2022;
- ove occorra, del D.M. MIUR del 16 marzo 2007 (GU Serie Generale n.155 del 06-07-2007 - Suppl. Ordinario n. 153), recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”, in parte qua;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché lesivo e non conosciuto dalla ricorrente.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 30 settembre 2022 :
per l’annullamento/declaratoria di nullità, previa concessione di idonea misura cautelare,
- del parere negativo, avente ad oggetto “Regolamento didattico di Ateneo dell'Università telematica San Raffaele Roma”, reso dal CUN, in esecuzione dell'ordinanza del TAR per il Lazio, Roma, Sez. Terza Ter, n. 4244 del 5 luglio 2022, nell'adunanza del 7 settembre 2022, nella parte in cui detto Organo si è espresso sulla proposta di istituzione del nuovo corso di studio “L-2 – Biotecnologie” presentata dall'Università in data 20 gennaio 2020, nonché del consequenziale provvedimento Direttoriale di non approvazione della modifica del Regolamento didattico di Ateneo relativo a detto corso di studio, entrambi trasmessi all'Ateneo con nota prot. 20558 del 16 settembre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna ricorrente, Università Telematica San Raffaele, ha proposto il presente ricorso per ottemperanza, a valere anche come ricorso autonomo, per l’esecuzione della sentenza del Tar Lazio, Sezione Terza, n. 4560/2021, con cui è stato accolto, nei termini di cui in parte motiva, il ricorso proposto dalla stessa avverso il diniego di accreditamento del nuovo corso di studio “L-2- Biotecnologie”.
2. Espone in fatto di aver presentato al MUR nel gennaio 2020 apposita istanza di accreditamento per il corso in questione, da erogarsi in modalità prevalentemente a distanza e che, a seguito di un parere negativo espresso dal CUN nella seduta del 4 marzo 2020, motivato sostanzialmente sull’impossibilità di erogare detto corso nella modalità proposta, e di un primo conseguente provvedimento direttoriale di non approvazione, provvedeva a recepire i rilievi formulati senza tuttavia modificare l’indicata modalità di erogazione, ricevendo in riscontro una nota negativa del Direttore Generale per la Formazione Universitaria, l’Inclusione e il Diritto allo Studio del MUR, cui faceva seguito, accanto a un parere favorevole del Nucleo di Valutazione, uno negativo del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio (CRUL).
2.1. Avverso detti atti, l’Ateneo proponeva quindi il ricorso numero RG 4940/2020, integrato da due motivi aggiunti, poi definito con la sentenza n. 4560/2021 sopra detta.
2.2. La decisione è stata appellata da MUR, CUN, ANVUR e CINECA innanzi alla Sesta Sezione del Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 88/2022, ha rigettato l’istanza cautelare.
2.3. L’Amministrazione ha provveduto quindi a dare esecuzione alla sentenza, trasmettendo all’Ateneo ricorrente, in data 12 aprile 2022, il nuovo decreto direttoriale di rigetto e il parere non favorevole espresso dal CUN nella seduta del 9 marzo 2022.
2.4. Alla ricorrente è stato inoltre comunicato il parere, parimenti negativo, del CRUL che, facendo propria la valutazione della Commissione didattica incaricata dell’istruttoria, rilevava criticità relative al possibile impatto del nuovo corso sul numero di iscrizioni e all’utilizzo delle strutture laboratoriali.
3. Ritenendo censurabile l’operato del Ministero, del CUN e del CRUL, la ricorrente ha quindi dedotto:
« I. Violazione e/o elusione del giudicato », in quanto il CUN, invece di esprimersi, come prescritto dal TAR con la sentenza n. 4560/2021, “ proprio sull’ordinamento didattico dell’istituendo corso ” e, dunque, sull’effettiva capacità dell’Ateneo di erogare il corso di studio nella modalità richiesta, avrebbe invece riproposto sic et simpliciter la lettera dell’Allegato 3 del D.M. n. 989/2019, nonché la lettera del D.M. 16 marzo 2007 (recante “Determinazione delle classi di laurea magistrale”) che descrive gli obiettivi formativi della Classe di Laurea L-2;
« II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 e dell’Allegato 3, lett. A, del D.M. n. 989/2019. Violazione e/o falsa applicazione