TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2014-04-07, n. 201403778

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2014-04-07, n. 201403778
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201403778
Data del deposito : 7 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11408/2004 REG.RIC.

N. 03778/2014 REG.PROV.COLL.

N. 11408/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11408 del 2004, proposto da:
S E e C L W, rappresentati e difesi dall'avv. A V, con domicilio eletto presso A V in Roma, v.le Regina Margherita, 294;;

contro

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G F, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

dell’ordinanza di sospensione immediata lavori del 26 agosto 2004;

dell’ordinanza di demolizione o rimozione di opere abusive n. 1168 del 20 settembre 2004.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il dott. G L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe vengono impugnate l’ordinanza di sospensione lavori e la successiva ordinanza di demolizione delle opere realizzate in Roma, via Casperia 10 piano V, int. 6, in assenza di titolo abilitativo.

I ricorrenti deducono l’illegittimità degli atti impugnati sotto svariati profili, rilevando che l’amministrazione non avrebbe potuto adottare atti sanzionatori in pendenza dei termini per la presentazione di istanza di condono e, comunque, asserendo di avere presentato domanda di condono in data precedente all’adozione degli atti impugnati.

Disposta la sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati, alla pubblica udienza del giorno 6 febbraio 2014 la causa è stata rimessa in decisione.

Preliminarmente il Collegio rileva l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell’impugnazione proposta avverso l’atto di sospensione lavori i cui effetti si esauriscono entro 45 giorni e comunque all’atto dell’adozione del successivo provvedimento di demolizione.

Il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione è fondato.

Risulta infatti che i ricorrenti, in relazione agli abusi cui si riferiscono gli atti impugnati, hanno presentato domanda di condono edilizio, in data 1 aprile 2004, che non era ancora stata definita al momento dell’adozione della misura repressiva e sanzionatoria.

Secondo il costante orientamento della Sezione, l'ordine di demolizione adottato in pendenza di istanza di condono è illegittimo, dovendo l'amministrazione astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria: il Comune ha l'obbligo di pronunciarsi sulla condonabilità o meno dell'abuso edilizio, non potendo l'ingiunzione a demolire costituire implicito rigetto della domanda di condono. Invero, in caso di diniego di condono, l'amministrazione sarà tenuta ad emettere il conseguente doveroso nuovo provvedimento sanzionatorio, mentre in caso di accoglimento la costruzione diventerà lecita urbanisticamente.

Per tale motivo, e previo assorbimento degli ulteriori profili di censura, il ricorso deve essere accolto e va quindi disposto l’annullamento dell’ordinanza demolitoria impugnata.

In ragione della natura della controversia, le spese possono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi