TAR Bari, sez. III, ordinanza collegiale 2019-09-30, n. 201901243

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, ordinanza collegiale 2019-09-30, n. 201901243
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901243
Data del deposito : 30 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2019

N. 01023/2012 REG.RIC.

N. 01243/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01023/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2012, proposto da


Co.Ge.Sca. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rosanna Zaza in Bari, alla via Crispi n. 6;


contro

Comune di Ruvo di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio eletto presso lo studio studio legale associato Trevi in Bari, alla via Tommaso Fiore, n. 62;

per il risarcimento danno (ex art. 30 c.p.a.) subito dalla mancata ritipizzazione urbanistica di area di proprietà della società ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2019 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;


Rilevato che

-parte ricorrente, con istanza prodotta in data 23 luglio 2019, ha chiesto il rinvio della trattazione di merito del ricorso in epigrafe promosso per ottenere il risarcimento dei danni da mancata ritipizzazione di un suolo già di proprietà della ricorrente, in ragione della pendenza del procedimento di approvazione definitiva del P.U.G.;

-la difesa comunale si oppone a tale istanza adducendo l’asserita manifesta inammissibilità e infondatezza del ricorso attesa la irrilevanza delle attuali vicende del PUG rispetto alle pretese della società ricorrente, divenuta estranea a tale vicenda per aver alienato il suolo;

Ritenuto invece, proprio in considerazione dell’intervenuta alienazione dell’area e del tipo di azione proposta (si ribadisce, risarcimento danni da mancata ritipizzazione), che la definizione del procedimento urbanistico possa contribuire a fornire elementi di valutazione ai fini della decisione;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi