TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2013-05-09, n. 201304607

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2013-05-09, n. 201304607
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201304607
Data del deposito : 9 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01329/2013 REG.RIC.

N. 04607/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01329/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso 1329/13, proposto da A G, rappresentato e difeso dagli avv. ti T e S, con domicilio eletto presso lo del primo in Roma, largo Messico 7;

contro

La Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del presidente pro tempore ,
l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore
l’Amministrazione dell'economia e delle finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;

per l'annullamento

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2012, n. 57, nella parte in cui ha stabilito con decorrenza 1 febbraio 2012 la misura dell'indennità pensionabile da attribuire al dirigente capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.

- della nota 19.12.2012, prot. n. 25506, con la quale il Ministero dell'interno si dichiara impossibilitato a procedere alla corresponsione degli emolumenti spettanti al ricorrente quale dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dal 3 marzo 2008 al 1° aprile 2010;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del consiglio dei ministri, nonché delle Amministrazioni dell’interno e dell'economia e finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 il cons. avv. Gabbricci ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:


1. L'art. 49 del d. lgs. 13 ottobre 2005 n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), stabilisce, tra l’altro, che al capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è attribuita una speciale indennità pensionabile, “la cui misura è stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze”, in ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale rispetto agli altri dirigenti generale del Corpo.

2.1. A G è stato il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco tra il 3 marzo 2008 e il 1 Aprile 2010, ma non ha mai percepito tale indennità, nonostante le reiterate richieste, sia precedenti, sia successive all’incarico.

2.2.1. In effetti, solo nel corso del 2012 i due Ministeri e la Presidenza avviarono e realizzarono il concerto sull’indennità (€ 19.800,00 lordi per anno da ripartire su tredici mensilità).

2.2.2. In particolare, con specifico riguardo alle risorse di bilancio da impiegare, per questo come per altri corrispettivi, il competente dipartimento della Ragioneria generale dello Stato segnalò, il 5 settembre 2012, che, trattandosi di risorse per stipendi e altri assegni fissi equivalenti, la specifica copertura individuata avrebbe potuto essere utilizzata esclusivamente per emolumenti futuri.

Infatti, “tali adeguamenti possono essere imputati soltanto alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, non potendosi invece corrispondere ulteriori spettanze, a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti”: sicché la speciale indennità pensionabile, di cui si tratta, “potrà essere corrisposta soltanto con decorrenza non anteriore al l° gennaio 2012"

2.2.3. In effetti, il d.P.C.M. 6 dicembre 2012, ha stabilito che "la speciale indennità pensionabile da attribuire al dirigente generale — Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è stabilita nella misura lorda annua di euro 19.800,00 per 13 mensilità”.

2.2.4. Tuttavia, lo stesso atto ne ha altresì fissata la decorrenza dal 1 gennaio 2012, escludendo così il Gambardella: e, infatti, il capo dipartimento dei Vigili del fuoco, con nota 19 dicembre 2012, prot. 25506, gli ha comunicato di non potergli corrispondere tale indennità, in quanto il DPCM attuativo non ne prevedeva l'attribuzione per il periodo 1 gennaio 2006 — 31 dicembre 2011.

2.3. Gli ultimi due provvedimenti sono stati impugnati con il ricorso in esame;
l’Amministrazione si è costituita in giudizio, concludendo per la reiezione.

3.1 Il ricorso censura la decisione dell’Amministrazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 175 del d. lgs. 217/2005 e dell'art. 97 Cost., nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di presupposti, travisamento ed erronea valutazione di atti e fatti, illogicità manifesta, difetto di motivazione, sviamento, disparità di trattamento.

3.2.1. In sintesi, afferma il Gambardella che l’art. 49, come ogni altra norma del d. lgs. 217/05, è entrato in vigore dal 1 gennaio 2006: e ciò esclude che il suo disposto possa iniziare ad avere efficacia solo sei anni dopo.

3.2.2. Questo termine non avrebbe comunque nessuna valida giustificazione: la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sarebbe limitata a recepire le affermazioni della Ragioneria generale, cui, era stato chiesto di esprimersi soltanto in ordine alla quantificazione dell'emolumento in questione, né si potrebbe danneggiare il ricorrente, solo perché sono stati necessari sei anni per raggiungere un’intesa tra il Ministero dell'interno e quello dell'economia.

3.2.3. Sarebbe infine irragionevole “anche la quantificazione dell'indennità speciale di cui all'articolo 49, fissata in soli 19.800,00 euro”, laddove negli altri Corpi delle forze armate ad ordinamento civile l’indennità sarebbe di molto superiore.

4.1. Orbene, se la questione della misura dell’indennità involge profili di discrezionalità qui incensurabili – la presunta disparità di trattamento è d’altronde esposta assai genericamente – il ricorso per il resto va accolto.

4.2. Invero, il provvedimento amministrativo impugnato muove dal presupposto che il diritto all’indennità sia insorto soltanto con la quantificazione della stessa, se non addirittura con l’individuazione della copertura di bilancio, indicata dal Ministero dell’economia e per esso dalla Ragioneria dello Stato.

4.3. Viceversa, osserva il Collegio, l’art. 49 riconosce senz’altro il diritto all’indennità, palesemente dall’entrata in vigore del d. lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, e cioè dal 1 gennaio 2006 (ex art. 175 dello stesso), a chi svolga, da quella data in avanti, l’incarico di capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: la sua quantificazione permette di corrispondere il relativo importo, ma con effetto dal momento in cui il diritto è insorto, e, cioè, appunto dal 1 gennaio 2006.

4.4. Del resto, è evidente che l’intervallo occorrente per giungere al concerto tra le Autorità competenti non può andare a pregiudizio del lavoratore, che comunque già svolge l’attività per la quale l’indennità è prevista;
né, tanto meno, può assumere rilievo la copertura finanziaria, che costituisce questione organizzativa interna all’Amministrazione.

È invero pacifico che l’adempimento di un’obbligazione, sorta per contratto o per legge, non può essere subordinato alla disponibilità del debitore, fosse pure una pubblica Amministrazione, a compiere atti preparatori ed organizzativi, per questo doverosi e che in alcun modo dipendono dalla volontà del creditore, pur se necessari per la liquidazione e il pagamento del credito pecuniario.

4.5. In conclusione, i provvedimenti impugnati vanno annullati nei limiti dell’interesse, e ciò per la parte in cui stabiliscono la decorrenza dell’indennità in questione ad una data successiva a quella dell’entrata in vigore dell’art. 49 del d. lgs. 217/05.

Non è invece possibile assumere altre statuizioni di accertamento e condanna, mancando in tal senso una domanda della parte.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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