TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2017-10-11, n. 201700496
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Pubblicato il 11/10/2017
N. 00496/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01137/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2017, proposto da:
P F, G D Z, rappresentati e difesi dagli avvocati A L, M A L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A A in Lecce, piazza Mazzini N. 56;
contro
A.S.L. Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Miglietta N.5;
nei confronti di
E M, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Selleri, con domicilio eletto presso il suo studio in Maglie, via A. De Ferraris N. 100;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera del Direttore Generale n. 1241 del 29 maggio 2017, pubblicata sull'Albo Pretorio dal 30 maggio al 14 giugno;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della dott.ssa E M e dell’A.S.L. Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l’avv. A. Leuci, in sostituzione dell'avv. A. Loiodice, per le ricorrenti, l’avv. A. Scarcella per l’Asl, e l’avv. F.sco Romano, in sostituzione dell'avv. G. Selleri, per la controinteressata;
Ritenuto che la questione sulla giurisdizione necessiti di un più approfondito esame proprio della fase di merito.
Considerato che non sussiste il requisito del periculum in quanto il contratto andrà in scadenza il prossimo 16 ottobre.
Considerato che le spese possono essere compensate.