TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-12-23, n. 202103907

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-12-23, n. 202103907
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202103907
Data del deposito : 23 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2021

N. 03907/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00518/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 518 del 2021, proposto da
Associazione Progetto Danza, rappresentata e difesa dall'avvocato F G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Comprensivo “A. Vespucci - Capuana - Pllo” di Catania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149:

per l'annullamento

del provvedimento di revoca delle concessione per l’utilizzo della palestra scolastica in data 23 febbraio 2021 adottato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Vespucci - Capuana - Pllo” di Catania.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. D B;

Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

L’associazione ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca delle concessione per l’utilizzo della palestra scolastica in data 23 febbraio 2021 adottato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Vespucci - Capuana - Pllo” di Catania.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) con atto in data 29 novembre 2010 è stata costituita l’associazione “Progetto Danza” tra l’associazione “A.S. Catania attiva” e l’Istituto Comprensivo “A. Vespucci”;
b) come risulta dal verbale del Consiglio di Istituto n. 73/02-05 in data 10 gennaio 2019, nonché dal precedente accordo di cui al verbale del Consiglio di Istituto in data 3 ottobre 2018 e dal regolamento di dettaglio in data 3 ottobre 2018, all’associazione ricorrente sono stati concessi in uso, in orario extra-scolastico, i locali in comune con la scuola (palestre e palco teatro), nonché quelli ad utilizzo esclusivo dell’associazione (sala danza primo piano e secondo piano);
c) con il provvedimento in questa sede impugnato l’Istituto Scolastico ha, tuttavia, revocato la concessione in uso dei locali siti nella Via Marchese di Casalotto 32, prorogata con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 9 in data 3 ottobre 2018.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’art. 45, secondo comma, lettera d, del decreto interministeriale n. 129/2018 stabilisce che al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti dello svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastico in uso alla medesima;
b) il terzo comma del menzionato art. 45 prevede, poi, che, nei casi specificamente individuati dal primo e dal secondo comma, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Istituto e che, in tali casi, il dirigente scolastico non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio;
c) non risulta che il dirigente scolastico abbia ottenuto alcuna previa deliberazione o autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto prima di adottare il provvedimento in questa sede impugnato;
d) ai sensi dell’art. 38 del menzionato decreto n. 129/2018, le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l’utilizzazione temporanea dei locali dell’edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all’art. 45, secondo comma, lettera d;
e) nel caso di specie non risulta applicabile la delibera n. 26 in data 22 giugno 2016 (“Scuola partecipata”) del Consiglio Comunale di Catania;
f) anche nell’ipotesi in cui si ritenga applicabile il regolamento adottato con tale delibera, occorre osservare che, ai sensi dell’art. 10, la durata della concessione deve essere, di norma, annuale, non escludendosi, quindi, la possibilità di una durata pluriennale in caso di giustificato motivo.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito: a) tra l’istituto e l’associazione non è stata stipulata alcuna specifica convenzione che disciplini l’utilizzo dei locali di pertinenza scolastica siti nella Via Marchese di Casalotto 32;
b) l’unico elemento che disciplina l’utilizzo di tali locali può rinvenirsi nel regolamento adottato in data 15 gennaio 2019;
c) l’associazione, pertanto, ha esercitato la propria attività a titolo assolutamente gratuito, anche nei confronti, tra l'altro, di soggetti non iscritti all’Istituto Scolastico;
d) con il provvedimento in questa sede impugnato la dirigenza scolastica ha preso atto della illegittimità della concessione per la durata di otto anni per violazione delle disposizioni normative ivi espressamente richiamate e ha decretato la revoca della concessione, già prorogata con deliberazione del Consiglio di Istituto in data 3 ottobre 2018;
e) sussiste il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto Comprensivo, poiché gli istituti scolastici, sebbene dotati di autonomia amministrativa e di personalità giuridica a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 275/1999, sono comunque organi statali e agiscono in rapporto di immedesimazione organica con il Ministero dell’Istruzione, il quale è, quindi, l’unico soggetto legittimato a resistere in giudizio in controversie che coinvolgano il personale docente e gli istituti di istruzione (sul punto, cfr. Cassazione Civile, n. 19158/2012);
b) la concessione dei locali di pertinenza scolastica è stata assentita per un tempo anomalo (otto anni), in aperta violazione delle disposizioni indicate nell’atto in questa sede contestato;
c) l’associazione, inoltre, ha prestato la propria attività anche nei confronti di soggetti non iscritti presso l’Istituto Scolastico;
d) risultano, quindi, violati l’art. 97 del Testo Unico n. 297/1994, l’art. 50 del decreto interministeriale n. 44/2001, il decreto assessoriale in data 31 dicembre 2001, l’art. 38, quarto comma, del decreto n. 129/2018, nonché il regolamento per la valorizzazione dei locali e delle attrezzature degli istituti scolastici di proprietà comunale (“Scuola partecipata”), adottato con delibera del Consiglio Comunale di Catania n. 26 in data 22 giugno 2016, con particolare riferimento agli artt. 10 e 12.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

A giudizio del Collegio l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa erariale è infondata.

La Suprema Corte (Cassazione Civile, III Sezione, n. 19158 in data 6 novembre 2012) ha, infatti, affermato quanto segue: a) anche dopo l’attribuzione della personalità giuridica in loro favore, i circoli didattici, le scuole medie e gli istituti di istruzione secondaria sono organi dello Stato inseriti nella relativa organizzazione ministeriale;
b) i singoli istituti sono, però, dotati di autonomia amministrativa e ciò implica che abbiano “legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici”, pur restando soggetti, proprio in ragione della loro natura di organi dello Stato, alle direttive e ai controlli dell'Amministrazione di appartenenza.

Tanto precisato, a giudizio del Collegio il ricorso risulta fondato, in quanto: a) il provvedimento impugnato fa riferimento alla disciplina di cui al decreto interministeriale n. 44/2001, il quale, però, risulta superato dal successivo decreto interministeriale n. 129/2018, peraltro menzionato nell’atto del dirigente scolastico con riferimento alla previsione di cui all’art. 38, quarto comma;
b) come osservato dall’associazione ricorrente, l’art. 45, secondo comma, lettera d, del decreto interministeriale n. 129/2018 attribuisce al Consiglio d’Istituto la competenza in ordine all’attività negoziale relativa alla utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti all’istituzione scolastica in uso alla stessa;
c) il terzo comma della disposizione indicata stabilisce espressamente che, nei casi specificamente individuati nel primo e secondo comma, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Istituto e che in tali casi il dirigente scolastico non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio;
d) nel caso di specie non risulta che sia stata acquisita la previa deliberazione del Consiglio di Istituto;
e) appare opportuno specificare che l’espressione “attività negoziale” non può intendersi nel senso di “attività contrattuale o, comunque, regolata dal diritto privato”, posto che i locali e i beni scolastici fanno parte del patrimonio indisponibile (giacché destinati ad un pubblico servizio), con la conseguenza che essi non possono essere oggetto di negozi di diritto comune;
f) in quanto beni del patrimonio indisponibile, invero, di essi l’Amministrazione può disporre solo mediante provvedimenti, sicché l’espressione “attività negoziale” deve intendersi nel senso di attività riconducibile alla volontà provvedimentale dell’Amministrazione (come nel caso di loro assegnazione in concessione);
g) nel provvedimento impugnato fa anche riferimento al regolamento per la valorizzazione dei locali e delle attrezzature degli istituti scolastici di proprietà comunale (“Scuola partecipata”) adottato con delibera del Consiglio Comunale di Catania n. 26 in data 22 giugno 2016, menzionandosi in particolare gli artt. 5, 10 e 12;
h) a prescindere da ogni considerazione in ordine al contenuto del regolamento comunale appena menzionato e alla correttezza sostanziale della determinazione adottata dal dirigente scolastico, il provvedimento impugnato risulta, però, viziato per la questione procedurale che è stata indicata, cioè per l’omessa acquisizione della previa deliberazione del Consiglio di Istituto.

Ne consegue che il ricorso va accolto e che l’atto impugnato deve essere annullato, restando salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione riterrà di adottare.

Tenuto conto della natura della presente pronuncia, nonché del complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.

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