TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-12-23, n. 202103907
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Testo completo
Pubblicato il 23/12/2021
N. 03907/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2021, proposto da
Associazione Progetto Danza, rappresentata e difesa dall'avvocato F G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Comprensivo “A. Vespucci - Capuana - Pllo” di Catania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149:
per l'annullamento
del provvedimento di revoca delle concessione per l’utilizzo della palestra scolastica in data 23 febbraio 2021 adottato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Vespucci - Capuana - Pllo” di Catania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. D B;
Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’associazione ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca delle concessione per l’utilizzo della palestra scolastica in data 23 febbraio 2021 adottato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Vespucci - Capuana - Pllo” di Catania.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) con atto in data 29 novembre 2010 è stata costituita l’associazione “Progetto Danza” tra l’associazione “A.S. Catania attiva” e l’Istituto Comprensivo “A. Vespucci”; b) come risulta dal verbale del Consiglio di Istituto n. 73/02-05 in data 10 gennaio 2019, nonché dal precedente accordo di cui al verbale del Consiglio di Istituto in data 3 ottobre 2018 e dal regolamento di dettaglio in data 3 ottobre 2018, all’associazione ricorrente sono stati concessi in uso, in orario extra-scolastico, i locali in comune con la scuola (palestre e palco teatro), nonché quelli ad utilizzo esclusivo dell’associazione (sala danza primo piano e secondo piano); c) con il provvedimento in questa sede impugnato l’Istituto Scolastico ha, tuttavia, revocato la concessione in uso dei locali siti nella Via Marchese di Casalotto 32, prorogata con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 9 in data 3 ottobre 2018.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’art. 45, secondo comma, lettera d, del decreto interministeriale n. 129/2018 stabilisce che al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti dello svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastico in uso alla medesima; b) il terzo comma del menzionato art. 45 prevede, poi, che, nei casi specificamente individuati dal primo e dal secondo comma, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Istituto e che, in tali casi, il dirigente scolastico