TAR Brescia, sez. II, sentenza 2015-08-17, n. 201501094

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2015-08-17, n. 201501094
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201501094
Data del deposito : 17 agosto 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01089/2013 REG.RIC.

N. 01094/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01089/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A S, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso M B in Brescia, Via F. Crispi, 28;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

(ricorso introduttivo):

DEL PROVVEDIMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’

IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA

4/10/2013, DI REIEZIONE DELLA DOMANDA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.

(motivi aggiunti del 29 ottobre 2014):

- DEL

SUCCESSIVO DECRETO

9/7/2014, INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO DEL PRECEDENTE ATTO SFAVOREVOLE, CHE RIGETTA NUOVAMENTE LA DOMANDA;

(secondi motivi aggiunti del 9 marzo 2015):

- DELL’

ULTERIORE DECRETO PREFETTIZIO DEL

2/3/2015, DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI EMERSIONE.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO



1. Con il provvedimento del 4/10/2013, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia (SUI) ha disposto il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata dalla Sig.ra Echine Atika ai sensi dell’art. 1- ter del D.L. 1/7/2009 n. 78 conv. in L. 3/8/2009 n. 102 per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il decreto sfavorevole si fonda sulla mancanza del requisito del reddito in capo alla datrice di lavoro. Più precisamente, considerando il reddito combinato relativo al 2008 (€ 25.435) dell’intero nucleo familiare della datrice (ossia il reddito di 14.188 € della Signora Atika Echine, che ha presentato la domanda di regolarizzazione, e quello del marito Mohammed El Aouni, pari a 11.247 €), risulta superata la soglia (€ 25.000) prevista dall’art. 1- ter comma 4-d del D.L. 78/2009. Lo Sportello Unico ha ritienuto però insufficiente tale reddito, in quanto in data 17/6/2009 è entrato nel territorio nazionale, e si è aggiunto al nucleo familiare, il figlio del signor El Aouni (la domanda di ricongiungimento era stata presentata il 17/6/2008).



2. Con il ricorso all’esame il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo in diritto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1- ter comma 4-d del D.L. 78/2009, in quanto la disposizione richiamata non consentirebbe all’amministrazione di effettuare d’ufficio riduzioni della disponibilità reddituale, dovendo soltanto verificare la ricchezza complessiva del nucleo familiare del richiedente, risultante dalle dichiarazioni rese ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito. In aggiunta e sotto un profilo sostanziale, la domanda di ricongiungimento era stata presentata nel giugno 2008, per cui il reddito considerato dall’amministrazione era necessariamente quello dichiarato per l’anno 2007, mentre l’ingresso nel giugno 2009 sarebbe circostanza irrilevante, in quanto correlata ai tempi necessari alla conclusione del procedimento. Infine, parte ricorrente invoca, come ausilio interpretativo (seppur non applicabile ratione temporis alla fattispecie), l’art. 5 comma 11- bis del D. Lgs. 109/2012 concernente la “sanatoria 2012”.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame.

Alla Camera di Consiglio del 15/1/2014 (ord. n. 33/14) è stata motivatamente accolta l’istanza cautelare.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi