TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2017-10-25, n. 201710674

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2017-10-25, n. 201710674
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201710674
Data del deposito : 25 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2017

N. 10674/2017 REG.PROV.COLL.

N. 14633/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14633 del 2015, proposto da:
Soc. Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. E G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori, 9;



contro

Comune di Anguillara Sabazia, in persona del Sindaco p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avvocato I L, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Associato Loiodice in Roma, via Ombrone, 12 Pal. B;
Citta' Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'avv.S B, domiciliata in Roma, via IV Novembre, 119/A;
Regione Lazio, n.c.;
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Arpa del Lazio - Sezione Provincia di Roma, n.c.;
Provincia di Roma;



nei confronti di

Consorzio Valcomino, quale gestore dell’Asilo Nido Comunale “Il Ranocchio” in via Duca degli Abruzzi - Anguillara Sabazia, n.c.;
Vodafone Omnitel Bv, n.c.;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
F S, A S, Alessandra De Angelis, rappresentati e difesi dall'avv. Elena Statura, domiciliati ex lege presso la Segreteria del TAR del Lazio, via Flaminia, 189;



per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 107 del 6.11.2015 adottata dalla Città di Anguillara Sabazia Area Pianificazione ed Assetto del Territorio recante “Ordinanza di demolizione” e del relativo atto di trasmissione;

- dell’atto adottato dalla Città di Anguillara Sabazia Area Pianificazione ed Assetto del Territorio, in data 28.10.2015 ed avente ad oggetto “ Annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90 del titolo edilizio tacitamente assentito per l’installazione di un’antenna radio base sulla via Don Orione n. 34 c/o Sorana Auto Fg. 13, part. 133. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/90 ”;

- dell’ordinanza di sospensione di lavori edilizi n. 94 del 24.9.2015 prot. part. 22785/2015, adottata dalla Città di Anguillara Sabazia Area Urbanistica - Edilizia Privata - Patrimonio - Edilizia Residenziale Pubblica nonché del relativo atto di trasmissione del 25.9.2015 prot. part. n. 22814/2015;

- ove occorrer possa, della relazione di sopralluogo prot. n. 22784 del 24.9.2015 e della relazione di sopralluogo in data 25.9.2015;

- dell’atto di annullamento in autotutela disposto dall’Area Pianificazione ed Assetto del Territorio della Città di Anguillara Sabazia in data 6.11.2015;

- del Piano Regolatore Comunale approvato il 26.7.1978 con la delibera regionale n. 3475;

- della Delibera del Consiglio Comunale di Anguillara Sabazia n. 3 del 24.1.2006 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle installazioni della stazione radio base per la telefonia mobile e telecomunicazioni;

- della Delibera del Consiglio Comunale di Anguillara Sabazia n. 9 del 23.1.2007 con la quale è stato approvato il “piano antenne” e l’elenco dei siti sensibili, incluso l’art. 8 lett. b) e c);

- della delibera G.C. del 13.12.2001, n. 426 richiamata dalla citata ordinanza di demolizione n. 107 del 6.11.2015 quivi impugnata;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Anguillara Sabazia e della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2017 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1. La ricorrente Telecom Italia s.p.a. ha presentato presso il Comune di Anguillara Sabazia, unitamente a Vodafone Omnitel B.V., in data 8.4.2015, una istanza volta a ottenere l’autorizzazione ex art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003 per la realizzazione, in area privata (foglio 13 part. 133) di una stazione radio base avente lo scopo di garantire i servizi LTE (banda larga) sul territorio comunale.

Essa impugna gli atti con i quali il Comune di Anguillara Sabazia:

- in data 24.9.2015 ha disposto la sospensione dei lavori;

- in data 6.11.2015, previa comunicazione di avvio del procedimento in data 28.10.2015, ha disposto l’annullamento in autotutela del titolo edilizio tacitamente assentito e con distinto provvedimento ha disposto la demolizione delle opere edilizie consistenti in un basamento in cemento armato di circa 20 mq di superficie e un traliccio metallico di 19 ml di altezza

Unitamente a tali atti, la ricorrente impugna gli atti presupposti e gli altri atti indicati in epigrafe tra cui il regolamento comunale per la disciplina delle installazioni della stazione radio base per la telefonia mobile e telecomunicazioni e la Delibera del Consiglio Comunale di Anguillara Sabazia n. 9 del 23.1.2007 con la quale è stato approvato il “piano antenne” e l’elenco dei siti sensibili.

La ricorrente propone tre motivi di ricorso così rubricati:

1) violazione degli artt. 3, 86, 87, 87 bis e 90 del D. Lgs. n. 259/2003; violazione degli artt. 3, 4 e 8 della L. n. 36/2001; violazione dell’art. 3,7,8,9,10, 21 - quater e 21- nonies della L. n. 241/1990; violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta;

2) violazione dell’art. 21- nonies della L. n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza decisionale;

3) violazione degli artt. 1, lett. ll), 3 comma 2, 86 comma 3, 87 bis e 90 comma 1 del D. Lgs. n. 59/2003; violazione delle delibere AGCOM n. 127/01/CONS. e 5/01/CONS.;

4) violazione degli artt. 4, 49, comma 1, lett. f), 86 comma 2, 89 e 93 del D. Lgs. n. 259/2003; violazione dell’art. 2, comma 2 dellla L.R. n. 45/2004; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà motivazionale, disparità di trattamento, invalidità derivata.

2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Anguillara Sabazia e la Città metropolitana di Roma Capitale, resistendo al

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