TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-05-15, n. 201906037

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-05-15, n. 201906037
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201906037
Data del deposito : 15 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2019

N. 06037/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04743/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4743 del 2009, proposto da
Cristian Gotti, Oreste Giordano, Marco Giorgi, Antonio Gianquitto, Stefano Gonzaga, Bruno Gasbarri, Alessandra Gabana, Gisella Gullotta, Anna Guarnier, Giovanni Geraci, Massimiliano Gelmini, Stefania Grazzini, Flavio Gregori, Salvatore Greco’, Amedeo Giordano, Fabio Germani, Andrea Gianferrari, Giancarlo Grossi, Roberto Gnassi, Antonio Claudio Gibelli, Francesco Roberto Gentili, Antonio Ghirardini, Andrea Nazzareno Girella, Gianfranco Grande, Maria Letizia Giampieri, Maurizio Gambardella, Cristian Guglielminotti, Paolo Goina, Maria Paola Gibbini, Carmelo Giarratana, Paolo Gregory, Marino Giannerini, Marco Gallorini, Daniele Gasparotto, Samuele Giannotti, Clotilde Gangone, Rossana Giusti, Evelina Gregori, Luca Gazzani, Pietro Guido, Dario Gasparella, Daniela Pasqualina Gallo, Gabriele Giovannini, Giorgio Giorgini, Vincenzo Giovane, Osvaldo Granello, Moreno Guidi, Marco Gabrielli, Massimiliano Giglio, Gerold Geier, Elena Galeano, Ornella Galli, Pasquale Gigante, Mauro Giacometti, Mario Gatti, Caterina Gammicchia, Cristina Gherardi, Andrea Giovannotti, Gianfranco Graziano, Marcello Grossi, Nadia Guarente, Andrea Gizzi, Mirko Galatea, Ivano Graziani, Giovanni Giancarli, Luciano Giannatiempo, Antonella Interisano, Maria Iannitti, Alessandro Innocenti, Giuseppe Impellizzeri, Cristiano Iberto, Giuseppe Iacopino, Antonino Iraci, Bruno Francesco Iannelli, Deborah Ianni, Bartolo Iannello, Cristina Ibba, Debora Ippindo, Robert Hellweger, Massimo Jacques, Antonio Joung, Marcello Jacopucci, Manuela Lupi, Giovanna Lerro, Andrea Lomongiello, Fabrizio Longo, Patrizia Liberati, Fulvio Lunetti, Francesco Langasco, Sebastiano Legato, Salvino Longone, Maria Teresa Lenzi, Secondo Luna, Fabio Listo, Arturo Lodi, Oreste Carmelo Licciardi, Ugo La Rana, Maurizio Liberatori, Ernesto La Corte, Maurizio Lunghi, Andrea Lombardi, Emiliano Libertini, Enrico Lanzi, Fabio Libulli, Corrado Lucco, Mauro Lanzi, Francesca Luini, Aldo Lorenzetto, Sandrino Libori, Stefano Lanini, Maria Laezza, Anna Lachi, Luca Laurenti, Piero Lombardi, Gaetana Lanna, Mario Lista, Raffaele Angelo Loi, Francesco Librizzi, Giovanni Paolo Lo Castro, Benedetto Leo, Andrea Ludovici, Salvatore Lomongielllo, Luigi La Marca, Roberto Vito Lega, Carlo Adriano Medoro, Andrea Menchicchi, Silvio Minto, Vittorio Mastrone, Antonio Moscatelli, Marco Mora, Maria Antonietta Morittu, Tommaso Mancini, Andrea Menghini, Roberto Mozzanica, Emanuele Mancini, Antonio Murgia, Massimiliano Marsella, Mauro Marconi, Massimiliano Mancini, Gonario Mereu, Mimmo Martino, Matilde Muracchioli, Roberto Morbidelli, Duilio Girolamo Marco Modica, Massimo Migliori, Giuseppe Merrino, Lucia Mari, Roberto Masala, Bruno Murru, Paola Marra, Wolff Medeiros, Renato Miatello, Gaetana Mele, Matteo Mascitti, Stefano Malavisi, Francesco Motta, Daniele Marzoli, Gino Massicci, Sonia Marsali, Maria Isabella Marcelletti, Tommaso Martino, Andrea Macinai, Loredana Madeddu, Romolo Migotti, Anna Rita Marzano, Albamaria Mancini, Gino Mazzitelli, Roberto Milicia, Pierluigi Micheli, Luigi Marras, Carmine Mulas, Margherita Monno, Alessandra Manuguerra, Giuseppa Menna, Jennifer Marinelli, Pierfrancesco Muriana, Marco Mencucci, Vincenzo Manago’, Felice Maltempi, Sabino Mariano, Maria Crisanta Marchetti, Raffaele Mazzotta, Ottavio Mancinelli, Massimo Marini, Stefano Maio, Alberto Mellini, Stefano Manetti, Enrica Marini Grassetti, Gabriele Morganti, Maria Concetta Meli, Marco Andrea Moro, Antonio Maffia, Emanuela Morbini, Giovanni Mocerino, Francesco Mesto, Luca Marcenaro, Giuseppe Mastrototaro, Pierluigi Menegatti, Bruno Mentuccia, Luca Mazzone, Giovanni Maestrale, Giovanni Mensa, Elena Mazzeo, Michele Milan, Laura Masetto, Marus Magini, Roberto Musa, Viviana Malco, Riccardo Mariotti, Renato Martin, Andrea Mancini, Raffaella Macedonio, Mario Manca, Alessio Mariucci, Gioacchino Martorana, Fabrizio Marcantoni, Fabio Mascaro, Paola Mercanti, Stefano Mandolesi, Patrizia Mileti, Antonio Meoni, Massimo Molinari, Luca Magnanini, Pierluigi Martinelli, Nicola Molinari, Giuseppe Messina, Antonino Mannino, Maurizio Mordaci, Albamaria Mariani, Maximiliano Maggiore, Romina Molendi, Vittorio Mariani, Andrea Martini, Fabrizio Menghini, Italo Mussi, Michele Mazzei, Maurizio Novaro, Alberto Negrini, Daniela Niccolo', Luigi Nicoli, Maurizio Neri, Moreno Neri, Carmela Niero, Maurizio Nativi, Alessandro Nucci, Stefano Neri, Nicola Nave, Andrea Nicoletti, Alessandro Novellino, Gianluca Nanetti, Massimo Nicoletti, Alessandro Nasi, Claudio Ollero, Antonino Orlando, Fabio Orsaria, Patrizio Oliviero, Antonio Ongar, Antonio Orsini, Massimo Orazi, Alain Oliviero, Rita Orlacchio, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 34;

contro

Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marinuzzi, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria,29;

per l'accertamento

del diritto al calcolo del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo vigente ante riforma l. 335/95 e, in via subordinata, per il risarcimento dei danni;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 il dott. A A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti chiedono l’accertamento del diritto ad ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico spettante secondo il sistema retributivo vigente nel periodo antecedente la riforma del sistema pensionistico attuata con la legge n. 335 del 1995 (c.d. Riforma D), previa eventuale dichiarazione di incostituzionalità in parte qua della predetta legge n. 335 del 1995 e degli articoli 2 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e 3, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

In via subordinata chiedono la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare.

In particolare i ricorrenti, tutti in servizio presso la Polizia di Stato, lamentano che: 1) l’introduzione del sistema pensionistico contributivo, in luogo del più favorevole sistema retributivo, sarebbe oltremodo penalizzante per i dipendenti pubblici - ivi compresi i ricorrenti stessi, già in possesso di anzianità di servizio precedente al 31 dicembre 1995, ma inferiore ai 18 anni alla data del 1 gennaio 1996;
o assunti a far data dall’1.1.1996 - perché implica un calcolo della pensione non più basato sulla retribuzione, bensì sui contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa;
2) sebbene i pregiudizi derivanti dalla riforma c.d. D e la disparità di trattamento ingenerata da tale riforma fossero ben noti al legislatore del 1995 - che aveva infatti previsto che il divario derivante dal passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo avrebbe dovuto essere compensato mediante una forma previdenziale aggiuntiva, comunemente nota come il Secondo Pilastro della riforma c.d. D - a distanza di oltre dieci anni dalla riforma non si sarebbe ancora concretamente provveduto ad attivare la previdenza complementare, finalizzata a compensare le disparità di trattamento create dalla riforma.

Inoltre, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo, sino all’effettiva attuazione delle previdenza complementare, i ricorrenti chiedono a questo Tribunale di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge n. 335 del 1995, in parte qua, per l’asserito contrasto con le norme costituzionali e in particolare con l’articolo 3 (per la macroscopica, ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra la situazione dei dipendenti privati, per i quali sono state previste modalità di accesso ai c.d. Fondi pensione e quella dei dipendenti pubblici e tra questi ultimi tra coloro a favore dei quali i Fondi sono stati attivati e coloro, come i ricorrenti, non ammessi a ciò), con l’articolo 36, comma 1 e l’articolo 38, comma 2 ( perché il nuovo sistema, se applicato prima della creazione del c.d. “Secondo Pilastro”, non garantisce la proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato né l’adeguatezza di tale forma di retribuzione (differita) alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia).

Si costituisce in giudizio l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione amministrativa, il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto e, nel merito, l’infondatezza delle domande proposte.

Il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze si costituiscono solo formalmente in giudizio.

All’udienza pubblica del 7 maggio 2019 il ricorso è trattato, per essere deciso.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio, confermando il consolidato orientamento di questo Tribunale (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II, n. 5024 del 2014;
n. 11856 del 2014;
n. 5814 del 2015;
n. 2152 del 2016) deve dichiarare il difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia attinente alla materia pensionistica, quindi devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti di cui all’art. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934.

In particolare, va rilevato che la controversia in esame verte principalmente sull’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico ad essi spettante secondo il sistema retributivo più favorevole, vigente nel periodo antecedente la riforma attuata con la legge n. 335 del 1995 e in relazione a ciò va richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui, ai sensi degli articoli 13 e 62 del R.D. 1214/1934, la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca l’elemento identificativo del petitum sostanziale, vale a dire tutte le controversie riguardanti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (cfr. ex multis, Cass. civ. SS.UU. 16 gennaio 2003, n. 573;
SS.UU. 20 aprile 2015, n. 7958). Le Sezioni Unite hanno ribadito la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, ai sensi delle predette norme, per tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l’inadempimento delle suddette obbligazioni (cfr. Cass. civ. SS.UU. 27 febbraio 2013, n. 4853).

A ciò va aggiunto che il Giudice amministrativo, in controversie analoghe a quella in esame - aventi anch’esse ad oggetto domande di accertamento del diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico spettante secondo il sistema retributivo vigente anteriormente alla riforma c.d. D, nonché domande di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti al mancata istituzione della previdenza complementare - ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella della Corte dei Conti (cfr. Tar Umbria, 7 agosto 2013, n. 432;
Tar Lazio, Roma, Sez. I-bis, 22 febbraio 2010, n. 2721).

Con specifico riferimento alla domanda, proposta in via subordinata dai ricorrenti, per la condanna al risarcimento del danno derivante dal mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto e della connessa istituzione della previdenza complementare, si deve richiamare la condivisibile giurisprudenza della corte regolatrice della giurisdizione per cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti nella materia pensionistica riguarda non solo le controversie aventi ad oggetto il diritto o la quantificazione della prestazione, ma anche le domande di risarcimento del danno per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (Cass. Civ. Sez. Unite, 07/01/2013, n. 153).

Nella fattispecie la domanda risarcitoria, oltre tutto proposta in via subordinata rispetto a quella principale, su cui è palese la giurisdizione del giudice contabile, è riferita al danno asseritamente cagionato per l’inadempimento dell’obbligo giuridico di istituzione dei fondi pensione complementari, obbligo direttamente attinente al rapporto previdenziale, in quanto dal dedotto inadempimento deriverebbe la liquidazione della pensione in misura pregiudizievole per gli interessati.

Alla luce di quanto precede, deve essere declinata la giurisdizione amministrativa sul ricorso, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti di cui all’art. 13 e all’art. 62 del R.D. n. 1214 del 1934.

Tenuto conto della qualità delle parti, della materia del contendere, nonché della definizione in rito della presente controversia, ragioni di equità depongono per la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

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