TAR Milano, sez. III, sentenza 2010-03-23, n. 201000711
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Testo completo
N. 00711/2010 REG.SEN.
N. 01314/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2008, proposto da:
C C, rappresentato e difeso dagli avv. U C M O e M G, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Compagnoni n. 31;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO - QUESTURA DI MILANO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del QUESTORE DI MILANO notificato il 18 aprile 2008, con il quale è stata respinta la richiesta del 21 maggio 2007 di rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore della Provincia di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2010 il dott. D S e uditi per le parti i difensori U C M O per il ricorrente;Belisario per l'Avvocatura dello Stato.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12 giugno 2008, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui è stata respinta nei suoi confronti l’istanza volta ad ottenere la licenza di porto di fucile per uso tiro al volo, chiedendo al Tribunale di disporne l’annullamento, previa sua sospensione incidentale, perché viziato da eccesso di potere e violazione di legge.
Si è costituito in giudizio il MINISTERO DELL’INTERNO chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 3 luglio 2008, Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora.
2. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 39 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne;parimenti, ai sensi degli articoli 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la licenza di porto d’armi può essere ricusata dal Questore a coloro che non danno affidamento di non abusare delle armi.
Tale disciplina è diretta al presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall'utilizzo del mezzo di offesa.
I provvedimenti concessivi dell’autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano, quindi, che il beneficiario di esso sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati.
I provvedimenti di ricusazione, avendo finalità preventive, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un'erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto fermo restando in capo all'amministrazione l’onere di esternare non solo il presupposto di fatto che l’ha indotta ad intervenire, ma anche le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi e munizioni medesime.
Tanto premesso può affrontarsi la controversia per cui è causa.