TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-03-10, n. 201703400

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-03-10, n. 201703400
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201703400
Data del deposito : 10 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2017

N. 03400/2017 REG.PROV.COLL.

N. 12800/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12800 del 2016, proposto da:
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato E V, con domicilio eletto presso l’Ufficio Distaccato della Regione Friuli Venezia Giulia in Roma, piazza Colonna, 355;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
Comune di Muggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati W C e A G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Reggio D'Aci in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 122;
Comune di Trivignano Udinese, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Zgagliardich e Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Reggio D'Aci in Roma, via F. Confalonieri, 5;
Comune di Majano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Zgagliardich e Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Reggio D'Aci in Roma, via Confalonieri, 5;



per l'annullamento

della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 31518 del 1° aprile 2016 con la quale è stata esperita una azione di rivalsa nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Muggia, Trivignano Udinese e Majano, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia UE del 2.12.2014 che ha condannato la Repubblica Italiana al pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione di direttive in materia di discariche abusive e di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Comuni di Muggia, Trivignano Udinese e Majano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

La Regione Friuli Venezia Giulia si è costituita innanzi a questo Tribunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 d.P.R. n. 1199 del 1971 per la prosecuzione del giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 48 c.p.a.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’impugnato atto del 1° aprile 2016, ha notificato la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, emessa in data 2 dicembre 2014, in esito alla causa C – 193/13, con la quale la Repubblica Italiana è stata condannata al pagamento di una somma forfettaria iniziale di 40 milioni di euro ed a penalità finanziarie semestrali fino al completo superamento della situazione di non conformità alla normativa europea delle discariche “abusive” situate nel territorio italiano.

Ha soggiunto che, per dare esecuzione a tale sentenza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto, nel corso dell’anno 2015, a pagare l’importo della sanzione iniziale di 40 milioni di euro, oltre ad 85.589,04 a titolo di interessi di mora, e della prima penalità semestrale pari a 39,8 milioni di euro, a titolo di anticipazione ai sensi dell’art. 43, comma 9 bis, della legge n. 234 del 2012, salvo rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni censurate dalla Corte di Giustizia Europea.

Ai fini della procedura di rivalsa, l’amministrazione ha effettuato l’imputazione delle penalità già pagate tra le discariche interessate sulla base degli elementi desumibili dalla sentenza della Corte di Giustizia che attribuisce una penalità di 400.000 euro per le discariche contenenti

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