TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-01-11, n. 202300008

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-01-11, n. 202300008
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300008
Data del deposito : 11 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2023

N. 00008/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00729/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 729 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forli'C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

nei confronti

-OMISSIS--OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del parziale diniego al rilascio di documenti amministrativi comunicato in data 12 settembre 2022 (dipvvf. COM-FC. REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS-)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Espone l’odierna ricorrente la pendenza di procedimento di separazione personale dal coniuge sig. -OMISSIS--OMISSIS- da cui ha avuto una figlia presso il Tribunale civile di Forli con determinazione dell’assegno di mantenimento e divorzile.

In data 23 agosto 2022 ha richiesto al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forli'C, ai sensi degli artt. 22 e seg. L.241/90, copia delle buste paghe del coniuge quale dipendente, dalle quali emerge l'importo degli Anf erogati in favore della figlia dalla data del 1 luglio 2019 data della ordinanza di separazione dei coniugi ad oggi.

Con atto del 12 settembre 2022 l’Amministrazione ha respinto la suindicata istanza con la motivazione che “la documentazione in questione debba essere acquisita con gli ordinari mezzi resi disponibili dal legislatore (ex artt. 210, 211, 213 e 710 c.p.c.)”.

Avverso tale espresso diniego, l’odierna ricorrente propone ricorso per l’accertamento del diritto di accesso, mediante ordine di esibizione della richiesta documentazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge in riferimento alla disciplina ordinaria in materia di accesso ai documenti disciplinata dalla legge 241/90, evidenziando in sintesi l’irrilevanza della possibilità o meno di accesso mediante l’esercizio dei poteri istruttori di spettanza del giudice civile, secondo il recente arresto dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 19/2020).

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio senza tuttavia depositare memorie difensive né documentazione.

Alla camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137.

DIRITTO

1.-E’ materia del contendere l’azione di accertamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e seg. della legge 241/90 e segnatamente delle buste paga del coniuge in pendenza dell’attivato procedimento civile per la separazione personale.

A motivo dell’impugnato diniego l’Amministrazione resistente ha opposto unicamente la possibilità per la ricorrente di accedere alla suindicata documentazione per effetto dei poter istruttori in capo al giudice civile ai sensi delle disposizioni del vigente c.p.c.

2.- Il ricorso è fondato e va accolto.

3.- L’art 22 c. 1, lett b) legge n. 241/90, nel testo novellato dalla legge 11 febbraio 2005 n.15, richiede per la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso la titolarità “di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso”;
il successivo comma terzo prevede che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art 24 c.1, 2, 3, 5 e 6 “ mentre l’art 24 c. 7 precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

L’istanza della ricorrente, motivata dall’esigenza di tutela del proprio interesse alla determinazione dell’assegno di mantenimento e divorzile, risulta correlata ad interesse sostanziale indubbiamente differenziato azionato con il ricorso pendente al Tribunale civile di Forli.

La giurisprudenza ha chiarito che l'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 c.p.c., indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia (Consiglio di Stato Ad. Plen., 25 settembre 2020, n. 19).

Secondo la Plenaria, infatti, la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e quella processuale civilistica si pongono su piani diversi e tra loro complementari, svolgendo la prima anche un ruolo fondamentale e strumentale rispetto l’assolvimento dell’onere della prova nel giudizio civile.

Le due discipline pertanto sono complementari, poiché il giudice che tratta la vicenda matrimoniale può utilizzare i poteri di accesso ai dati della p.a. genericamente previsti dall'art. 210 c.p.c. come ampliati dalle nuove norme inserite nel 2014, ma questa rimane una facoltà non un obbligo del giudice. Deve, pertanto, conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla l. n. 241/1990, per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare ( ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 7 novembre 2018, n. 6455).

4.- Muovendo da tali considerazioni, il diniego opposto dall’Amministrazione appare del tutto ingiustificato e va quindi affermato il diritto di accesso della ricorrente a tutta la documentazione richiesta in formato integrale con l’istanza del 23 agosto 2022 essendo la medesima necessaria per la difesa dei propri interessi giuridici ai sensi dell’art 24 c. settimo L.241/90.

5.- Per i suesposti motivi il ricorso deve essere accolto con l’effetto dell’accertamento del diritto di accesso alla documentazione richiesta.

Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

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