TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-04-20, n. 202204688

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-04-20, n. 202204688
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204688
Data del deposito : 20 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2022

N. 04688/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03690/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3690 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Solferino 59;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto del Ministero dell’interno di rigetto della domanda della cittadinanza italiana del -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2022 la dott.ssa A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. - Con l’odierno mezzo di tutela il ricorrente mira ad ottenere l’annullamento del diniego dell’istanza di cittadinanza presentata in data -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

2. - Il provvedimento si fonda sull’accertamento in capo alla resistente di un pregiudizio penale:

sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, per i reati di cui all'art. 337, 432 c. 1, 594 c.p.”.

3. - Il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso avverso il provvedimento sfavorevole: v iolazione artt. 6 e 7, l. 91 del 1992; carenza e/o mancanza di motivazione, eccesso di potere ¸ in quanto l’amministrazione ha irragionevolmente concluso con una decisione abnorme rispetto agli elementi positivi e negativi presenti che ricorrevano nel caso di specie, valorizzando esclusivamente la presenza di un precedente penale rispetto al quale peraltro è intervenuta l’estinzione.

Nel ricorso, in particolare, vengono formulati argomenti volti a mettere in discussione un punto specifico della motivazione: “ CONSIDERATO che per la sentenza datata -OMISSIS-è necessaria una pronuncia di riabilitazione, infatti, come sostenuto dalla Avvocatura Generale dello Stato - parere n. -OMISSIS-- sussiste una differenza sostanziale tra i due istituti in quanto l'estinzione si configura come mera dichiarazione per il decorso del tempo previsto dalla legge dalla pronuncia di condanna , in assenza di condanne per reati della stessa natura , la riabilitazione come concessione del Tribunale di Sorveglianza, trascorsi tre anni dal momento in cui il condannato ha terminato di

scontare la pena, a seguito di attento esame circa l'effettiva rieducazione e l'avvenuto inserimento sociale del condannato ”. Invero, la tesi attorea considera opinabile che la riabilitazione abbia rispetto all’istituto dell’estinzione maggior valore probante ai fini della valutazione della “ pericolosità di un soggetto ”, della sua “ resipiscenza ” e dell'” adeguamento ” del suo comportamento alle regole del codice e in senso più ampio della civile convivenza, specie quando, come nel caso di specie, l’estinzione giunge a valle della concessione della sospensione condizionale della pena.

L’estinzione del reato in questo caso è la conseguenza del decorso del termine di cinque anni ((in caso di delitto) e due anni (in caso di contravvenzione) in assenza di revoca del beneficio (ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 1, e 167 c.p.).

Inoltre, al fine di dimostrare la pari dignità – nella formazione del giudizio di idoneità del soggetto che aspira a diventare cittadino - da riconoscere all’istituto dell’estinzione del reato (per decorso del tempo dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena) rispetto alla riabilitazione, la parte, oltre a soffermarsi sulle ipotesi rigorose di revoca del beneficio individuate, richiama l’attenzione sui seguenti punti:

- la durata del periodo nel quale il condannato risulta essere “sotto osservazione”, ai fini della estinzione del reato è di cinque anni, invece dei tre previsti per la riabilitazione;

- il Giudice nel disporla deve effettuare una prognosi favorevole al condannato, nel senso di valutare se appaia probabile che questi si asterrà dal commettere altri reati per il futuro. Nel caso della riabilitazione manca qualsiasi prognosi di questo tipo.

- per concedere l'estinzione del reato si valuta “nel concreto” la vita “criminale” del soggetto, facendo entrare nel computo anche quelle condanne per le quali “sia intervenuta la riabilitazione”.

Infine, la ricorrente si duole che il Ministero non ha tenuto conto in alcun modo che il precedente contestato rappresenta un unicum isolato e risalente né ha tenuto conto della storia personale e sociale del ricorrente e della sua famiglia (di questa almeno non si trova traccia alcuna).

4. - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso, per infondatezza di ciascuno dei motivi del ricorso, vista la legittimità del provvedimento adottato, fondato su reati connotati da particolare gravità, peraltro non autocertificati dalla ricorrente.

5. - Con ordinanza del-OMISSIS-è stata respinta la domanda di misure cautelari.

6. - All’udienza del 18

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