TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202202936
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Pubblicato il 03/11/2022
N. 02936/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00899/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 899 del 2022, proposto da L M, rappresentata e difesa dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria
ex lege
in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Per ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Salerno cronol. n. 6560/2019 pubblicato in data 29.10.2019, conclusivo del giudizio con R.G. n. 1135/2019 v.g. - nuovo rito - notificato al Ministero resistente in forma esecutiva in data 07.08.2020, non impugnato, passato in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con atto notificato e depositato in data 20.5.2022, parte ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89/2001, in epigrafe indicato, esponendo che:
- Maranca Laura proponeva domanda di Equa Riparazione nei confronti del Ministero della Giustizia, con ricorso depositato l’8.10.2019 dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno segnato al n. R.G. v.g. 1135/2019;
- la Corte d’Appello di Salerno accoglieva il ricorso con decreto cronol. n. 6560/2019 pubblicato in data 29.10.2019, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 610,08;
- notificato il ricorso ed il decreto di accoglimento della domanda di Equa Riparazione al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Distrettuale di Salerno, trascorreva inutilmente il termine per proporre opposizione stabilito all’art. 5 - ter comma 1 Legge n. 89/2001 novellata;
- la ricorrente, al fine di ricevere il pagamento della somma liquidata, provvedeva, ex art. 5 sexies Legge n. 89/2001, a rilasciare dichiarazione all’amministrazione debitrice ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, avvalendosi della modulistica presente sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;detta dichiarazione compilata e sottoscritta è stata infatti inviata a mezzo pec all’indirizzo indicato in data 14.10.2021;
- il decreto di accoglimento della domanda di Equa Riparazione è poi stato notificato in forma esecutiva al Ministero della Giustizia, presso la propria sede in Roma, in data 07.08.2020;
- dalla data di notifica del titolo esecutivo è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 concesso alle Pubbliche Amministrazioni per il pagamento, senza che il Ministero della Giustizia abbia ottemperato al proprio obbligo;
- il decreto, non impugnato nei termini di legge, è divenuto definitivo, non essendo più in alcun modo impugnabile, come certificato dalla Corte d’Appello di Salerno in data 05.05.2022;
- il Ministero della Giustizia, a tutt'oggi, non ha provveduto ad eseguire il decreto per cui è causa.
2. A fronte dell’inadempienza del Ministero della Giustizia, parte ricorrente ha pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione alle somme di cui in condanna, oltre al pagamento anche delle spese accessorie successive, nonchè delle spese del presente giudizio.
Ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinchè questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con controricorso di forma.
4. La causa è stata quindi chiamata all’odierna camera di consiglio, in esito alla quale è passata in decisione.
5. Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.
Deve invero essere dato atto che:
- il decreto azionato è divenuto definitivo, come da documentazione in atti;
- parte ricorrente ha inviato la dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies, L. n. 89/2001 ed è altresì decorso il termine di sei mesi dall’invio di tale documentazione, termine il quale per la sua natura speciale assorbe comunque il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (v. Corte Cost. n. 135/2018);
- non è necessario verificare l’espletamento dell’ulteriore adempimento di cui all’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 in quanto, come da ultimo ritenuto dal Consiglio di Stato (che ha all’uopo richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 26 giugno 2018), <<la “specialità” della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del d.l. n. 669/1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all’articolo 5-sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del d.l. n. 669/1996>>(C.d.S., Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423);
- sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente), le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e provato l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare piena ed integrale esecuzione al decreto in epigrafe menzionato e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6. In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto nei sensi sopra riferiti e per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento (entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza), in favore della parte ricorrente, delle somme liquidate nel titolo azionato, cioè euro 610,08 oltre interessi legali dal 29.10.2019 (data di pubblicazione del decreto) fino al soddisfo.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5-sexies, più volte richiamato.
7. Infine, il Collegio ritiene che all’accoglimento della domanda debba seguire la condanna alle spese, le quali devono essere liquidate, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, nell’importo forfettario complessivo pari ad euro 300,00 (trecento), nel quale confluiscono anche le somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio.