TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-04-14, n. 201804117

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-04-14, n. 201804117
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201804117
Data del deposito : 14 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2018

N. 04117/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06650/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6650 del 2006, proposto da
C L e M A, rappresentati e difesi dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 34;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;
Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del Comandante Generale p.t.;
Comando Regione Carabinieri Emilia Romagna, m persona del Comandante pro tempore, non costituiti;

per l’accertamento

del diritto a fruire dell’astensione facoltativa dal lavoro prevista dal T.U. n. 151/2001 e recepita, per ciò che concerne le Forze di polizia ad ordinamento militare, dal D.P.R. n. 164/2002, con conseguente applicazione del trattamento economico ivi previsto, consistente nella corresponsione dell’intera retribuzione;

e per l’annullamento

dei provvedimenti con i quali è stata negata ai ricorrenti la possibilità di fruire del congedo parentale inteso nella forma della “licenza straordinaria”,

di tutti i provvedimenti con i quali l’Amministrazione resistente ha dato corso al recupero delle somme ritenute indebitamente corrisposte,

nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, conseguenziali, successivi e connessi con quelli impugnati comunque lesivi dei diritti dei ricorrenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 marzo 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Gli odierni ricorrenti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri, premettono in fatto di aver usufruito di periodi di congedo parentale e, nello specifico, di aver fruito, il sig. C L di complessivi 40 giorni di licenza straordinaria con decorrenza dal 03/03/2001;
il sig. M A di complessivi 30 giorni di astensione facoltativa dal servizio per motivi di paternità, con decorrenza dal 02/05/2001.

Specificano i ricorrenti di aver domandato l’astensione facoltativa dal lavoro, ai sensi della l. n. 1204/1971 sui congedi parentali, come modificata dalla l. 53/2000 (poi trasfusa nel T.U. n. 151/2001), nella convinzione che detti periodi di congedo fossero qualificati come licenza straordinaria e, quindi, retribuiti per l’intero.

Diversamente, l’Amministrazione, dopo aver inizialmente concesso il beneficio richiesto, con successivi provvedimenti disponeva il recupero delle somme indebitamente corrisposte, ritenendo dovuto solo il 30% della retribuzione e non l’intero, applicando trattenute sullo stipendio.

2. Tanto dedotto, gli odierni esponenti domandano l’accertamento del diritto a fruire dell’astensione facoltativa dal lavoro come prevista e disciplinata dal T.U. n. 151/2001 e di vedersi corrispondere, per il relativo periodo di tempo, l’intera retribuzione, con conseguente annullamento dei provvedimenti di recupero delle somme.

3. Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

4. Con ordinanza disposta all’esito della Camera di Consiglio del 14 giugno 2006 n. 3370/2006, la Sezione respingeva la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

5. Alla pubblica udienza del 2 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Osserva preliminarmente il Collegio che il D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (“ Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità ”), invocato dagli odierni ricorrenti, è entrato in vigore in data 27 aprile 2001. Sino a tale data, la materia dei congedi parentali è stata disciplinata dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il cui articolo 15, comma 2, novellato dall’articolo 3, comma 4, della legge n. 53/2000 - diramata ai Comandi dell’Arma dei Carabinieri con circolare del Ministero della Difesa n. DGPM/II/5/30001/152 del 26 marzo 2001- prevedeva, in favore del genitore che avesse fruito del c.d. “congedo parentale”, la corresponsione di una indennità pari al 30% dell’importo totale della retribuzione.

2. Tanto premesso, con riguardo al ricorrente C L, rileva il Collegio che costui ha fruito del predetto congedo parentale in un momento antecedente l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di cui al T.U. n. 151/2001.

Pertanto, correttamente l’Amministrazione riteneva applicabili le previgenti disposizioni sui congedi parentali, contenute per il personale delle Forze Armate contenute nella circolare n. DGPM/II/5/30001/L. n. 52 del 26 marzo 2001 del Ministero della Difesa, la quale puntualmente richiama l'art. 3, comma 4, della legge n. 53 del 2000 (richiamo, si noti, poi confermato anche dal D.lgs. n. 151 del 2001), in ragione del quale non sono possibili interpretazioni diverse in ordine al personale che si è astenuto dal servizio per congedo parentale, a cui deve essere applicato un trattamento economico pari al 30% dello stipendio.

3. Meritevole di positiva considerazione è, invece, la pretesa dedotta dal ricorrente M A, posto che quest’ultimo ha fruito dell’astensione facoltativa dal lavoro per ragioni di paternità a decorrere dal 02/05/2001, quando, dunque, vigeva il predetto Testo Unico n. 151/2001, in vigore dal 27 aprile 2001.

3.1 In particolare, dirimenti appaiono le invocate previsioni di maggior favore recate dall’art. 58, comma 1, D.P.R. n. 164/2002, il quale dispone che “ In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo testo unico, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del primo quadriennio normativo Polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” .

La giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire che, in ragione della natura ricognitiva di detta previsione normativa (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 4 febbraio 2008 n. 155;
TAR Lazio, Roma, Sez. Ibis, 14 gennaio 2014, n. 431), il regime transitorio ivi considerato è da intendersi riferito ai rapporti pendenti, ovvero non ancora esauriti, all'epoca di subentro della disciplina di cui al D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 di “Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”, quali i casi di congedi parentali con recuperi stipendiali ancora in corso o neppure ancora deliberati, seppur relativi a periodi anteriori all'anno 2002.

3.2 Nella fattispecie, il ricorrente, che aveva goduto dell’astensione dal servizio dal 02/05/2001 al 03/06/2001, alla data di entrata in vigore del menzionato D.P.R. n. 164 del 2002 non aveva ancora visto integralmente operate le relative decurtazioni stipendiali, come risulta dalla documentazione versata in atto.Di conseguenza, egli ha titolo al beneficio del trattamento retributivo intero per i primi 45 giorni di astensione per l'assistenza a figli minori di tre anni.

4. Per le ragioni dianzi esposte il presente ricorso è da ritenersi infondato per ciò che attiene alla pretesa del ricorrente C L. Diversamente, va accolto quanto alla domanda giudiziale del ricorrente M A, con conseguente annullamento dei corrispondenti atti di recupero stipendiale e la declaratoria del diritto del ricorrente alla restituzione delle relative somme.

5. La mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese.

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