TAR Napoli, sez. I, decreto cautelare 2023-04-12, n. 202300689

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, decreto cautelare 2023-04-12, n. 202300689
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300689
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2023

N. 01712/2023 REG.RIC.

N. 00689/2023 REG.PROV.CAU.

N. 01712/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2023, proposto da
Confapi Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G V, P V, A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, non costituito in giudizio;

nei confronti

Associazione Industria Commercio Artigianato Servizi e Turismo - A.I.C.A.S.T., non costituito in giudizio;

Per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 104/2010 nonché previa adozione di idonee misure cautelari monocratiche ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs. 104/2010:

1) della Determinazione del Presidente della Camera di Commercio di Napoli n.2023000004 del 20 marzo 2023 (doc.1) con la quale è stato dato Avvio alle procedure di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli per il quinquennio 2023-2028, è stato approvato l'Avviso per l'avvio delle procedure previste dal D.M.156/2011 per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori aventi i requisiti previsti agli artt.2 e 3 del D.M. 156/2011 ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio Camerale per il quinquennio 2023-2028, è stato stabilito che il predetto Avviso, allegato alla determina costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, è stata stabilita per il 20 marzo 2023 la data di pubblicazione dell'Avviso e la data di avvio delle procedure di rinnovo del Consiglio della CCIAA di Napoli ed è stato precisato che “ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione al rinnovo del Consiglio Camerale, sono pubblicate con il vademecum consultabile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.na.camcom.gov.it” e che il plico che le associazioni dovranno indirizzare, dovrà contenere oltre l'intestazione del mittente “tutta la documentazione predisposta secondo la modulistica e modalità dettate dal D.M. 156/2011 e dal Disciplinare approvato con successiva determinazione segretariale;
nonché illustrate nel Vademecum pubblicato sul sito istituzionale della camera di commercio cui si rinvia”;

2) dell'Avviso per l'Avvio delle procedure per la ricostituzione del Consiglio della CCIAA di Napoli per il quinquennio 2023-2028 (doc.2) approvato ed allegato alla Determinazione del Presidente della Camera di Commercio di Napoli n.2023000004 del 20 marzo 2023 sub.1;

3) del Vademecum “per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli” (doc.3) richiamato dalla Determinazione Presidenziale n.4 del 20 marzo 2023 sub.1 e pubblicato in pari data;

4) del Disciplinare per la “procedura per l'accesso ai dati a norma degli articoli 2, 3 e 7 del D.M. n.156 del 4 agosto 2011 e per l'esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni” (doc.4) approvato con Determinazione Segretariale di cui non si conosce numero e data, richiamato nella Determinazione Presidenziale n.4 del 20 marzo 2023 sub.1 e pubblicato in pari data;

5) dei modelli di dichiarazione sostitutive di cui agli allegati A1 e B1 (doc. n.ri 5 e 6) allegati al Disciplinare sub.4) e richiamati nell'Avviso approvato con la Determinazione Presidenziale n.4 del 20 marzo 2023 sub.1 e pubblicati in pari data;

6) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e/o conseguenziale lesivo degli interessi dei ricorrenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il Presidente della Camera di Commercio di Napoli con Determinazione n.2023000004 del 20 marzo 2023 ha dato avvio alle procedure di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli per il quinquennio 2023-2028, ha approvato l’Avviso per l’avvio delle procedure previste dal D.M.156/2011 per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori aventi i requisiti previsti agli artt.2 e 3 del D.M. 156/2011 ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio Camerale per il quinquennio 2023-2028, ha stabilito per il 20 marzo 2023 la data di pubblicazione dell’Avviso e la data di avvio delle procedure di rinnovo del Consiglio della CCIAA di Napoli ed ha precisato che “ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione al rinnovo del Consiglio Camerale, sono pubblicate con il vademecum consultabile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.na.camcom.gov.it” e che il plico che le associazioni dovranno indirizzare, da trasmettere entro il 29 aprile 2023 alle ore 12, dovrà contenere oltre l’intestazione del mittente “tutta la documentazione predisposta secondo la modulistica e modalità dettate dal D.M. 156/2011 e dal Disciplinare approvato con successiva determinazione segretariale;
nonché illustrate nel Vademecum pubblicato sul sito istituzionale della camera di commercio cui si rinvia” tra cui i moduli A1 e B1 allegati al disciplinare.

Ritenuto che il Regolamento “relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n.580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n.23” è stato adottato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.156 del 4 agosto 2011.


Ritenuto che il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011 n.156 all’art. 2 disciplina le “Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali” e dopo aver indicato in 180 giorni prima della scadenza del Consiglio Camerale il termine per l’avvio delle predette procedure chiarisce che “entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, a pena di esclusione, le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell’art.10 della legge e secondo i criteri definiti dal decreto di cui all’art.10 della legge, un’unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e redatta a pena di irricevibilità secondo lo schema di cui all’allegato A che forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i seguenti dati:

a) le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;

b) il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione;

c) il numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), compresi gli occupati per frazione di anno solare, secondo la distinta per categorie contenuta nello schema di cui all'allegato A al presente decreto, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, indicando la fonte da cui i dati sono stati tratti;

d) l'attestazione che l'associazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione, oppure che è rappresentata nel CNEL.”.

Ritenuto che al comma 3 è inoltre previsto che “le organizzazioni di cui al comma 2 presentano, a norma dell’articolo 12 della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2, a pena di esclusione dal procedimento, l’elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all’allegato B, che forma parte integrante del presente regolamento” nel quale devono essere indicati il codice fiscale, la denominazione e ragione sociale, il numero REA, l’indirizzo, la città ed il codice ATECO.

Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n.39517 del 7 marzo 2014, nel fornire “indicazioni interpretative ed attuative in relazione alla nuova disciplina dettata dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n.156 in merito al procedimento di ricostituzione dei consigli camerali” ha chiarito che le organizzazioni imprenditoriali, al fine di partecipare al procedimento di ricostituzione del consiglio, devono presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 e “redatte obbligatoriamente secondo gli allegati schemi al decreto 4 agosto 2001, n.156”. La circolare richiama anche l’attenzione sulla previsione normativa secondo cui “le organizzazioni di categoria possono utilizzare, ai fini del calcolo della propria rappresentatività, le imprese, le sedi secondarie e le unità locali operanti nella singola circoscrizione territoriale della singola camera di commercio che risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative, purché tutte quelle a tal fine considerate, operino nel settore relativo al seggio per cui le organizzazioni intendono concorrere e purché le imprese risultino regolarmente iscritte, a norma di statuto, all’organizzazione stessa e per le quali le stesse organizzazioni siano in grado di dimostrare il prescritto requisito del pagamento delle quote associative. Al fine del calcolo della propria rappresentatività le organizzazioni possono quindi dichiarare le imprese ritenute validamente iscritte a norma di statuto ma per le quali le stesse siano in grado di dimostrare il pagamento della intera quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.”

Considerato che la procedura approvata dal Presidente della Camera di Commercio, richiede alle organizzazioni imprenditoriali di trasmettere alla Camera di Commercio, a pena di esclusione, oltre le dichiarazioni sostitutive richieste dal D.M.156/2011 e di cui agli allegati A e B allo stesso, anche le ulteriori dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati agli atti di gara A1 e B1 al fine di attestare, secondo quanto precisato nella determina, “per ciascuna impresa associata, l’importo, l’anno e la modalità di pagamento della quota associativa versata dalla impresa.” (modello A1) e “per ciascuna impresa associata, il numero degli occupati con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso di rinnovo del Consiglio camerale e, dunque, alla data del 31 dicembre 2022” (modello B1).

Considerato che la scelta operata dalla CCIAA di Napoli con i provvedimenti impugnati di porre a carico delle Organizzazioni imprenditoriali maggiori obblighi dichiarativi, diversi rispetto a quelli previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare l’onere di trasmettere, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso oltre le dichiarazioni sostitutive richieste dal D.M.156/2011 di cui agli allegati A e B, le ulteriori dichiarazioni sostitutive di cui agli modelli allegati A1 e B1 rendendo noti dati disaggregati sensibili relativi ad ognuna delle associate e nel prevedere che sarà richiesta ai concorrenti in occasione dei controlli a campione “documentazione attestante la regolare iscrizione dell’impresa all’organizzazione imprenditoriale a seguito di presentazione di apposito modulo e/o scheda di adesione…”, si pone in contrato e viola la normativa richiamata in epigrafe, aggrava illogicamente lo svolgimento della procedura, fa sorgere un ostacolo alla partecipazione delle principali organizzazioni, e le pone in una posizione di svantaggio rispetto ad altre organizzazioni.

Considerato che l’art. 2 al comma 3 prevede che “le organizzazioni di cui al comma 2 presentano, a norma dell’articolo 12 della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2, a pena di esclusione dal procedimento, l’elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all’allegato B, che forma parte integrante del presente regolamento” nel quale devono essere indicati il codice fiscale, la denominazione e ragione sociale, il numero REA, l’indirizzo, la città ed il codice ATECO.

Considerato che le dichiarazioni di cui ai modelli A e B di cui innanzi appaiono offrire tutti gli elementi e forniscono i dati che devono essere presi in considerazione per legge ai fini della determinazione del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell’ambito del settore a norma dell’art. 9 del Decreto Ministeriale.

Ritenuto che relativamente alle gravi conseguenze che si produrrebbero in danno della ricorrente in caso di mancata sospensione dei provvedimenti impugnati, si rileva che, come esposto anche nella narrativa che precede e nei motivi di ricorso, in caso di mancata sospensione dei provvedimenti, la ricorrente verrebbe a trovarsi nella impossibilità di partecipare alla procedura non avendo la possibilità, per mancanza dell’autorizzazione dei titolari dei dati, a rendere le dichiarazioni attestanti i dati disaggregati di cui agli allegati A1 e B1.

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre, con misura cautelare monocratica, ai sensi dell’articolo 56 del d.Lgs. 104/2010 la sospensione di efficacia nella parte oggetto di censura dei provvedimenti impugnati sino alla decisione in camera di consiglio della domanda cautelare.

Considerato che la Camera di Consiglio per la decisione della domanda cautelare, che potrebbe essere fissata il 10 maggio 2023.


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