TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-07-12, n. 202100722

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-07-12, n. 202100722
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202100722
Data del deposito : 12 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2021

N. 00722/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00865/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 865 del 2020, proposto da
Società Dental Line S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A B C, M T F e A T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Torino, via Castellamonte 1;

contro

Comune di Acqui Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl di Alessandria non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 87 del 02.11.2020, notificata in pari data, con la quale il Comune di Acqui Terme ordina la “sospensione dell'autorizzazione sanitaria prot n. 18422 del 06.08.2018, rilasciata alla società Dental Line s.r.l. di Genova per l'esercizio di attività sanitaria nel poliambulatorio specialistico ubicato in Acqui Terme via Cardinal Raimondi n. 16 per un periodo di 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, fermo restando che in caso di persistenza degli inadempimenti alla scadenza del termine stabilito, verranno assunte le iniziative finalizzate alla revoca del titolo autorizzativo rilasciato da questo Comune” nonché ingiunge alla società “di versare la somma di euro 344,30 pari al minimo edittale previsto dall'art. 16 della legge 689/81……entro 60 giorni dalla notificazione della presente ordinanza…..”;

nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e comunque connesso con il procedimento, fra cui i verbali NAS del 20.10.2020 e n. 1/24-0/2020 del 24.10.2020 e la nota del Comune di Acqui Terme del 10.11.2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acqui Terme;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori mediante collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25, comma 1, del d.l. n. 137/2020 e 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Dental Line s.r.l. è una società autorizzata dal Comune di Acqui Terme con atto prot. n. 18422 del 6.08.2018, all’esercizio di attività sanitaria e, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività mediche: odontoiatria, chirurgia plastica ricostruttiva, medicina estetica, chirurgia maxillo-facciale, anestesia e rianimazione, oculistica, cardiologia, dietologia e sala chirurgica ambulatoriale.

2. Con ordinanza n. 87 del 02/11/2020 il Comune di Acqui Terme - a seguito di irregolarità igienico strutturali tecnologiche e organizzative rilevate a seguito di attività ispettiva effettuata presso il poliambulatorio da agenti del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute – NAS di Alessandria su delega emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria - ha ordinato la sospensione dell’autorizzazione sanitaria per un periodo di 90 giorni e ha ingiunto il pagamento della somma di euro 344,30, ai sensi dell’art. 16, l. n. 689/1981.

3. Il provvedimento è stato impugnato dalla Dental Line s.r.l. per i seguenti motivi:

I. difetto assoluto di istruttoria. Difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto. Erronea e sviata motivazione. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e sviamento. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio del giusto procedimento e del principio di ragionevolezza. Erronea e sviata applicazione degli artt. 193 e 194 TULLSS;

II. violazione dell’art. 7 della legge 241/1990.

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Acqui Terme, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

5. Con ordinanza n. 590/2020 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, accolta dal Consiglio di Stato con decreto n. 7369 del 22.12.2020 e con ordinanza collegiale n. 404 del 29.01.2021.

6. All’udienza dell’8 giugno 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

7. In data 20.10.2020, il poliambulatorio “Acquidental” è stato oggetto di un sopralluogo da parte degli agenti NAS di Alessandria, che il 24.10.2020 hanno redatto verbale, corredato da documentazione fotografica, rilevando le seguenti irregolarità:

I. l’unica branca sanitaria esercitata è quella afferente la specialità odontoiatrica;

II. la dislocazione delle specialità mediche è difforme rispetto a quanto previsto dalle planimetrie presentate a corredo della pratica amministrativa: al piano terra gli studi denominati “riunito dentale 1 e 6” sono destinati ad ambulatori medici di fatto mai utilizzati, inoltre l’ambulatorio (riunito dentale 6) è irregolarmente utilizzato per l’esercizio di pratiche odontotecniche;
al piano interrato il locale archivio è utilizzato come laboratorio odontotecnico, la sala ritocchi è utilizzata come servizio igienico e la sala gessi come area ristoro;

III. la presenza di due odontotecnici (Massimo Barbieri e Antonio Troila) aventi la disponibilità anche degli studi odontoiatrici, in violazione della l. n. 175/1992 e dell’art. 11, r.d. n. 1334/1928: all’atto del controllo gli operatori del NAS sono stati accolti da Massimo Barbieri, che si qualificava come legale rappresentante della società, il quale gestiva altresì le pubbliche relazioni con i pazienti e esercitava l’attività di odontotecnico e teneva contatti con l’odontoiatra Mattia Picasso, unico sanitario presente nella struttura, con il quale si rapportava per organizzare la gestione dei pazienti e le prestazioni odontoiatriche programmate;

IV. in violazione del D.Lgs 187/2000 (di attuazione della Direttiva 97/43 EURATOM protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizione mediche) la dr.ssa Camilla G - indicata nella documentazione di richiesta di autorizzazione dell’apparecchiatura SIRONA RX – Ortopantomografo come responsabile all’utilizzo, ai soli fini odontoiatrici - ha concluso la sua prestazione in libera professione nel dicembre 2018, risultando omessa la designazione di altro preposto. Il dispositivo di diagnostica viene usato da personale dipendente senza qualifica, come risulta dalle copie dei consensi informati dei pazienti, prive di sottoscrizione da parte del sanitario o tecnico di radiologia abilitato e dai fogli manoscritti contenenti le istruzioni per il funzionamento dell’apparecchio rinvenuti sul monitor del PC;

V. la mancanza del registro carico e scarico e dei relativi formulari di smaltimento dei rifiuti sanitari speciali a rischio infettivo in violazione del

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