TAR Firenze, sez. III, sentenza 2011-02-11, n. 201100289

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2011-02-11, n. 201100289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201100289
Data del deposito : 11 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02687/2000 REG.RIC.

N. 00289/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02687/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2687 del 2000, proposto da: M T, rappresentato e difeso dagli avv.ti M M e P E P, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli, 40;

contro

Comune di Orbetello, in persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’atto n.618 del 5 luglio 2000 di diniego di condono e di contestuale ordinanza di demolizione, di tutti gli atti antecedenti e successivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2010 il dott. Silvio Lomazzi e udita per la parte ricorrente l’avv. C. Jannuzzi, delegata dai difensori M. Manneschi e P. E. Paolini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Il Sig. Remo Torzoni, in data 29 novembre 1986, presentava al Comune di Orbetello domanda di condono, ex Legge n.47 del 1985, avente ad oggetto opere abusive eseguite su un fabbricato di proprietà, ricadente in area soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico.

L’Amministrazione avanzava una prima richiesta di integrazione documentale il 20 febbraio 1989, seguita da una seconda in data 25 giugno 1991;
il 13 marzo 1995 decedeva l’interessato;
il Soggetto pubblico sollecitava ancora l’integrazione il successivo 10 ottobre 1998, con l’avviso che la domanda di condono sarebbe stata dichiarata improcedibile in caso di mancata presentazione di quanto richiesto nei termini di legge, ai sensi degli art.49, comma 7 della Legge n.449 del 1997 e 39, comma 4 della Legge n.724 del 1994 (come modificato dall’art.2, comma 37d della Legge n.662 del 1996);
veniva effettuato un ultimo sollecito il 26 novembre 1999.

Il Comune quindi, in data 5 luglio 2000, dichiarava improcedibile la domanda di condono, per la mancata presentazione della documentazione prevista dall’art.35 della Legge n.47 del 1985 nei termini di legge, ex artt.49, comma 7 della Legge n.449 del 1997 e 39, comma 4 della Legge n.724 del 1994, denegando dunque lo stesso ed ordinando contestualmente la demolizione delle opere abusive.

Il Sig. M T, figlio ed unico erede dell’istante, impugnava il suddetto atto, censurandolo per violazione degli artt.12 e 35 della Legge n.47 del 1985, dell’art.39, comma 4 della Legge n.724 del 1994 (come modificato dall’art.2, comma 37d della Legge n.662 del 1996), dell’art.49, comma 7 della Legge n.449 del 1997, per violazione del giusto procedimento nonché per eccesso di potere sotto il profilo dell’errore e del difetto dei presupposti.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che la documentazione richiesta non era quella prevista dalla legge e che dunque si era formato il silenzio-assenso sulla domanda di condono;
che gli ultimi due solleciti di integrazione della predetta istanza erano stati inviati al genitore ormai defunto, con differente originaria residenza rispetto alla propria;
che trattavasi comunque di opere di ridotto rilievo;
che era mancata l’evidenziazione dell’interesse pubblico alla loro demolizione a grande distanza di tempo dalla loro realizzazione;
che andava semmai irrogata una sanzione pecuniaria.

Il Tribunale, con ordinanza n.1458 del 2000, disponeva incombenti istruttori, a cui l’Amministrazione forniva riscontro con il deposito dell’11 gennaio 2001.

Nella camera di consiglio del 22 febbraio 2001 la Sezione, con ordinanza n.266/2001, respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.

L’interessato in data 22 luglio 2009 presentava istanza di fissazione di udienza, in riscontro all’avviso di cui all’art.9, comma 2 della Legge n.205 del 2000 e con successiva memoria ribadiva i propri assunti.

Nell’udienza del 22 ottobre 2010 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, secondo quanto di seguito esposto.

Invero occorre precisare che la documentazione richiesta era quella prevista dall’art.35 della Legge n.47 del 1985 (ad es. materiale fotografico, cfr. all.3, 4, 5 e 6 agli atti del Comune) e che dunque, in assenza della stessa, non poteva essersi formato il silenzio-assenso sulla domanda di condono.

Va evidenziato inoltre che, in base alla sopravvenuta previsione di cui all’art.49, comma 7 della Legge n.449 del 1997, che rimandava all’art.39, comma 4 della Legge n.724 del 1994, come modificato dall’art.2, comma 37b della Legge n.662 del 1996, anche per le istanze di condono ex Legge n.47 del 1985 la mancata tempestiva presentazione della documentazione obbligatoria per legge avrebbe comportato l’improcedibilità delle medesime e dunque il loro rigetto.

Orbene il Comune, in applicazione della sopravvenuta disciplina, sollecitava l’integrazione della documentazione mancante in data 10 ottobre 1998 ed il successivo 26 novembre 1999;
tuttavia detti termini non potevano decorrere nei confronti del ricorrente, atteso che i suindicati solleciti venivano rivolti all’indirizzo del Sig. Remo Torzoni, ormai deceduto (cfr. all.4 al ricorso e all.5 agli atti del Comune) e non al ricorrente, in altro luogo residente (cfr. all.3 al ricorso e ancora all.5 agli atti del Comune).

Restano assorbite per difetto di rilevanza le restanti censure.

In considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione le spese di giudizio sono irripetibili.

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