TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-06-07, n. 202300200
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 07/06/2023
N. 00200/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2022, proposto da
Comune di Lana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate A R, L F, J S e D A e dall’avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
per l’annullamento
1) della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano n. 692 del 27.9.2022, pubblicata in data 29.9.2022, avente oggetto “ Determinazione dei Comuni con esigenza abitativa, ai sensi dell’art. 1 comma 6 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 ”;
2) di ogni atto o provvedimento propedeutico, conseguenziale o comunque connesso ai precedenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il consigliere Stephan Beikircher e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
( Salva diversa specificazione, i documenti citati nella presente sentenza sono quelli prodotti in giudizio dalla Provincia autonoma di Bolzano ).
1. Il Comune ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta provinciale indicata in epigrafe (doc. 4) con la quale all’allegato A è stato approvato l’elenco dei “ Comuni con esigenza abitativa ”.
2. L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi:
- “ 1) Violazione e/o falsa applicazione del comma 6 dell’art. 1 della L.P. 3/2014 in relazione alla necessità di acquisire il parere dei Comuni interessati - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione in relazione al parere negativo espresso dall’Amministrazione ricorrente ”;
- “ 2) Violazione e/o falsa applicazione del comma 6 dell’art. 1 della L.P. 3/2014 in relazione alla necessità di individuare i Comuni con esigenza abitativa “ sulla base di rilevamenti statistici ” e non di un solo parametro per l’intero territorio provinciale, senza applicazione di criteri e/o correttivi adeguati alla complessità dell’attuazione della norma - Violazione dell’art. 80 comma 4 e dell’art. 4 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 670/1972 e violazione dell’art. 119 comma 2 e 42 comma 2 Cost. - Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza ”;
- “ 3) Violazione dell’art. 97 Cost. (principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione) - Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza in relazione alla decisione di adottare il provvedimento impugnato entro il termine di cui al comma 4 dell’art. 19 L.P. 3/2014 comprimendo il tempo a disposizione dei Comuni classificati con esigenza abitativa senza prevedere un regime transitorio ”;
- “ 4) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, illogicità, irragionevolezza e difetto di istruttoria in relazione al contrasto tra la parte dispositiva del provvedimento e la motivazione secondo la quale le misure ʻsembrano giustificate solo nei Comuni con una forte emergenza abitativaʼ ”.
3. Il Comune ricorrente domanda in via principale di annullare la contestata delibera provinciale del 27.9.2022, n. 692 e in via subordinata di annullare parzialmente il provvedimento impugnato espungendo il Comune di Lana dall’elenco dei Comuni di cui all’allegato A della delibera provinciale.
4. L’Amministrazione provinciale si è costituita in giudizio controbattendo diffusamente alle tesi attoree e instando per l’infondatezza del ricorso.
5. Chiamata all’udienza pubblica del 24 maggio 2023, la causa, all’esito della discussione orale, ove il ricorrente Comune di Lana ha confermato il proprio interesse alla decisione, è stata trattenuta per essere decisa.
DIRITTO
6. Il ricorso è infondato.
7. Giova anzitutto una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
8. La Provincia autonoma di Bolzano è dotata di potestà legislativa primaria in materia di tributi locali di natura immobiliare.
9. L’art. 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante la “ Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ”, come sostituito dall’art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), prevede, infatti, al comma 1, che “ le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale ”;al comma 2, che “ nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali ” e che “ la legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni ”;al comma 4, infine, che “ la potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell’articolo 4 [dello Statuto speciale - n.d.r.] e dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea ”.
10. È superfluo precisare che il riferimento all’art. 4 dello Statuto, contenuto nella richiamata disposizione, allude ai limiti che contraddistinguono, appunto, la potestà legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano, la quale è esercitata “ in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica ”.
11. Nell’esercizio di detto potere, con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, la Provincia ha dettato la disciplina dell’“ imposta municipale immobiliare - (IMI) ”, modificandola, da ultimo con legge provinciale 20 aprile 2022, n. 3, che reca la “ disciplina degli alloggi sfitti e altre disposizioni in materia di imposta municipale immobiliare - (IMI) ”.
12. Per quanto rileva in questa controversia, con l’art. 1 della legge provinciale n. 3 del 2022, il legislatore provinciale ha inserito, all’art. 1 della richiamata legge provinciale n. 3 del 2014, un ulteriore comma, il sesto. Con l’art. 5, inoltre, ha introdotto nella medesima legge provinciale n. 3 del 2014 l’art. 9- ter .
13. A seguito di queste modifiche, la legge istitutiva dell’imposta municipale immobiliare così recita all’art. 1:
“ 1. Ai sensi dell’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia autonoma di Bolzano istituisce, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale immobiliare (IMI). Essa sostituisce sul proprio territorio integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili.
2. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio statale. La neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato è assicurata secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è ridotta in ragione delle quote di gettito riservate allo Stato di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Le minori entrate derivanti ai Comuni per effetto della presente legge possono essere rimborsate da parte della Provincia autonoma di Bolzano. Tale ristoro viene quantificato in sede di accordo di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.
5. L’imposta è applicata in tutti i Comuni della provincia, con effetto dal 1° gennaio 2014 in base alle disposizioni che seguono.
6. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni e sentiti i Comuni interessati dalla delibera, delibera, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di rilevamenti statistici, i Comuni che ai fini della presente legge sono da considerarsi Comuni con esigenza abitativa a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, con la possibilità di distinzione per singole zone comunali dei rispettivi Comuni. In caso di mancata o tardiva deliberazione si applica la deliberazione dell’anno precedente ”.
14. Mentre il neo introdotto art. 9- ter , il cui comma 5, è stato ulteriormente sostituito dall’art. 5, comma 8, della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16, dopo avere definito, al comma 1, le “ abitazioni tenute a disposizione ”, al comma 2, gli alloggi che “ non sono da considerarsi abitazioni tenute a disposizione ai sensi del presente articolo ”, e, infine, al comma 3, il periodo in cui le abitazioni, a determinate condizioni, non sono considerate “ a disposizione ”, così dispone, ai commi 4 e 5:
“ 4. Nei comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, sono stati definiti Comuni con esigenza abitativa, si applica, in deroga all’aliquota massima prevista all’articolo 9, comma 1, per le abitazioni tenute a disposizione di cui al comma 1, un’aliquota maggiorata del 2,5 per cento, aumentabile dai Comuni fino al 3,5 per cento. Contemporaneamente, negli anzidetti comuni si applica alle abitazioni, locate in base a un contratto di locazione registrato e nelle quali il locatario ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, un’aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria stabilita dai Comuni stessi, i quali possono ridurre ulteriormente tale aliquota e/o possono non prevedere il presupposto della residenza anagrafica e della dimora abituale.