TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-09-11, n. 202313709

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-09-11, n. 202313709
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313709
Data del deposito : 11 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2023

N. 13709/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06453/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6453 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M I A O, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 145;

contro

Questore della Provincia di Roma, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto emesso dal Questore della Provincia di Roma il 14.02.2019, notificato al ricorrente il 29.04.2019, con il quale veniva disposta la revoca del permesso di soggiorno n. I13241443 per lavoro stagionale nonchè il rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente, conosciuto e sconosciuto, con ogni consequenziale effetto di legge riconnesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMRAN MAHMOUD IBRAHIM ABDELBARY il 26.7.2019: del decreto di revoca del nulla osta al lavoro stagionale concesso in data 25.08.2017 e contestualmente di rigetto dell'istanza presentata dal datore di lavoro, IL GRANDE CAPITALE S.R.L., in persona del legale rappresentante, Sig. El Dakhmisy Naglaa Fath Ahmed Abd El Hady, in favore dell'odierno ricorrente, datato 13.08.2018;

del decreto di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno presentata dal Sig. Omran Mahmoud Ibrahim Abdelbary, datato 07.06.2019, notificato al ricorrente il 27.06.2019;di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2023 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è cittadino egiziano.

Il predetto ha ottenuto, dall’Ambasciata d’Italia al Cairo, un visto di tipo “D” –flussi 2017-.

Successivamente ha ottenuto un permesso di soggiorno con validità dal 19 settembre 2017 al 28 settembre 2018 per lavoro stagionale.

In data 6 aprile 2018 il cittadino straniero otteneva un permesso di soggiorno per lavoro stagionale sino al 30 ottobre 2018.

In data 29 ottobre 2018 lo stesso ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno avendo ottenuto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In data 14 febbraio 2019 la Questura di Roma ha emesso un decreto di revoca del permesso di

soggiorno per lavoro stagionale avente n. I13241443 e, contestualmente, di rifiuto dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, così motivato : “PRESO ATTO che in data 13/08/2018 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma…..ha revocato l’autorizzazione prefettizia precedentemente concessa, e contestualmente ha rigettato la richiesta di nulla osta al lavoro stagionale n. RM0305757958, presentata dal datore di lavoro a favore dell’interessato, in quanto, la documentazione presentata, al fine di attestare il requisito economico e la stagionalità, finalizzata al rilascio del suddetto Nulla Osta, è risultata essere, a seguito di accertamenti esperiti presso la competente Agenzia delle Entrate, falsa”.

Avverso tale determinazione ha reagito il ricorrente con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare, integrato da ricorso per motivi aggiunti con il quale ha chiesto la revoca, sia del nulla osta al lavoro stagionale datato 13.08.2018, che il Decreto di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale.

Con ordinanza cautelare n. 5775/2019 il Collegio ha respinto la chiesta misura cautelare, proprio in ragione della rilevata falsità della documentazione prodotta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

L’ordinanza non è stata impugnata.

Alla udienza straordinaria del giorno 14 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente, in buona sostanza, ha contestato la violazione dell’10 bis della Legge n. 241/1990.

Osserva il Collegio.

La novella all’ultimo comma dell’art. 21 octies della Legge 241/1990, deve essere interpretata ed applicata con riferimento ai soli provvedimenti discrezionali della p.a.

Nel caso di determinazioni vincolate, l’utilizzo della procedura del preavviso di rigetto costituirebbe una mera ed inutile formalità, non avendo la p.a. alcuna possibilità di adottare un provvedimento difforme da quello assunto, qualsivoglia siano le ragioni addotte dalla parte.

Una diversa interpretazione risulterebbe contraria ai principi espressi dall’art. 1 della L.241/1990, aggravando oltremodo il procedimento amministrativo per sole ragioni formali.

E’ di tutta evidenza che i rilievi non esplicitati dal ricorrente nel contesto procedimentale per difetto del preavviso di rigetto, possono essere svolti in sede giudiziaria.

Nel caso di specie la parte ricorrente ha rappresentato le ragioni della asserita illegittimità del provvedimento in questa sede contestato segnalando le pregresse esperienze lavorative, di avere una idonea sistemazione alloggiativa ad Ostia (Roma), alla Via Agostino Scarparro n. 15, Piano 2, Scala B, Interno 6 e successivamente trasferita in Roma, alla Via Tuscolana n. 705, Piano Terra, Interno 2.

In realtà tali considerazioni sono inconferenti rispetto alla motivazione del provvedimento in questa sede contestato, in quanto l’oggetto della revoca del permesso di soggiorno e del rigetto della domanda di rinnovo del titolo di polizia riguarda il fatto che i documenti prodotti e presupposti per ottenere il permesso di soggiorno sono risultati falsi.

Su tale aspetto motivazionale la parte non ha replicato.

Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato il provvedimento amministrativo per difetto di motivazione rilevando che la p.a. non ha provato l’assunto circa la falsità documentale.

In merito è emerso che il datore di lavoro del ricorrente, a seguito di accertamenti da parte dell’Agenzia dell’Entrate, non aveva alcuna disponibilità dei terreni per il quale aveva assunto il ricorrente per attività lavorativa stagionale.

Ne consegue che il permesso di soggiorno è stato originariamente acquisito attraverso la produzione di documenti falsi.

Ciò ha comportato per la p.a., a mente dell’art. 22, comma 5 ter del D.lgs n. 286/1998, la obbligatoria adozione del provvedimento che ha assunto, pertanto con assoluta valenza obbligatoria, anche alla luce della nullità del contratto stipulato, come statuito dall’art. 5, comma 12 del D.lgs n. 109 del 2012, in uno con l’art. 1344 cc.

Quanto ai motivi espressi nel ricorso per motivi aggiunti, in cui il ricorrente si è dichiarato estraneo alla falsità commessa dal datore di lavoro.

E’ appena il caso di segnalare, in disparte la nullità del contratto per le ragioni sopra rappresentate, che, per l’asserito rapporto lavorativo, a favore de “IL GRANDE CAPITALE S.R.L.” non risultano versati i relativi contributi previdenziali ed assicurativi, né la parte ha prodotto la relativa documentazione fiscale, né le conseguenti buste paga, infine lo stesso non ha reclamato il versamento dei previsti contributi da parte della società datrice di lavoro.

Ciò dimostra, a prescindere dalle conseguenti responsabilità penali, una consapevolezza del predetto nella fittizia dichiarazione lavorativa stagionale.

Pertanto il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

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