TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-11-18, n. 201309847

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-11-18, n. 201309847
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201309847
Data del deposito : 18 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10935/2011 REG.RIC.

N. 09847/2013 REG.PROV.COLL.

N. 10935/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10935 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Arenaria Srl e Boskalis Italia Unipersonale Srl, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avv. M C L, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Emanuele Gianturco n. 1;

contro

Direzione Regionale Ambiente, Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali, in persona del Direttore p.t.;
Sportello Unico Autorizzazioni della Regione Lazio, in persona del Dirigente p.t.;
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. R Santo ed elettivamente domiciliata presso il difensore nella sede dell’Avvocatura dell’Ente, situata in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;
Ardis (Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo), in persona del Direttore p.t.;
Capitaneria di Porto di Roma, Direzione Marittima di Fiumicino, in persona del Direttore p.t.;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

- quanto al ricorso introduttivo:

del silenzio-rifiuto serbato sulla richiesta di concessione demaniale marittima per l'estrazione di sabbie e ghiaie dal fondo marino in acque territoriali avanzata dalle società ricorrenti con istanza del 5 maggio 2011 e la conseguente assegnazione di un termine per l’adozione dei conseguenti necessari provvedimenti nonché l’immediata nomina di un commissario ad acta;

per l’accertamento del diritto delle ricorrenti al rilascio del provvedimento concessorio richiesto, nonché e comunque

per il risarcimento danni subiti e subendi in conseguenza del comportamento inerte dell’Amministrazione resistente;

- quanto ai motivi aggiunti:

del provvedimento della Regione Lazio prot. n. 50465 del 7 febbraio 2012 di rigetto dell’istanza delle ricorrenti di concessione demaniale marittima;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2013 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 20 dicembre 2011 e depositato il successivo 21 dicembre 2011, le ricorrenti impugnano il silenzio rifiuto serbato dalla Regione Lazio sulla istanza dalle predette presentata al fine di ottenere il rilascio di una concessione demaniale marittima per l’estrazione di sabbia e ghiaia dal fondo marino in acque territoriali per la durata di anni sei.

In particolare, le ricorrenti espongono quanto segue:

- di aver richiesto il rilascio della concessione di cui sopra, presentando apposita istanza in data 5 maggio 2011, corredata della documentazione richiesta;

- ad oltre sei mesi dalla presentazione dell’istanza, la Regione Lazio non ha adottato alcun provvedimento ma neppure ha comunicato l’eventuale espletamento di attività istruttoria né richiesto integrazioni di alcun tipo.

Dato atto dell’inerzia di cui sopra nonché precisata la competenza della su menzionata Regione al rilascio del provvedimento concessorio richiesto, le ricorrenti denunciano l’illegittimità del serbato silenzio rifiuto per i seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE E DI AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELL’AZIONE DELLA P.A. DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERA INIZIATIVA ECONOMICA DI CUI ALL’ART. 41 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, attesa la palese violazione da parte della Regione Lazio dell’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato.

2) SULLA MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 36 E 51 DEL COD.NAV. E DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL RELATIVO REGOLAMENTO APPROVATO CON D.P.R. 15.2.1952, N. 328. Tenuto conto che le ricorrenti hanno prodotto documentazione attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il rilascio della concessione e che il prelevamento di sabbia e ghiaia è finalizzato “al concreto svolgimento di attività di notevole interesse per la collettività”, quale è la realizzazione di “ripascimenti costieri di spiagge e delle relative opere di manutenzione”, l’istanza di concessione presentata è da ritenere più che fondata e meritevole di accoglimento.

3) ISTANZA RISARCITORIA AI SENSI DELL’ART. 2 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL’ART. 117,

COMMA

6, C.P.A..

Con atto depositato in data 8 febbraio 2012 si è costituita la Regione Lazio, la quale – nel contempo – ha prodotto copia della nota n. 50465 del 7 febbraio 2012 “contenente diniego di accoglimento dell’istanza di concessione demaniale marittima avanzata dalle ricorrenti” e, dunque, ha concluso “insistendo per la dichiarazione d’improcedibilità del ricorso .. per intervenuta cessazione della materia del contendere”.

2. A seguito della condivisione della “sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo” - seppure “limitatamente alla pronuncia sull’impugnato silenzio” – la ricorrente insorge avverso il provvedimento di diniego di cui sopra mediante la proposizione di motivi aggiunti, notificati in data 10 aprile 2012 e depositati in data 18 aprile 2012, in cui sono dedotti i seguenti motivi di diritto:

SULLA ILLEGITTIMITA’ DEL DINIEGO DELLA CONCESSIONE RICHIESTA.

4) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE E DI AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELL’AZIONE DELLA P.A. DI CUI ALL’ART. 97 COST.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERA INIZIATIVA ECONOMICA DI CUI ALL’ART. 41 COST.. VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 36 E 51 COD.NAV. E DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL RELATIVO REGOLAMENTO APPROVATO CON D.P.R. 15.2.1992, N. 328. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA, INCONGRUENZA E CONTRADDITTORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. Le ricorrenti hanno allegato all’istanza “la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’ottenimento della concessione richiesta”. Nel diniego adottato la Regione ha addotto motivazioni meramente formali, “quali l’asserita omessa utilizzazione … dell’apposita modulistica predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. Atteso che la domanda presentata, seppure in forma cartacea, riporta tutti i dati e le informazioni richieste, l’Amministrazione avrebbe potuto al più richiedere una regolarizzazione e/o integrazione di quest’ultima. Secondo quanto riportato nelle premesse del provvedimento gravato, sussisterebbe, altresì, incompatibilità con le superiori esigenze di pubblico uso dei beni demaniali legate alla definizione degli studi delle risorse sottomarine svolti dapprima in collaborazione con l’Università la Sapienza e dal 2010 anche con l’ISPRA. Tenuto conto della circostanza che i ripascimenti costieri rappresentano un’attività di notevole interesse per la collettività e costituiscono un intervento a basso impatto ambientale, la motivazione addotta dalla Regione appare apodittica ed illogica. Nel provvedimento si richiama, ancora, un bando del 7 aprile 2011 “per l’esecuzione dei lavori di difesa costiera del tratto di litorale di Ostia Levante, dal Canale dei pescatori alla spiaggia di Castel Fusano” e si afferma che l’istanza delle ricorrenti è finalizzata “a generiche attività di ripascimento, tra cui anche quella oggetto del bando di gara cui stava già partecipando una delle società stesse”. “Ebbene, il semplice raffronto tra le norme .. del capitolato e le ragioni del diniego della concessione da un lato evidenzia” una clamorosa contraddittorietà e dall’altro smentisce le argomentazioni regionali in merito alla presunta infondatezza dell’istanza di concessione. Dal testo di tali disposizioni, risulta infatti chiaramente che “il conseguimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’appalto era onere che sarebbe dovuto gravare esclusivamente sull’impresa partecipante”. Va da sé, dunque, che il conseguimento di tali autorizzazioni non era affatto condizione di partecipazione alla gara, bensì condizione necessaria per poter eseguire l’appalto.

5) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE E DI ECONOMICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 37 COD. NAV. E DEGLI ARTT. 13 E 16 DEL RELATIVO REGOLAMENTO APPROVATO CON D.P.R.

DEL

15.2.1952, N. 328. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. INCONGRUENZA E CONTRADDITTORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE, PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. L’utilizzo concreto di parti del demanio marittimo avviene di regola attraverso la concessione in uso verso corrispettivo, mentre l’utilizzazione gratuita è eccezionalmente possibile solo in presenza di accordi convenzionali conclusi dallo Stato con le Amministrazioni. Stante il favor legis dell’utilizzo produttivo dei beni dello Stato e della correlata necessità di una gestione economica dei beni, la concessione con previsione di un canone costituisce uno strumento di garanzia. Da ciò consegue che, in presenza di un’istanza di concessione, l’Amministrazione non può esimersi dallo svolgere un’adeguata istruttoria e, dunque, da una ponderata valutazione degli interessi coinvolti. Nel caso di specie, tale attività è mancata. A riprova depone l’espressione- ricorrente nel provvedimento – secondo la quale “non si dà seguito all’iter procedurale preordinato all’adozione del provvedimento amministrativo”. Non sono stati, pertanto, valutati i requisiti di affidabilità del richiedente ed il progetto di utilizzazione del bene. L’eventuale concessione in forma gratuita del bene alla ditta aggiudicataria dell’appalto indetto dall’

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