TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-08, n. 202316537

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-08, n. 202316537
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316537
Data del deposito : 8 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2023

N. 16537/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03213/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3213 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 34;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento emesso dal Generale Ispettore dell’Ispettorato per gli Studi della Guardia di Finanza in data 9 gennaio 2020 col numero di protocollo -OMISSIS-/2020 notificato in data 13 gennaio 2020 con il quale veniva disposta la sospensione cautelare dell’impiego a titolo discrezionale e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2023 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nel ricorso all’attenzione del Collegio, il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, riferisce che l’11 novembre 2019 veniva avviato nei suoi confronti un procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego a titolo discrezionale e che il procedimento de quo poggiava sul fatto che nei suoi confronti era stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio per il delitto di cui agli artt. 230, 47 n. 2 c.p.m.p.

Il ricorrente presentava memoria difensiva, chiedendo l’archiviazione del procedimento, contestando nel merito le motivazioni addotte dall’Amministrazione procedente.

Tuttavia, il 13 gennaio 2020, veniva notificato al ricorrente il provvedimento n. -OMISSIS-/2020 con il quale veniva disposta nei suoi confronti la sospensione cautelare dell’impiego a titolo discrezionale.

Avverso tale provvedimento sono mosse le seguenti censure, contenute in un unico rubricato motivo di ricorso, così declinato: Violazione della normativa sulla sospensione cautelare di impiegati civili e militari. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 3 della Legge 241/190. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di legalità, tipicità e nominatività del provvedimento amministrativo.

Si afferma che nella vicenda sarebbe mancata, da parte dell’Ispettorato requirente, un’adeguata comparazione tra la gravità del fatto reato e il nocumento derivante all'Amministrazione dalla permanenza in servizio del ricorrente, tra l’altro non concedendo il giusto valore allo stato di servizio del medesimo, il quale presenta diversi riconoscimenti.

Si dice che la misura adottata appare eccessiva alla luce del fatto di reato contestato.

Si deduce che il provvedimento impugnato sarebbe, altresì, illegittimo perché la resistente non avrebbe tenuto in alcun conto il fatto che dieci mesi prima dell’adozione della sanzione impugnata, cioè il 29 marzo 2019, per gli stessi motivi per i quali è stata disposta la sospensione precauzionale dall’impiego, il ricorrente fosse già stato trasferito ad altra sede rispetto a quella dove era avvenuto “il furto” del quale era incolpato.

Si allega che la sospensione dal servizio si renderebbe necessaria o quantomeno opportuna soltanto

nel caso in cui il comportamento del dipendente che ha assunto rilievo penale implichi una incompatibilità assoluta fra la prestazione delle mansioni lavorative e la permanenza in servizio.

Il ricorso era assistito da istanza cautelare, rigettata con ordinanza di questo Tribunale n. -OMISSIS-/2020, che ha così motivato “ Considerato che ad una sommaria delibazione propria della presente fase del giudizio, le doglianze declinate in gravame non appaiono persuasive;
Considerato, invero, che la valutazione sulla sospensione precauzionale dall’impiego è espressione di discrezionalità riservata alla Amministrazione di appartenenza in ordine alla gravità dei fatti e alle ragioni di opportunità connesse con la permanenza in servizio dell'incolpato, anche alla luce dei doveri di lealtà e correttezza assunti dai militari con il giuramento e degli specifici compiti affidati al Corpo per il contrasto di ogni illegalità, e che tale valutazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di manifesta illogicità o incongruenza.
Ritenuto che, allo stato, simili profili non siano ravvisabili dall’esame della complessiva documentazione depositata in atti dalla resistente; ”.

L’appello cautelare è stato respinto con ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-/2020, che ha così motivato “ Considerato che, ad un esame proprio della sede cautelare, l’appello non risulta assistito dal richiesto requisito del fumus boni iuris per la concessione della misura cautelare;
Considerato, in particolare, che:

a) l’art. 916 c.o.m. prevede che la sospensione precauzionale facoltativa può essere applicata nel caso in cui il militare è imputato “per un reato da cui può derivare la perdita del grado”, in tal modo individuando quali presupposti per la possibile (e, dunque, discrezionale) applicazione della misura, la sussistenza della qualità di imputato e che tale qualifica attenga ad un reato da cui può derivare la perdita del grado (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2017, n. 5115);

b) nel caso di specie, invero, l’appellante veniva imputato per un reato per il quale l’art. 230 c.p.m.p. prevede espressamente la pena accessoria della rimozione e l’art. 866 c.o.m. prevede l’automatica perdita del grado in caso di condanna definitiva non condizionalmente sospesa;

c) a conferma della presenza di esigenze cautelari derivanti dallo status di imputato è intervenuta la sentenza del Tribunale militare di condanna per il reato di furto militare pluriaggravato;

Ritenuto, quindi, di dover respingere la domanda cautelare ”.

L’11 maggio 2020 si sono costituite per resistere le Amministrazioni in epigrafe, difendendosi con documenti e memorie.

All’udienza del 27 ottobre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione della difesa erariale volta a provocare una declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, contenuta nella memoria del 28 aprile 2021, in conseguenza dell’atto di revoca emesso dalla resistente all’esito del giudizio di appello in cui il dipendente è stato assolto dal reato contestatogli.

Ciò in ragione del fatto che la disposta riammissione in servizio (cfr. deposito del 28/4/2021 di parte resistente) è avvenuta ex nunc (dal 28/4/2021) mediante provvedimento di revoca e non, viceversa, mediante atto di annullamento ex tunc della gravata sospensione cautelare dal servizio (che era stata disposta dal 9/1/2020).

Permane, quindi, l’interesse al ricorso, pertanto il giudizio deve procedere alla sua definizione, in assenza di diversa manifestazione di volontà di parte ricorrente, che ha, al contrario, con memoria del 25 ottobre 2023 (seppur tardivamente) affermato come “ la presente difesa chiede il passaggio in decisione del giudizio

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