TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-08, n. 202316537

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-08, n. 202316537
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316537
Data del deposito : 8 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2023

N. 16537/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03213/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3213 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 34;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento emesso dal Generale Ispettore dell’Ispettorato per gli Studi della Guardia di Finanza in data 9 gennaio 2020 col numero di protocollo -OMISSIS-/2020 notificato in data 13 gennaio 2020 con il quale veniva disposta la sospensione cautelare dell’impiego a titolo discrezionale e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2023 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Nel ricorso all’attenzione del Collegio, il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, riferisce che l’11 novembre 2019 veniva avviato nei suoi confronti un procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego a titolo discrezionale e che il procedimento de quo poggiava sul fatto che nei suoi confronti era stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio per il delitto di cui agli artt. 230, 47 n. 2 c.p.m.p.

Il ricorrente presentava memoria difensiva, chiedendo l’archiviazione del procedimento, contestando nel merito le motivazioni addotte dall’Amministrazione procedente.

Tuttavia, il 13 gennaio 2020, veniva notificato al ricorrente il provvedimento n. -OMISSIS-/2020 con il quale veniva disposta nei suoi confronti la sospensione cautelare dell’impiego a titolo discrezionale.

Avverso tale provvedimento sono mosse le seguenti censure, contenute in un unico rubricato motivo di ricorso, così declinato: Violazione della normativa sulla sospensione cautelare di impiegati civili e militari. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 3 della Legge 241/190. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di legalità, tipicità e nominatività del provvedimento amministrativo.

Si afferma che nella vicenda sarebbe mancata, da parte dell’Ispettorato requirente, un’adeguata comparazione tra la gravità del fatto reato e il nocumento derivante all'Amministrazione dalla permanenza in servizio del ricorrente, tra l’altro non concedendo il giusto

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