TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-04-08, n. 201300803

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-04-08, n. 201300803
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201300803
Data del deposito : 8 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01805/2012 REG.RIC.

N. 00803/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01805/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1805 del 2012, proposto da:
Igeco Costruzioni Spa, rappresentata e difesa dall'avv. N F, con domicilio eletto in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria 1;

contro

Comune di Manduria, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 1606/2011 emessa dalla 3^ Sezione di questo T.A.R.;

per la nomina di un Commissario ad acta;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Luca De Gennaro e udito l'avv. Flascassovitti.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 1606 del 14 settembre 2011, passata in giudicato, questo Tribunale ha riconosciuto, a fronte del servizio di igiene ambientale svolto dalla Igeco spa in favore del Comune di Manduria, il diritto ad un maggiore compenso revisionale per l’anno 2009 e conseguentemente ha condannato il Comune stesso a provvedere in favore della ricorrente al pagamento di quanto dovuto nei termini prospettati nella parte motiva della sentenza.

Successivamente il Comune, in ottemperanza alla sentenza, ha liquidato i maggiori importi dovuti;
le modalità di calcolo sono state contestate in parte dalla Igeco che ritiene di aver diritto ad una somma maggiore.

Con il presente ricorso la ricorrente contesta i calcoli comunali in quanto in parte effettuati in difformità da quanto statuito da questa TAR.

Il ricorso in esame va accolto nei termini di seguito esposti.

Con la richiamata sentenza n. 1606/2011 è stato riconosciuto tra l’altro che la rivalutazione, al fine di preservare il valore reale del canone, debba tener conto dell’incidenza percentuale delle singole voci sull’intero canone in modo che le voci, oggetto di revisione dei prezzi, (retribuzione del personale, costi di esercizio degli automezzi, costi del materiale di consumo) siano commisurate in termini percentuali alla somma di tutti gli oneri (cfr. voce riepilogo oneri), al fine di misurare l’effettiva incidenza percentuale degli aumenti sull’intero canone contrattuale.

L’Amministrazione ha proceduto a tale operazione compiendo però, a quanto risulta dalla documentazione prodotta, un errore metodologico;
posta infatti in assenza di contestazioni nel 68,25% l’incidenza delle voci rivalutabili sull’intero canone, la revisione prezzi compiuta dal Comune:

- enuclea le singole voci rivalutabili (costi retribuzione, costi trasporti, altri beni e servizi) pari al 68,25% del canone contrattuale;

- le sottopone singolarmente a rivalutazione, secondo i parametri previsti;

- una volta rivalutate, le riduce ulteriormente al 68,25%, operando così un’ulteriore e non dovuta decurtazione dell’importo soggetto a revisione.

Questa ultima operazione sarebbe stata corretta infatti solo ove ad essere sottoposto a rivalutazione fosse stato il canone intero, comprensivo delle voci rivalutabili e non;
solo in quel caso, in conformità alla pronuncia da ottemperare, l’Amministrazione avrebbe correttamente tenuto conto, applicando la suddetta decurtazione, dell’incidenza percentuale delle singole voci sull’intero canone in modo che le voci, oggetto di revisione dei prezzi fossero effettivamente commisurate in termini percentuali alla somma di tutti gli oneri che il prestatore del servizio deve sostenere.

Secondo invece le modalità di calcolo adottate dall’Amministrazione, il compenso dovuto a titolo di revisione prezzi viene indebitamente ridotto percentualmente due volte, determinando così un importo finale inferiore a quello dovuto.

Tale metodo incide impropriamente anche sulla rivalutazione degli ulteriori elementi oggetto di revisione ovvero sulle voci “spese generali” e “utili”.

In conclusione, il ricorso è accolto nei termini indicati e, per l’effetto, il Comune dovrà liquidare, per l’anno 2009, le somme dovute secondo le modalità indicate nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

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