TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-06-15, n. 202200877

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-06-15, n. 202200877
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200877
Data del deposito : 15 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2022

N. 00877/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00816/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da M A, rappresentato e difeso dall’avvocato A L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F. S. Abbrescia, 83/B;

contro

Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Project s.a.s. di Cannata Mauro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Cognetti, 25;

per l’annullamento,

previa concessione di idoneo provvedimento cautelare e nei limiti dell’interesse dedotto,

a) del permesso di costruire n. 69/2020 rilasciato dal Comune di Monopoli alla società controinteressata per la realizzazione di un intervento edilizio in Monopoli alla via Gen. Antonelli;

b) di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti;

sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6.9.2021, per l’annullamento,

previa concessione di idoneo provvedimento cautelare e nei limiti dell’interesse dedotto,

a) del permesso di costruire n. 69/2020 del 29.6.2020 rilasciato dal Comune di Monopoli alla Termite Costruzioni s.r.l. e successivamente volturato alla Project s.a.s. di Cannata Mauro, per la realizzazione di un pubblico esercizio destinato a Bar Caffetteria;

b) dell’atto di voltura del 7.7.2021 a firma del Dirigente dell’Area Organizzativa III del Comune di Monopoli;

c) del parere istruttorio reso in data 29.4.2020 dal responsabile del procedimento;

d) di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti, compresa - occorrendo - la determinazione dirigenziale n. 852 del 14.7.2020, con la quale il Dirigente della I Area Organizzativa - SUAP aveva autorizzato la realizzazione di “nuova costruzione di un pubblico esercizio (U2/4) ad uso bar caffetteria” e dell’atto di voltura, ove medio tempore intervenuto e, occorrendo, l’art. 3.3.1., III comma, del regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Monopoli n. 54 dell’1°.8.2011;

nonché per l’accertamento della avvenuta decadenza del p.d.c. n. 69/2020;

sul ricorso incidentale presentato da Project s.a.s. di Cannata Mauro in data 6.10.2021, per l’annullamento in via incidentale

- in parte qua della variante al PdL “Arenazza” adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 7.6.2005 e approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 6.10.2005 del Comune di Monopoli nella parte in cui ha previsto l’avanzamento del corpo di fabbrica A15 bis verso il lotto N;

- ancorché non conosciuti, dei Pdc 23/25 giugno 2004, prot. n. 8805/01 pratica 15386, del PdC 1°.9.2005, prot. n. 11971 pratica 16804, della DIA del 19.4.2006, prot. n. 9128 e dell’autorizzazione di agibilità del 28.9.2006 prot. n. 12443/06, rilasciati alla Licci Costruzioni Edili s.r.l. ai fini dell’edificazione dell’immobile A15 bis ove insistono le unità immobiliari del ricorrente principale, nella parte in cui ha autorizzato a costruire a distanza inferiore di 5 metri dal confine e di aprire pareti finestrate ed affacci;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e di Project s.a.s. di Cannata Mauro;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Project s.a.s. di Cannata Mauro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e uditi nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2022 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - L’odierno ricorrente M A è proprietario di due appartamenti per uso abitativo parte di un complesso immobiliare sito alla via Arenazza in Monopoli e realizzato in attuazione del piano di lottizzazione approvato con delibera del Consiglio comunale n. 561 del 21.3.1990 e della relativa convenzione del 7.1.1997.

In particolare, detto piano di lottizzazione prevedeva che fossero realizzati sul suolo di proprietà del ricorrente due edifici denominati “A/14” e “A/15” e posti a distanza di 8,50 metri dal confine del lotto “N” di proprietà della Termite Costruzioni s.r.l.

Tuttavia, con atto di permuta del 16.7.2004 il ricorrente cedeva la proprietà del suolo in questione alla Licci Costruzioni Edili s.r.l. che proponeva, congiuntamente alla Termite Costruzioni s.r.l., una variante al predetto piano di lottizzazione.

Tale variante, adottata con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 7.6.2005 e approvata con delibera del Consiglio comunale n. 67 del 6.10.2005, prevedeva che: a) sul suolo ceduto dal ricorrente fosse realizzato un terzo fabbricato denominato A/15- bis così riducendo la distanza originariamente prevista tra i fabbricati da edificare su tale suolo e il confinante lotto N;
b) il lotto N fosse destinato in gran parte quale piano terra dei confinanti corpi di fabbrica “A9” e “A10” e per la volumetria residua fosse lasciato nella libera disponibilità della Termite Costruzioni s.r.l.;
c) sull’area catastalmente individuata al foglio 10, particelle 983, 960 e 979 fosse edificato un immobile da destinare a centro di quartiere.

Peraltro, la Licci Costruzioni Edili s.r.l. (avente causa del ricorrente M A), con atto per notaio R C racc. 30028 rep. 111447 del 1°.4.2005, cedeva alla Termite Costruzioni s.r.l. (dante causa della controinteressata Project s.a.s.) una porzione di 200 metri quadri del suolo confinante con quello di proprietà della cessionaria.

Contestualmente, con il medesimo atto, la Termite Costruzioni s.r.l. costituiva in favore della Licci Costruzioni Edili s.r.l. una servitù di affaccio consentendole di realizzare al confine con il lotto A/15 bis “balconi aventi sporgenza massima di un metro, finestre e vetrine a piano terra” e precisando che il confine tra le proprietà «… sarà considerato dalle parti a norma di legge come “muro di confine in aderenza” e quindi “corpo di fabbrica” con possibilità per la Termite costruzioni s.r.l. di costruire in aderenza corpi di fabbrica sia fuori terra che interrati …» (cfr. pag. 112 dell’atto per notaio R C rep. 111447 del 1°.4.2005).

Successivamente, la Termite Costruzioni s.r.l. otteneva dal Comune di Monopoli permesso di costruire n. 69/2020 per realizzare sulla residua volumetria dell’originario lotto “N”, pari a 172,57 mc, un manufatto da destinare a pubblico esercizio. Tale titolo edilizio, emesso nel procedimento unico SUAP avviato il 14.7.2020 e terminato con determinazione n. 852 del 14.7.2020, veniva volturato alla Project s.a.s. di Cannata Mauro con atto prot. n. 39966 del 7.7.2021.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente M A impugnava i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:

1) violazione di legge (artt. 17 e 28 della L. 17.8.1942 n. 1150, principi generali in tema di strumenti urbanistici esecutivi nonché di piani di lottizzazione e di variazioni agli stessi);
violazione dell’art. 11 della L.

7.8.1990 n. 241 e dell’art. 1372 cod. civ.;
eccesso di potere per difetto di presupposto e per travisamento, atteso che l’intervento edilizio autorizzato non sarebbe previsto della convenzione di lottizzazione del 7.1.1997 la cui modificazione richiederebbe, in ogni caso, l’accordo di tutti gli originari lottizzanti;

2) violazione di legge (art. 9 del D.M.

2.4.1968 n. 1444;
art.

3.09 delle NTA allegate al PUG vigente nella città di Monopoli;
principi generali in tema di distanze legali tra costruzioni);
eccesso di potere per difetto d’istruttoria e per travisamento, considerato che il manufatto da realizzare in forza del permesso di costruire n. 69/2020 sorgerebbe ad una distanza inferiore ai 10 metri dalla parete finestrata del fabbricato in cui si trovano gli appartamenti di sua proprietà.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6.9.2021 l’istante deduceva le ulteriori seguenti doglianze:

1) violazione di legge (art. 15 del D.P.R.

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