TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-01-17, n. 202400028

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-01-17, n. 202400028
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400028
Data del deposito : 17 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2024

N. 00028/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00551/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 551 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati A S, F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

(a) nel ricorso introduttivo:

- della determinazione del direttore dell’Ufficio dei Monopoli per la Lombardia di data -OMISSIS-, con la quale è stata respinta l'istanza di trasferimento fuori zona della rivendita ordinaria n.-OMISSIS-, con annessa ricevitoria n. -OMISSIS-, a Brescia, da via -OMISSIS- a piazza -OMISSIS-,

(b) nei motivi aggiunti:

- della determinazione del direttore dell’Ufficio dei Monopoli per la Lombardia di data -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la revoca della concessione;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è cessionario di un contratto di locazione avente ad oggetto l’unità immobiliare sita in Brescia, via -OMISSIS-, adibita a Rivendita Ordinaria n.-OMISSIS- con annessa Ricevitoria n. -OMISSIS-.

Sulla base di disdetta inviata dalla società proprietaria dei locali, il ricorrente si trovava costretto a trasferire la sede della propria attività entro il -OMISSIS-.

In considerazione dell’imminente scadenza contrattuale, il ricorrente, in data -OMISSIS-, chiedeva all’Agenzia delle Dogane di poter trasferire la propria attività commerciale presso un altro sito, anch’esso ubicato in Brescia, in Piazza -OMISSIS-, distante 281 metri dalla sede attuale.

L’amministrazione comunicava il diniego al trasferimento, poiché “ fuori zona ” sensi dell’art. 10 comma 5 bis del D.M. 38/2013.

A seguito di osservazioni, in data -OMISSIS-, tuttavia, l’ufficio competente rigettava definitivamente l’istanza di trasferimento.

Avverso tale provvedimento, il ricorrente propone ricorso, notificato e depositato in data 17/09/2021, deducendo motivi di censura così rubricati Violazione e falsa applicazione del D.L. 98 del 2011 – Violazione dell’artt. 10 del D.M. 38 del 2013 – Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sviamento di potere – Travisamento dei fatti – Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione – Ingiustizia manifesta – irragionevolezza – Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa / Violazione dell’art. 12 del Decreto Ministeriale n. 38/2013 – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria – Grave lacuna ed erroneità delle risultanze istruttorie/ Violazione dell’art. 3 comma 8 e 9 lett. G) del Decreto Legge n. 138/2011 .

In data 23/09/2021 si costituiva l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Lombardia – Sezione operativa territoriale di Brescia, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Con provvedimento del -OMISSIS-, l’amministrazione intimata adottava nei confronti del ricorrente anche un provvedimento di revoca della licenza, per abbandono del servizio per effetto del mancato prelievo e della chiusura arbitraria della rivendita, in violazione dell’art. 33 della legge 1293/57 e dell’art. 71 del D.P.R. 1074/58, provvedendo, altresì, ad incamerare le fideiussioni rilasciate al momento dell’insediamento.

Avverso tale provvedimento, il ricorrente propone motivi aggiunti, con istanza di sospensione cautelare, notificati e depositati in data 01/10/2021.

I motivi di censura sono così rubricati Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della Legge 1293/1957 – Eccesso di potere – Difetto dei presupposti – Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza – Irragionevolezza.

Con Ordinanza cautelare n. 364/2021, pubblicata il 09/11/2021, veniva adottato provvedimento sospensivo e propulsivo. Attraverso di esso venivano dettati criteri per l’esercizio del potere di deroga da parte dell’amministrazione intimata, con onere, quindi, in capo al ricorrente di integrare la propria istanza di trasferimento, entro il termine di novanta giorni dal deposito dell’ordinanza.

L’istanza di trasferimento, attuativa del provvedimento cautelare, veniva presentata da altra società, nella qualità di nuova titolare dell’azienda posseduta originariamente dal ricorrente.

L’amministrazione intimata eccepiva l’assoluta estraneità della società subentrata nell’istanza di trasferimento, poiché la cessione, formalizzata tra le parti contraenti con atto del-OMISSIS--OMISSIS-, non risulta avvenuta in conformità dell’art. 31 Legge 1293/1957. Per tale motivo, l’istanza risultava improcedibile.

All’udienza pubblica del 23/11/2023, la difesa di parte ricorrente dichiara che il sig. -OMISSIS- si è reso irreperibile.

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

La cessione dell’azienda e la circostanza che il ricorrente si sia reso irreperibile, rappresentano elementi che inducono a concludere per una sopravvenienza di fatto idonea a mutare completamente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso principale e dei motivi aggiunti. A fronte della definitiva inutilità della sentenza, il giudice amministrativo può pronunciare la declaratoria d’improcedibilità, in quanto è venuta meno qualsiasi ulteriore utilità della domanda azionata.

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