TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-03-19, n. 201000865

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-03-19, n. 201000865
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201000865
Data del deposito : 19 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00023/2000 REG.RIC.

N. 00865/2010 REG.SEN.

N. 00023/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 23 del 2000, proposto da:
R R, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso A P in Venezia-Mestre, corso del Popolo, 151 Scala B, Ii°;

contro

Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Roma - (Rm), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

del provvedimento 29.10.1999 n. 31503 di diniego di inquadramento nella IX qualifica funzionale.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Roma - (Rm);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2010 il dott. C R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’odierno ricorrente, ingegnere del ruolo tecnico dipendente dal Ministero dei Trasporti ed inquadrato nella VIII qualifica funzionale con decorrenza 3 agosto 1987, ha proposto ricorso all’intestato Tribunale avverso il provvedimento 28.10.1999 n. 31503 con cui l’Amministrazione di appartenenza gli aveva negato l’inquadramento nella IX qualifica, richiesto con istanza 4 ottobre 1999 invocando il combinato disposto dagli artt. 1 e 3 della legge 7 luglio 1988 n. 254.

Deduce l’interessato di aver diritto all'inquadramento in nona qualifica in base alle predette norme, che tale qualifica attribuisce appunto a coloro che, come il ricorrente, hanno conseguito la laurea e il titolo di abilitazione professionale, anche se all’epoca dell’entrata in vigore della predetta legge non avevano maturato il requisito dei cinque anni di anzianità di servizio.

Siffatta interpretazione, che è stata seguita dalla giurisprudenza in relazione all'art. 3 della legge n. 254/88 che riguarda il personale delle aziende autonome, dovrebbe essere seguita anche in relazione all'art. 1 della medesima legge riguardo al personale dei Ministeri, sia per l’identità di ratio delle due discipline, sia per evitare ingiustificate disparità di trattamento.

Resiste in giudizio l’intimata Amministrazione rilevando l’infondatezza del proposto gravame, del quale conseguentemente chiede la reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 4 marzo 2010.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Per l'inquadramento in nona qualifica funzionale del personale ministeriale trova applicazione l'art. 1 della legge n. 254/87, a norma del quale detto inquadramento spetta agli appartenenti alla ex carriera direttiva che siano stati assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione, con almeno cinque anni di effettivo servizio.

Dal chiaro tenore della norma si evince che ai fini dell'inquadramento in nona qualifica del personale ministeriale occorrono tre requisiti, che devono ricorrere congiuntamente e non alternativamente, come invece preteso dal ricorrente:

- provenienza dalla ex carriera direttiva;

- possesso, oltre che del diploma di laurea, del titolo di abilitazione professionale;

- anzianità di servizio di almeno cinque anni effettivi.

Quanto al requisito della anzianità di servizio, lo stesso deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 254/88, e non può essere maturato successivamente, in quanto l'art. 1 della predetta legge detta una norma transitoria relativa al “primo inquadramento” in nona qualifica, destinato ad operare solo “in sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 54, 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269”, e non una norma a regime destinata ad operare a tempo indeterminato (cfr. CdS, IV, 24.4.2009 n. 2618).

Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente non può vantare il requisito dei cinque anni di effettivo servizio e, conseguentemente, non possiede tutti i requisiti richiesti congiuntamente dall'art. 1 per conseguire l'inquadramento in nona qualifica (cfr., in termini, CdS, IV, 18.12.2008 n. 6365).

2.- Il ricorrente, peraltro, sostiene di avere titolo a detto inquadramento in virtù del combinato disposto dagli artt. 1 e 3 della legge n. 254/87, in quanto dovrebbe estendersi all'art. 1 l'interpretazione data dalla giurisprudenza all'art. 3.

La tesi non è condivisibile in quanto l'art. 1 e l'art. 3, oltre ad applicarsi a diverse categorie di personale (impiegati ministeriali e impiegati delle aziende autonome), stabiliscono dei diversi requisiti di inquadramento, di talché l'interpretazione data all'art. 3 non è estensibile all'art. 1.

Ed invero, mentre l'art. 1 richiede congiuntamente il possesso del titolo di abilitazione professionale e dell'anzianità di servizio, l'art. 3 richiede detti requisiti solo alternativamente, consentendo l'inquadramento in nona qualifica sia al personale che abbia diploma di laurea e titolo di abilitazione professionale, sia al personale che abbia cinque anni di effettivo servizio.

3.- Deduce l’interessato che una diversa interpretazione degli artt. 1 e 3 in questione determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento.

Tale censura e infondata, perché la scelta dei requisiti di inquadramento è rimessa agli apprezzamenti discrezionali del legislatore, il quale può anche fissare requisiti di inquadramento diversi per le varie categorie di pubblici impiegati, e la diversità di scelte per le diverse categorie di impiegati non è tacciabile di disparità di trattamento se non appare manifestamente illogica o irragionevole. Nella specie, non può ritenersi che la diversa disciplina per i dipendenti ministeriali e per quelli delle aziende autonome sia irragionevole, in quanto, operando le aziende autonome con strumenti privatistici e essendo di regola il rapporto di lavoro dei dipendenti retto dal diritto privato, possono ben essere stabiliti requisiti per l'inquadramento meno severi di quelli previsti per gli impiegati ministeriali.

4.- Neppure può essere condivisa l’osservazione secondo cui alcune decisioni di T.A.R. avrebbero consentito l'inquadramento in nona qualifica ad impiegati ministeriali applicando l'art. 3 della legge n. 254/87, di talché si determinerebbe una disparità di trattamento tra impiegati dello stesso comparto Ministeri: la censura di disparità di trattamento, infatti, non è giuridicamente apprezzabile laddove il termine di riferimento sia costituito da situazioni che in sé non appaiono conformi a legge.

5.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso va respinto.

Le spese possono essere compensate.

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