TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-06-24, n. 201901554
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Pubblicato il 24/06/2019
N. 01554/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01600/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2018, proposto da M B M, rappresentata e difesa dagli avvocati E C, A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica,
Commissione centrale esami avvocato,
Commissione esami avvocato presso la Corte d’Appello di Catania,
Commissione esami avvocato presso la Corte d’Appello di Salerno,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;
nei confronti
F C, L M C, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di Avvocato – Sessione 2017, presso la Corte d’Appello di Catania, comunicato alla medesima in data 28 giugno 2018;
- dell’elenco medesimo, nella parte in cui non include la ricorrente tra gli ammessi alla prova orale per l’esame di Avvocato – Sessione 2017, presso la Corte d’Appello di Catania;
- delle operazioni e del giudizio di cui al verbale del 23 febbraio 2018, effettuati dalla Prima Sottocommissione per l’Esame di Avvocato – Sessione 2017, presso la Corte d’Appello di Salerno;
- per quanto di interesse, del Decreto del 22 novembre 2017 del Ministero della Giustizia, con il quale è stata disposta la nomina della I Sottocommissione presso la Corte di Appello di Salerno, alla quale spettava la correzione degli elaborati scritti della ricorrente;
- per quanto di interesse, del verbale n. 2 del 9 gennaio 2018 della Commissione presso il Ministero della Giustizia per l’esame di Avvocato – Sessione 2017;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o comunque collegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2019 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato il verbale del 23 febbraio 2018 della Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Salerno ai fini dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2017, indetto con D.M. 19 luglio 2017, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio insufficiente nelle prove scritte.
La ricorrente ha dedotto: Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 49 della l.n. n. 247/2012 – Violazione dell’art. 22 del RDL 27/11/1933, n. 1578 - Illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice – Incompetenza – Violazione dell’art. 97 Cost. – illegittimità derivata. In subordine rispetto al motivo I: Violazione e falsa applicazione dell’art. 47 della l. n. 247/2012 - Illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice - Incompetenza – Violazione dell’art. 97 Cost. - Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 9, comma 5, della l. n. 487/1994 - Violazione delle indicazioni e dei criteri di cui al Verbale n. 2 del 9 gennaio 2018 della Commissione presso il Ministero della Giustizia - Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria – Violazione del principio dell’autovincolo (art. 97 Cost.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, come sostituito dall’art. 6 l. 27 giugno 1988, n. 242 – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e sviamento della funzione esercitata – Eccesso di potere per difetto di motivazione e dei presupposti in fatto e in diritto – Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – Violazione del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.).
Si sono costituite le Amministrazioni intimate, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 662 del 26 ottobre 2018 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Alla pubblica udienza del 13 giugno 2019 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che in esito a nuova correzione disposta a seguito di ordinanza del CGA, la ricorrente non ha superato l’esame di abilitazione alla professione forense. Il Collegio ha sottoposto, pertanto, alle parti ex art. 73, comma 3, del c.p.a. la questione dell’eventuale improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L’avv. Fazio per la ricorrente ha insistito per la condanna alle spese dell’Amministrazione resistente. Il ricorso è stato, quindi, assegnato in decisione.
In conseguenza di quanto dichiarato da parte ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese del giudizio.