TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-12-11, n. 202303716

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-12-11, n. 202303716
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303716
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 03716/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01086/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G S e G S, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato L T in Catania, via G. Leopardi 103;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato D A in Catania, via Aloi, 54/A;

-OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- quanto al ricorso introduttivo del giudizio:

della nota n. 554 del 30.1.2014 del Comune di -OMISSIS- (registrata come ordinanza n. 38 del 3.2.2014 e notificata il 10.2.2014) con la quale l'Amministrazione comunale ha ordinato alla -OMISSIS- la demolizione di due cancelli che sarebbero stati installati sulla presunta strada pubblica che sarebbe denominata Via -OMISSIS-, lo sgombero dell'area occupata (interposta tra i suddetti manufatti) e il ripristino dello stato (assertivamente) pregresso dei luoghi.

In una agli atti premessi, connessi e conseguenziali, ivi compresi le note comunali n. 90509 del 31.3.2011, n. 112116 del 20.4.2011 e n. 331082 del 15.12.2011, la nota n. 12699 del 28.9.2013 dell'IACP di -OMISSIS- e l'accertamento eseguito il 3.8.2013 dalla Polizia Municipale di -OMISSIS- (nota n. 188257 del 6.8.2013);

- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 giugno 2014, per l’annullamento previa sospensiva:

(oltre che della nota n. 554 del 30.1.2014 del Comune di -OMISSIS- - registrata come ordinanza n. 38 del 3.2.2014 e notificata il 10.2.2014 - con la quale l'Amministrazione suddetta ha ordinato alla -OMISSIS- la demolizione di due cancelli che sarebbero stati installati sulla presunta strada pubblica che sarebbe denominata Via -OMISSIS-, lo sgombero dell'area occupata, interposta tra i suddetti manufatti, e il ripristino dello stato (assertivamente) pregresso dei luoghi, impugnata con atto notificato l’8.4.2014, ricorso n. 1086/14 R.G. del TAR Catania, anche) della nota n. 153251 del 25.6.2014 del Comune di -OMISSIS- (notificata il 26.6.2014 alla sola -OMISSIS- -OMISSIS-) con la quale detta Amministrazione ha preannunciato la demolizione d'ufficio dei predetti cancelli per la data dell'1.7.2014. In una agli atti premessi, connessi e conseguenziali, ivi compresi le note comunali n. 90509 del 31.3.2011, n. 112116 del 20.4.2011 e n. 331082 del 15.12.2011, la nota n. 12699 del 28.9.2013 dell'IACP di -OMISSIS- e l'accertamento eseguito il 3.8.2013 dalla Polizia Municipale di -OMISSIS- (nota n. 188257 del 6.8.2013), anch’essi già impugnati con il ricorso sopra indicato;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8 luglio 2014, per l’annullamento previa sospensiva:

della nota n. 5720 del 27.6.2014 del Comune di -OMISSIS- (registrata come ordinanza n. 391 del 27.6.2014 e notificata alla sola -OMISSIS- -OMISSIS- il 30.6.2014);
della nota n. 153251 del 25.6.2014 del Comune di -OMISSIS- (notificata il 26.6.2014 alla sola -OMISSIS- -OMISSIS-);
della nota n. 554 del 30.1.2014 del Comune di -OMISSIS- (registrata come ordinanza n. 38 del 3.2.2014 e notificata alla sola -OMISSIS- -OMISSIS- il 10.2.2014);
in una agli atti premessi, connessi e conseguenziali, ivi compresi le note comunali n. 90509 del 31.3.2011, n. 112116 del 20.4.2011, n. 331082 del 15.12.2011 e n. 224453 del 26.9.2013, il piano comunale di protezione civile, la nota n. 12699 del 28.9.2013 dell'IACP di -OMISSIS- e l'accertamento eseguito il 3.8.2013 dalla Polizia Municipale di -OMISSIS- (nota n. 188257 del 6.8.2013);

- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 novembre 2014, per l’annullamento previa sospensiva:

della nota n. 232460 del 7.10.2014 del Comune di -OMISSIS- (registrata come ordinanza n. 163 del 7.10.2014) e della nota n. 6529 del 21.7.2014 del Comune di -OMISSIS- (registrata come ordinanza n. 403 del 22.7.2014), notificata il 28.7.2014;
oltre che dei già impugnati provvedimenti: nota n. 5720 del 27.6.2014 del Comune di -OMISSIS- (registrata come ordinanza n. 391 del 27.6.2014, notificata alla sola -OMISSIS- -OMISSIS- il 30.6.2014);
nota n. 153251 del 25.6.2014 del Comune di -OMISSIS- (notificata il 26.6.2014 alla sola -OMISSIS- -OMISSIS-);
nota n. 554 del 30.1.2014 del Comune di -OMISSIS- (registrata come ordinanza n. 38 del 3.2.2014, notificata alla sola -OMISSIS- -OMISSIS- il 10.2.2014). In una agli atti premessi, connessi e conseguenziali, ivi compresi le note comunali n. 90509 del 31.3.2011, n. 112116 del 20.4.2011, 331082 del 15.12.2011 e n. 224453 del 26.9.2013, il Piano comunale di protezione civile, la nota n. 12699 del 28.9.2013 dell'IACP di -OMISSIS- e l'accertamento eseguito il 3.8.2013 dalla Polizia Municipale di -OMISSIS- (nota n. 188257 del 6.8.2013);

e per la revoca, con sostituzione, ex art. 58 c.p.a.

dell'Ordinanza n. 574 del 25.7.2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 gennaio 2015:

del provvedimento di rigetto/diniego n. 09/2014 del 29.19.2014 del Camino di -OMISSIS- con l'allegata proposta di diniego del 26.6.2014 del Dipartimento Comunale Attività Edilizia e Repressione Abusivismo (trasmessi con nota n. 256806 del 4/5.11.2014), della nota n. 229775 del 3.10.2014 del Comune di -OMISSIS- e della nota n. 288020 del 10.12.2014 del Comune di -OMISSIS-;
oltre che dei già impugnati provvedimenti: nota n. 232460 del 7.10.2014 del Comune di -OMISSIS- (registrata come ordinanza n. 163 del 7.10.2014);
nota n. 6529 del 21.7.2014 del Comune di -OMISSIS- (registrata come ordinanza n. 403 del 22.7.2014), notificata il 28.7.2014;
nota n. 5720 del 27.6.2014 del Comune di -OMISSIS- (registrata come ordinanza n. 391 del 27.6.2014, notificata alla sola -OMISSIS- -OMISSIS- il 30.6.2014);
nota n. 153251 del 25.6.2014 del Comune di -OMISSIS- (notificata il 26.6.2014 alla sola -OMISSIS- -OMISSIS-);
nota n. 554 del 30.1.2014 del Comune di -OMISSIS- (registrata come ordinanza n. 38 del 3.2.2014, notificata alla sola -OMISSIS- -OMISSIS- il 10.2.2014). In una agli atti premessi, connessi e conseguenziali, ivi compresi le note comunali n. 90509 del 31.3.2011, n. 112116 del 20.4.2011, n. 331082 del 15.12.2011 e n. 224453 del 26.9.2013, il Piano comunale di protezione civile, la nota n. 12699 del 28.9.2013 dell'IACP di -OMISSIS- e l'accertamento eseguito il 3.8.2013 dalla Polizia Municipale di -OMISSIS- (nota n. 188257 del 6.8.2013);

- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7 luglio 2016:

dell'atto di diffida n. 121878 del 6.5.2016 (n. 3798 del 6.5.2016 dell'Albo Pretorio, notificato il 9.6.2016) del Comune di -OMISSIS-;
oltre che dei già impugnati provvedimenti: provvedimento di rigetto/diniego n. 09/2014 del 29.10.2014 del Comune di -OMISSIS- con l'allegata proposta di diniego del 26.6.2014 del Dipartimento Comunale Attività Edilizia e Repressione Abusivismo (trasmessi con nota n. 256806 del 4/5.11.2014);
nota n. 229775 del 3.10.2014 del Comune di -OMISSIS-;
nota n. 288020 del 10.12.2014 del Comune di -OMISSIS-;
nota n. 232460 del 7.10.2014 del Comune di -OMISSIS- (registrata come ordinanza n. 163 del 7.10.2014);
nota n. 6529 del 21.7.2014 del Comune di -OMISSIS- (registrata come ordinanza n. 403 del 22.7.2014), notificata il 28.7.2014;
nota n. 5720 del 27.6.2014 del Comune di -OMISSIS- (registrata come ordinanza n. 391 del 27.6.2014, notificata alla sola -OMISSIS- -OMISSIS- il 30.6.2014);
nota n. 153251 del 25.6.2014 del Comune di -OMISSIS- (notificata il 26.6.2014 alla sola -OMISSIS- -OMISSIS-);
nota n. 554 del 30.1.2014 del Comune di -OMISSIS- (registrata come ordinanza n. 38 del 3.2.2014, notificata alla sola -OMISSIS- -OMISSIS- il 10.2.2014). In una agli atti premessi, connessi e conseguenziali, ivi compresi le note comunali n. 90509 del 31.3.2011, n. 112116 del 20.4.2011, n. 331082 del 15.12.2011 e n. 224453 del 26.9.2013, il Piano comunale di protezione civile, la nota n. 12699 del 28.9.2013 dell'IACP di -OMISSIS- e l'accertamento eseguito il 3.8.2013 dalla Polizia Municipale di -OMISSIS- (nota n. 188257 del 6.8.2013);

con istanza di accertamento tecnico preventivo (ovvero di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 23 ottobre 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con il ricorso introduttivo del giudizio i deducenti hanno rappresentato quanto segue.

Con atto del 27 novembre 2002 i ricorrenti hanno acquistato “un appartamento in -OMISSIS-, Via -OMISSIS-, pal. C, n. 26, a piano terra, interno 24, composto da due vani ed accessori;
confinante con gabbia scala, alloggio n. 23, spazio di isolamento, alloggio n. 25 e intervallo di isolamento;
nel N.C.E.U. in ditta non aggiornata sez. 2 foglio 102, part. 390, sub. 3”;
nel suddetto contratto si legge che l'appartamento era pervenuto nella disponibilità degli alienanti per successione del padre il quale, a sua volta, l'aveva acquistato dall'IACP con atto dell’anno 1962.

Con atto del 22 luglio 2003, i ricorrenti hanno acquistato “un appartamento in -OMISSIS-, -OMISSIS- 25, pal. C, interno 25, a piano terra, composto da un vano, ingresso, ripostiglio, cucina e wc;
confinante con gabbia scala, alloggio n. 26, spazio di isolamento, alloggio n. 24;
nel N.C.E.U. in ditta esatta sez. 2 foglio 102, part. 390, sub. 4”;
anche in detto contratto si legge che l’alienante aveva acquistato l'appartamento dall'IACP con atto del 1961.

Con atto del 15 marzo 2006, infine, i ricorrenti hanno acquistato “un appartamento in -OMISSIS-, rione -OMISSIS-, interno 27, a primo piano, composto da due vani ed accessori e confinante con detta via, scala, alloggio n. 28, spazio di isolamento;
in catasto in ditta errata foglio 102, part. 390, sub. 5”;
nel rogito si legge che l'appartamento è pervenuto nella disponibilità degli alienanti, per successione dei genitori, i quali l'avevano acquistato dall'IACP con atto del 1975.

A ciascuno dei contratti con i quali l’IACP aveva alienato gli appartamenti successivamente acquistati dai deducenti è allegato il “ Regolamento di comproprietà per le case popolari costruite in Contrada -OMISSIS- del P.R. di -OMISSIS- ” che specifica che sono di proprietà comune tra gli appartamenti ricadenti nel complesso “gli spazi d'isolamento che danno accesso agli alloggi o che su di essi prospettano”.

Nel corso degli anni, i deducenti - i quali, subito dopo l'acquisto dei primi due appartamenti, hanno proceduto alla ristrutturazione di una preesistente e vetusta veranda coperta, insistente nello spazio d'isolamento acquistato - hanno abbellito con piante ed arredi vari lo spazio di isolamento suddetto (dal quale hanno accesso e sul quale prospettano gli appartamenti di loro proprietà);
inoltre, al fine di salvaguardare la propria riservatezza (turbata da inaccettabili intrusioni di terzi malintenzionati), gli stessi hanno delimitato un segmento di detto spazio di isolamento mediante l'installazione di due cancelli metallici collocati, ciascuno, alle estremità del segmento medesimo.

Con l'ordinanza avversata con l’atto introduttivo del giudizio, il Comune - sulla scorta delle note comunali e dell'IACP in epigrafe - ha premesso che la strada sul quale insiste il predetto spazio di isolamento è pubblica ed è denominata “Via -OMISSIS-”, ha dedotto l'abusività dei due cancelli sopra descritti e ha ordinato la loro rimozione, lo sgombero dell'area interposta e il ripristino dello stato dei luoghi.

Per quel che riguarda gli atti presupposti all'ordinanza e nella stessa menzionati e richiamati, occorre riferire che:

- le note comunali del 31 marzo 2011 e del 26 settembre 2013 attesterebbero che lo spazio compreso tra la Via -OMISSIS- e la Via -OMISSIS- sarebbe stata denominato “Via -OMISSIS-”;

- la nota comunale del 20 aprile 2011 affermerebbe la natura pubblica della Via -OMISSIS- “in quanto si tratta di area destinata alla pubblica fruizione e come tale costituente parte integrante del demanio stradale del Comune di -OMISSIS-”;

- la nota comunale del 15 dicembre 2011 confermerebbe la natura pubblica ab origine dello spazio di isolamento di pertinenza dell'alloggio n. 26, in considerazione della presenza di pubblica illuminazione e di botole per la pubblica fognatura e in considerazione del fatto che gli spazi di isolamento, dal punto di vista catastale, non assumerebbero numero particellare e sarebbero assimilati alle strade pubbliche (e - per quel che riguarda la toponomastica - sarebbero individuati con targhe marmoree);

- la nota dell'IACP attesterebbe che lo spazio in questione, denominato Via -OMISSIS-, avrebbe natura pubblica in quanto area destinata a pubblica fruizione e, conseguentemente, farebbe parte del demanio viario comunale ai sensi dell'art. 22, terzo comma, della legge n. 2248 del 1865;

- l'accertamento della Polizia Municipale del 3 agosto 2013 avrebbe infine riscontrato la presenza di due cancelli, posti a delimitazione di parte della asserita Via -OMISSIS-, che sarebbero stati installati senza titolo abilitativo.

Gli atti sopramenzionati, posti a corredo dell'ordinanza del 3 febbraio 2014, hanno verosimilmente natura endoprocedimentale e dunque sono privi di autonoma capacità lesiva, ma - poiché hanno contribuito a determinare la motivazione del provvedimento conclusivo - i ricorrenti hanno ritenuto di doverli includere nell'oggetto dell'impugnativa.

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