TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-11, n. 202416305

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-11, n. 202416305
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416305
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2024

N. 16305/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01100/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Conciliazione n. 44;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto - SM -OMISSIS- del 18.11.2019 con numero di protocollo n. 203887/D-3-27 notificato al ricorrente in data 7.12.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2024 la dott.ssa A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’Amministrazione resistente lo ha sospeso dal servizio facoltativa dal servizio “-OMISSIS-, “-OMISSIS-”, disponendo – nel contempo – la spettanza della “-OMISSIS-”.

Ai fini dell’annullamento del provvedimento de quo, il ricorrente – dopo aver esposto di essersi arruolato presso l’Arma dei Carabinieri rivestendo la qualifica di -OMISSIS- e di avere ricevuto notifica in data 18 novembre 2013 di “-OMISSIS-”, a cui conseguiva “ -OMISSIS-”, nonché l’intervenuta emissione in data 21 dicembre 2017 di una sentenza di condanna a suo carico alla pena di -OMISSIS-, in seguito appellata – deduce i seguenti motivi di diritto:

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 in combinato disposto con l’art. 917 e 919 del D.Lgs. del 15.03.2010 N. 66 – eccesso di potere da parte dell’ente emanante per non aver lo stesso seguito l’iter procedimentale per l’emanazione del provvedimento amministrativo impugnato, tenuto conto del carattere discrezionale di quest’ultimo nonché della circostanza che “-OMISSIS-”;

- Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 3 della legge 241/1990 e dell’art. 917 e 919 del D.LGS del 15.3.2010 N. 66 – Eccesso di potere per motivazione carente e lacunosa.

Con atto depositato in data 24 febbraio 2020 si è costituita all’Amministrazione intimata, la quale – in esito all’ordinanza istruttoria del Tribunale n. -OMISSIS- – ha prodotto documenti, tra cui una relazione connotata dal seguente contenuto: - per i reati commessi, di particolare gravità (“-OMISSIS-”) – già nel 2013 l’Amministrazione aveva sospeso precauzionalmente dal servizio il ricorrente, ai sensi dell’art. 916 del C.O.M.;
- tale provvedimento è stato poi annullato dal

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