TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-06-30, n. 202000102

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-06-30, n. 202000102
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202000102
Data del deposito : 30 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2020

N. 00102/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00146/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 146 del 2019, proposto da
S.T.E. Costruzioni Generali s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Valfloriana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;

per l’annullamento

- della comunicazione/provvedimento d.d. 22/7/2019, prot. 2395/19, emesso dal Comune di Valfloriana, con la quale quest’ultimo ha intimato alla S.T.E. Costruzioni Generali s.r.l. di provvedere al pagamento dell’importo di euro 42.000,00 quale corrispettivo per la concessione dei terreni ove è stata installata la Centralina Idroelettrica denominata “ Rio delle Seghe ” e di cui alla Concessione del 14/7/2014, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

- dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. della medesima concessione nella parte in cui dispone il pagamento in favore del Comune di Valfloriana del canone di concessione nella misura di euro 42.000,00 annui;

nonché per l’accertamento:

- della non debenza delle somme richieste dal Comune di Valfloriana e/o di qualsivoglia altro e diverso importo;

- del diritto della S.T.E. alla restituzione della somma di euro 42.000,00 versata al Comune di Valfloriana in data 4/9/2019 con conseguente condanna di quest’ultimo ex art. 2033 c.c..

In via subordinata, in caso di rigetto della domanda di accertamento e dichiarazione della nullità della convenzione del 14/7/2014 nella parte in cui prevede il pagamento del canone di euro 42.000,00/annui:

- per il ricalcolo dell’importo dovuto sulla base del valore effettivo del terreno oggetto di concessione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Valfloriana;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “ Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ” ed in particolare l’articolo 84 rubricato “ Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa ”, come da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28;

Visto il decreto del Presidente del TRGA di Trento n. 18 del 9 giugno 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18.06.2020, svoltasi con le modalità previste dall’art. 84, comma 6, del predetto d. l. n. 18 del 2020, convertito nella l. n. 27 del 2020, il consigliere C A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In data 25/10/2006 la ditta S.T.E. Costruzioni Generali s.r.l., odierna ricorrente, depositava presso il Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Trento la domanda volta ad ottenere la concessione per derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico nel Comune di Valfloriana (Trento), dal “ Rio Longo ” e “ Rio delle Seghe ” a quota 1.057,20 mt, con restituzione a mt 731, di portata massima di 600 l/s e media di 144 l/s per produrre la potenza media di 460,51 KW.

2. Nel corso dell’istruttoria per il conseguimento della relativa concessione, in data 24/6/2011, la ricorrente presentava al Comune di Valfloriana il progetto per la realizzazione, su terreni anche di proprietà comunale, dell’impianto denominato “ Centralina Rio delle Seghe ”, recante proposte di compensazione economica per la concessione del suolo di proprietà comunale, addivenendo, anche a seguito successive offerte, ad un accordo preliminare con il Comune, da quest’ultimo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 22 novembre 2012.

3. Con determinazione n. 67 del 4 aprile 2014, il Dirigente del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche (A.P.R.I.E.) della Provincia autonoma di Trento, a valle del lungo iter istruttorio, rilasciava a S.T.E. Costruzioni Generali s.r.l. con sede a Moena ai sensi del Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e ss.mm. “ la concessione di derivazione, per l'intero anno solare, dell'acqua del rio delle Seghe e del rio Val delle Mandre, alla loro confluenza a quota m 1.052 s.l.m. in C.C. di Valfloriana, nella misura massima di 1/s 600,00 e media annua di 1/s 144,00 d'acqua, per produrre sul salto nominale di 305,95 metri, una potenza media annua di 451,13 kW da trasformare in energia idroelettrica in una nuova centrale, denominata <Rio delle Seghe>. Istanza presentata in data 25 ottobre 2006. Pratica C/13302 ”.

4. Conseguentemente il Comune di Valfloriana, con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28 aprile 2014, disponeva di approvare in via definitiva la concessione dei terreni interessati dai lavori, relativamente alle necessità di realizzazione delle condotte ed alla superficie occupata dai manufatti (centralina e opera di presa), costituiti dalle particelle fondiarie (pp.ff.) 8309/1, 8310, 7966 e 8245 del Comune catastale (C.C.) Valfloriana, richiedendo nel contempo al competente Servizio Autonomie locali della Provincia autonoma di Trento l'autorizzazione alla sospensione del diritto di uso civico gravante sulla p.f. 8309/1 (interessata dal manufatto centralina e condotta), 8310 (interessata dalla condotta) e 7966 (interessata dall'opera di presa).

5. Con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 16 giugno 2014, il Comune di Valfloriana precisava che i proventi della concessione del terreni interessati dalla realizzazione della centralina idroelettrica sarebbero stati interamente destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico e che le eventuali eccedenze sarebbero state utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1, dell’art. 10 della l. p. 14.06.2005 n. 6 e ss.mm. recante la “ Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico ”: condizione, questa, richiesta dal Servizio Autonomie Locali della Provincia per la sospensione del diritto di uso civico sui terreni de quo .

6. Quindi le parti pervenivano alla stipulazione dell’accordo definitivo di concessione in data 14/7/2014, che prevede, in termini riassuntivi:

a. la concessione da parte del Comune dei beni comunali per la realizzazione dell’opera di presa e della relativa centralina;

b. il pagamento da parte di S.T.E. Costruzioni Generali s.r.l. in favore del Comune ed entro il 31 marzo di ogni anno per la concessione dei terreni, di un canone annuo di euro 42.000,00, oltre rivalutazione ISTAT, a partire dal secondo anno ed indipendentemente dal quantum o dalla eventuale mancata produzione di energia, con decorrenza dalla messa in funzione dell'impianto idroelettrico (articolo 5);

c. una durata della concessione pari ad anni 30;

d. la previsione a totale carico dell’attuale ricorrente della necessaria opera fognaria di dismissione dell’impianto imhoff sito in frazione Valle ed il successivo allacciamento delle reti fognarie delle frazioni Sicina, Montalbiano, Valle e Casanova a quella della Frazione Villaggio, da eseguirsi contestualmente alla centralina idroelettrica, mentre il Comune si impegna ad attivare l'eventuale procedura espropriativa o di asservimento/occupazione temporanea dei terreni privati interessati dal tracciato della fognatura. Inoltre, viene posta a carico della ditta concessionaria la realizzazione della tratta di strada forestale nella zona a valle della S.P. 71, in grado di fungere da raccordo con l’area in cui è prevista la collocazione della centrale (più precisamente, nel tratto dal campo sportivo all'edificio della centrale);

e. la concessione della prelazione in favore del Comune in caso di successiva alienazione della centrale;

f. l’assunzione in capo alla S.T.E. di tutte le spese inerenti la concessione idrica, idraulica e di tutto quanto conseguente.

7. Con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 maggio 2015, su richiesta dell’attuale ricorrente e “ per consentire l’erogazione all’Impresa di finanziamenti da parte degli istituti di credito ”, veniva parzialmente modificata la precedente deliberazione n. 15 del 2014, prevedendo la costituzione tra il Comune di Valfloriana e la ricorrente medesima di un diritto di superficie su parte della p.f. 8309/1: ossia del “ diritto di mantenere al di sopra del suolo di parte della predetta p.f. 8309/1 c.c. Valfloriana la centralina idroelettrica sul Rio delle Seghe ”, prevedendo quale corrispettivo della costituzione del diritto di superficie, pattuito a corpo, un “ importo di euro 240,00 annui a partire dall’anno 2012 in cui sono iniziate le trattative tra i contraenti e pertanto per complessivi euro 7.200,00 ”, cui faceva seguito in data 10/12/2015

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