TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-05-14, n. 202400496

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-05-14, n. 202400496
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400496
Data del deposito : 14 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2024

N. 00496/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00121/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 121 del 2024, proposto da
I F, rappresentata e difesa dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'ottemperanza

della sentenza n° 204/2022 pronunciata in data 22 settembre 2022 dalla sezione lavoro del Tribunale di Vercelli, Giudice monocratico dott.ssa P B, notificata in forma esecutiva in data 06 ottobre 2022, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la causa di cui al R.G. L.P. 254/2022, che “ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto,

CONDANNA

Il Ministero resistente a provvedere in tal senso”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2024 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento del ricorso.

All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

2. – Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.

La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.

Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della ricorrente, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. (decorrenti dalla data di proposizione del ricorso per ottemperanza), entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale del competente settore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.

Nell’ipotesi d’intervento del Commissario ad acta, al medesimo spetterà il compenso forfettario da liquidare con un separato decreto, a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Appare infine meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.

3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co.1 del predetto DM, in ragione della natura dell’attività difensiva concretamente svolta e dell’assenza di questioni controverse aventi particolare complessità. Lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore compreso tra € 0,01 e € 1.100,01. Si provvede inoltre alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.

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