TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2022-12-16, n. 202200796

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2022-12-16, n. 202200796
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202200796
Data del deposito : 16 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2022

N. 00796/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00567/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 567 del 2022, proposto da
-O-, n.q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore -O-, rappresentata e difesa dall'avvocato D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito e Istituto Comprensivo Statale Gioiosa Ionica - Grotteria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Silvia Ornella Ieraci, Elisabetta Costa, Angelo Gargiulo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto prot. n. -O- del -O- e relativi allegati, pubblicato alle ore 22:19 del 13.09.2022, avente ad oggetto assegnazione dei docenti alle classi ed ai plessi funzionali alla realizzazione del PTOF per l’anno scolastico 2022/2023, nella parte in cui la docente Costa Elisabetta veniva assegnata alla Scuola Primaria plesso di Marcinà, anziché alla Scuola Primaria plesso di Grotteria e nella parte in cui, specularmente, la docente Ieraci Silvia veniva assegnata alla Scuola Primaria plesso di Grotteria anziché alla Scuola Primaria plesso di Marcinà;
altresì, nella parte in cui ai docenti già in precedenza assegnati al Plesso di Grotteria e confermati per l’anno scolastico 2022/2023, vengono assegnate materie diverse rispetto a quelle di cui già erano titolari;

- di tutti gli atti della procedura medio tempore intervenuti e non conosciuti dalla ricorrente e di tutti gli atti integrativi dell’efficacia, nonché di ogni atto presupposto, connesso, antecedente, conseguente, susseguente e/o consequenziale e comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso;

nonché per l’accertamento

del diritto alla continuità didattica, con i docenti Costa Elisabetta e Gargiulo Angelo, della figlia minore frequentante, per l’anno scolastico 2022/2023, la classe III della Scuola Primaria – Plesso Grotteria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto Comprensivo Statale Gioiosa Ionica - Grotteria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- con ricorso con domanda cautelare notificato alle amministrazioni intimate via pec il 12 novembre 2022 nonché ai controinteressati Costa Elisabetta, Gargiulo Angelo e Ieraci Silvia Ornella tramite pec spedita in pari data all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Istituto scolastico ove essi prestano servizio e consegnata ai medesimi il successivo 14 novembre 2022, la ricorrente, nella qualità di genitore della minore -O-, frequentante la classe III della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Gioiosa Ionica - Grotteria”, plesso di Grotteria, ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, avente ad oggetto l’assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2022/23, nella parte in cui veniva disposta l’assegnazione della docente Costa Elisabetta, titolare per i due anni scolastici precedenti delle materie Italiano, Storia, Geografia, Arte e Motoria nella classe del plesso di Grotteria frequentata dalla minore, presso la sede di Marcinà e, specularmente, quella della docente Ieraci Silvia, negli anni precedenti in servizio in detto ultimo plesso, presso la sede di Grotteria;

- il decreto è stato, altresì, impugnato nella parte in cui ai docenti già assegnati al plesso di Grotteria e confermati per l’anno scolastico 2022/2023 venivano assegnate materie diverse rispetto a quelle di cui erano titolari in precedenza, affidandosi, in particolare, all’insegnante Gargiulo Angelo, già titolare di Matematica, Scienze, Tecnologia e Musica, l’insegnamento di Italiano e Musica, ed assegnandosi le prime alla docente trasferita Ieraci Silvia, alla quale veniva altresì affidato l’insegnamento di Storia, Geografia, Arte e Motoria, in precedenza della docente Costa Elisabetta;

- a fondamento dell’impugnativa, evidenziato di avere avuto conoscenza del disposto avvicendamento delle due docenti e dell’ulteriore stravolgimento dell’organizzazione degli insegnamenti soltanto all’avvio dell’anno scolastico, essendo stato pubblicato il decreto gravato soltanto alle ore 22:19 del 13/9/2022 (cioè il giorno precedente l’inizio delle lezioni), la ricorrente ne denuncia l’illegittimità con un’unica doglianza articolata in relazione ai vizi di violazione e falsa applicazione di legge (con riferimento all’art. 3 L. n. 241/1990 in combinato disposto con gli artt. 7, 10, 396, d.lgs. n. 297/1994, nonché con l’art. 34 Cost. e con il regolamento dell’istituto) nonché di eccesso di potere, desunto da plurime figure sintomatiche, lamentando, in particolare, che l’assegnazione dei docenti sarebbe avvenuta in palese violazione del principio della continuità didattica ed educativa e senza la benché minima enunciazione delle ragioni giustificanti l’incisiva alterazione del precedente assetto delle attività didattiche, anche in relazione ad eventuali contrapposti interessi;

Rilevato che con atto di stile dell’8 dicembre 2022 si sono costituiti in resistenza sia il Ministero dell’Istruzione che l’Istituto Comprensivo Statale intimato, sviluppando, poi, con memoria depositata il successivo 10 dicembre, le proprie controdeduzioni alle doglianze avversarie ed eccependo, in primis , l’inammissibilità del ricorso per la nullità della relativa notificazione ai controinteressati, in quanto effettuata direttamente dal difensore all’indirizzo di posta elettronica certificata della scuola ove essi prestano servizio e, dunque, in violazione dell’art. 3- ter della L. n. 53 del 1994;
detta norma consentirebbe, infatti, la notifica via pec soltanto quando il destinatario sia un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi o che abbia eletto domicilio digitale ai sensi dell’art. 3- bis , comma 1- bis , del codice dell’amministrazione digitale, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche. La difesa erariale ha, poi, ulteriormente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non essendo stata mossa alcuna contestazione circa l’incidenza del censurato avvicendamento dei docenti sul metodo didattico e sulla programmazione scolastica, controdeducendo, infine, alle censure inerenti al merito ed insistendo, dunque, per il rigetto del ricorso e della spiegata domanda cautelare;

Considerato che:

- nel corso della camera di consiglio del 14 dicembre 2022, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il difensore di parte ricorrente ha interloquito sull’eccezione preliminare sollevata dalla difesa erariale, chiedendo, in caso di ritenuta nullità della notifica dell’atto introduttivo ai controinteressati, la concessione di un termine per la relativa rinnovazione;

- è stato dato avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto che sussistono i presupposti stabiliti da detta ultima norma per la definizione del giudizio in sede cautelare con sentenza in forma semplificata, dovendo, infatti, il ricorso ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), in relazione all’art. 41, co. 2, c.p.a. per l’omessa intimazione in giudizio di almeno uno dei controinteressati, stante l’inesistenza delle notifiche effettuate nei loro confronti da parte ricorrente;

Considerato, infatti, a tale riguardo, che dagli atti risulta pacificamente - e il dato non è stato d’altronde contestato - che:

- il ricorso veniva notificato ai tre controinteressati, Costa Elisabetta, Ieraci Silvia Ornella e Gargiulo Angelo, ai sensi della L. n. 53 del 1994 mediante spedizione diretta da parte del difensore all’indirizzo di posta elettronica certificata della scuola ove essi prestano servizio;
di tanto si ha evidenza nella relazione di notifica allegata alle tre pec inoltrate a ciascuno dei controinteressati in data 12/11/2022 “ presso Istituto Comprensivo Gioiosa Jonica - Grotteria … all’indirizzo di posta elettronica RCIC839003@pec.istruzione.it estratto dall'elenco ReGIndE ”;

- dette notifiche venivano protocollate dalla segreteria dell’Istituto scolastico in data 14/11/2022, la quale provvedeva, in pari data, a consegnare brevi manu copia degli atti trasmessi ai tre destinatari, i quali ne riscontravano formalmente l’avvenuta consegna;

Ritenuto, alla luce di tali evidenze, che:

- l’eccezione sollevata dalla difesa erariale, al di là dell’erroneo richiamo all’art. 3- ter della L. n. 53 del 1994, non ancora in vigore, deve ritenersi fondata, posto che la notifica diretta “a mezzo di posta elettronica certificata” degli atti in materia amministrativa può essere utilizzata dai difensori, ai sensi dell’art. 3- bis , co. 1, L. n. 53 del 1994, soltanto se il destinatario sia provvisto di un “indirizzo risultante dai pubblici registri”, dovendo, diversamente, essere effettuata a mezzo del servizio postale nell’osservanza delle specifiche prescrizioni dettate dagli artt. 2 e 3;

- il difensore di parte ricorrente, pertanto, avrebbe sì potuto notificare il ricorso ai controinteressati con spedizione diretta ai sensi della citata Legge del 1994 ma soltanto utilizzando il servizio postale, essendo i controinteressati ‘persone fisiche’, come tali non tenute all’attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 16 D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2 del 2009 (per imprese e professionisti iscritti in un albo professionale), 5 D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221 del 2012, 47 d.lgs. n. 82/2005 e 37 D.L. 76/2020, convertito in L. n. 120 del 2020 (per ditte individuali e pubbliche amministrazioni) e, ad ogni modo, non obbligate all’iscrizione dell’indirizzo eventualmente attivato (o del domicilio digitale) nei pubblici registri;

Ritenuto, poi, quanto alla natura del vizio in questione, che la notifica di cui si controverte non può che ritenersi propriamente ‘inesistente’, e non già meramente ‘nulla’, non potendo, perciò, operare la sanatoria prevista dall’art. 44, co. 4, c.p.a. (pur nella più estesa portata applicativa conseguente alla declaratoria di incostituzionalità parziale della norma con sentenza n. 148 del 2021), integrando certamente la fattispecie in esame, in ragione della totale difformità della procedura seguita rispetto al modello tipizzato, tale da precluderne in nuce il perfezionamento, “ un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (per mancanza o dell'attività di trasmissione o dell'attività di consegna) ”, come tale non riconducibile al paradigma della nullità (Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916;
Cons. St., sez. VI, 3 agosto 2020, n. 4899). Da ciò discendendo, quindi, che la richiesta formulata dal difensore di parte ricorrente di concessione di un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ai controinteressati, non costituitisi in giudizio, non può trovare accoglimento;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, potendo, nondimeno, in ragione della decisione in rito, disporsi la compensazione tra le parti delle spese di lite;

Ritenuto, infine, che tale decisione, ai sensi dell’art. 130- bis d.P.R. n. 115 del 2002, impone il rigetto dell’istanza di ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ancora non delibata dalla Commissione istituita presso questo Tribunale (cfr. ex multis TAR Lombardia, sez. III, 24 marzo 2021, n. 771;
TAR Campania, Salerno, sez. I, 23 aprile 2021, n. 1029;
TAR Sicilia, Catania, sez. II, 19 novembre 2020, n. 3077);

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