TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2023-01-25, n. 202300176

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2023-01-25, n. 202300176
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300176
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2023

N. 00176/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01669/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Puntarello, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;



contro

l’Assemblea Regionale CIna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;



nei confronti

di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;



per l’annullamento:

a) quanto al ricorso introduttivo :

- del provvedimento di cui alla nota n.-OMISSIS-, con la quale è stata comunicata l'inammissibilità dell'istanza di iscrizione nell’elenco di cui dell’art. 7 l.r. sic. n. 1 del 2014, presentata dall'odierna ricorrente in data 14 luglio 2022;

b) quanto al ricorso per motivi aggiunti :

- della Graduatoria adottata nella seduta del Consiglio di presidenza -OMISSIS- del 13.9.2022;

- del provvedimento, adottato nella seduta del Consiglio di presidenza -OMISSIS- del 13.9.2022, di approvazione della graduatoria;

- di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali;

- nonché del provvedimento di cui alla nota n.-OMISSIS-, con la quale è stata comunicata l'inammissibilità dell'istanza di iscrizione presentata dall'odierna ricorrente in data 14 luglio 2022;

- altresì per la condanna dell'amministrazione resistente, all'inserimento della ricorrente nella graduatoria adottata nella seduta del Consiglio di presidenza -OMISSIS- del 13.9.2022.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assemblea Regionale CIna;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;

Uditi nell’udienza camerale del 9 gennaio 2023 l’avv. G. Puntarello per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato F. Pignatone per la parte pubblica;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- La ricorrente, premesso di essere «una dipendente a tempo indeterminato dell’on. -OMISSIS- […] quale segretaria particolare presso il Consiglio di presidenza» ha impugnato, con richiesta di annullamento veicolata con il ricorso introduttivo, la nota n. -OMISSIS-con la quale il Segretario generale dell’Assemblea regionale CIna ha dichiarato inammissibile l’istanza da costei presentata ai sensi dell’art. 7 l.r. sic. n. 1 del 2014, in ragione della carenza dei requisiti previsti.

2.- Tale disposizione, in tema di personale dei gruppi parlamentari, prevede, per quanto qui d’interesse, che:

«L’Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità e i limiti previsti dalle disposizioni del proprio ordinamento interno, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il proprio bilancio e nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, può integrare l'elenco di cui al comma 1 con i soggetti per i quali sussista, al momento dell'inserimento nell'elenco, almeno uno dei seguenti requisiti:

a) titolarità di rapporto di lavoro

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