TAR Catania, sez. IV, sentenza 2011-11-28, n. 201102800

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2011-11-28, n. 201102800
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201102800
Data del deposito : 28 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00961/2011 REG.RIC.

N. 02800/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00961/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 961 del 2011, proposto da:
S L, rappresentata e difesa dagli avv. M R V, E N, S I, con domicilio eletto presso M R V in Catania, via Vecchia Ognina, n. 141/C;

contro

Comune di Caltagirone, rappresentato e difeso dall'avv. N S, con domicilio eletto presso lo stesso N S in Catania, corso delle Province, n. 203;

nei confronti di

-Arredolegno Srl;

-Holzbau Sud Spa, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso Alessandro Carrubba in Catania, via Umberto, n. 303;

per l'annullamento



1. del verbale di gara n. 1 del 13.12.2010, nel quale sono state ammesse alla gara di appalto la HOLZBAU SUD S.p.a e la ARREDOLEGNO S.r.l.;



2. del verbale di gara n. 2 del 14.12.2010, nel quale sono state valutate le offerte delle contro interessate;



3.del verbale di gara n. 3 del 17.12.2010, nel quale è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria l’impresa HOLZBAU SUD S.p.a, ed è stata dichiarata seconda nella graduatoria la ARREDOLEGNO S.r.l., mentre al terzo posto si è classificata l’ATI costituenda “SUDLEGNAMI S.r.l. – LAVORO SUD S.R.L.”, odierna ricorrente;



4. della determinazione dirigenziale, area 5, del Comune di Caltagirone n.42 del 31 gennaio 2011 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della HOLZBAU SUD s.p.a.;



5. nonché, di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e\o consequenziale.

E PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

delle ricorrenti al risarcimento danno in forma specifica, anche mediante declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ove stipulato e l'affidamento dell'appalto alle ricorrenti;
nonché, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario con l’integrale rifusione dei danni subìti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati;
con la condanna delle resistenti, anche in via solidale, previa determinazione dei criteri da individuare, al pagamento delle somme che verranno quantificate in corso di causa, ovvero liquidate in via equitativa ex art. 1226 c.c., con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caltagirone e di Holzbau Sud Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando ritualmente pubblicato, il Comune di Caltagirone, ha indetto la gara di “appalto integrato con progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione di una sede decentrata di scuola primaria ed elementare tra la Via Gela e Canalotto, da realizzarsi con struttura in legno secondo principi di bioarchitettura (cat. OS32)”, per un importo complessivo di appalto di €. 763.007,07.

La gara di appalto è stata aggiudicata provvisoriamente alla Holzbau Sud S.P.A. con il punteggio totale di 83,000, mentre seconda nella graduatoria di merito si è classificata la Arredolegno S.R.L. con punti 65,462, ed al terzo posto si è collocata l’odierna ricorrente “ATI costituenda S L – Lavoro Sud S.R.L.”, con il punteggio di 41,391.

Da cio’ il ricorso in esame con il quale la ricorrente ha proposto le seguenti censure:

a) IN ORDINE ALLA CONTROINTERESSATA ARREDOLEGNO S.R.L.

- VIOLAZIONE EFALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 15 - 15.1 e 15.3 DEL BANDO DI GARA.

-

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO

17 DEL

BANDO DI GARA E DEL PUNTO

6 DEL DISCIPLINARE DI GARA, NONCHE' DELL'ART. 30

DELLA LEGGE

109/94 COME RECEPITO IN SICILIA CON LA L.R. N. 7/2002 E S.M.I..

- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 D.LGS N. 629/82.

- VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA E DELL’art. 38 lettera m-ter del D.lgs. n. 163/2006.

B) IN ORDINE ALLA CONTROINTERESSATA HOLZBAU SUD S.P.A.

-) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1

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