TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-10-30, n. 202002850

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-10-30, n. 202002850
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202002850
Data del deposito : 30 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2020

N. 02850/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01297/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2003, proposto da-O-, rappresentati e difesi dagli avvocati P G, G R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E R sito in Catania, via Umberto, n. 196;

contro

- il Comune di Carlentini (SR), in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

- l’(ex) Assessorato dei beni culturali e ambientali della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è per legge domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

per l'annullamento

- della nota della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa datata 7 ottobre 2002;

- del silenzio-rigetto serbato dall’Amministrazione regionale sul ricorso gerarchico del 13 novembre 2002;

- dell’ordinanza di demolizione n. 4 del 24 gennaio 2003 emessa dal Comune di Carlentini.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana – Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Udito nell’udienza pubblica straordinaria del 19 ottobre 2020 l’avv. P. Guardo per la parte ricorrente;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Oggetto della domanda di annullamento sono i provvedimenti della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa e del Comune di Carlentini con i quali le due amministrazioni hanno, la prima, statuito il non luogo a provvedere sull’istanza di parere paesaggistico conseguente alla richiesta di accertamento di conformità ex art. 13 l. n. 47 del 1985 e, la seconda, ordinato la demolizione di opere asseritamente abusive.

Più precisamente, a seguito della realizzazione di un intervento di ampliamento di una terrazza insistente su immobile sito nella fascia di inedificabilità assoluta ex art. 15, comma 1 lett. a) l.r. sic. n. 78 del 1976, parte ricorrente ha chiesto il rilascio del titolo edificatorio in sanatoria rispetto al quale l’Amministrazione comunale aveva – in tesi – ritenuto sussistere i presupposti di accoglibilità in ragione dell’assenza di specifico carico urbanistico, successivamente di fatto negati con l’ingiunzione demolitoria.

La domanda di annullamento è estesa al provvedimento implicito di rigetto del ricorso gerarchico proposto dagli stessi ricorrenti avverso il provvedimento della Soprintendenza.

Il ricorso è volto a censurare vizi di tipo sostanziale e di ordine procedimentale.

Sotto un primo aspetto, i ricorrenti hanno dedotto la carenza dei presupposti per giungere alla declaratoria di incompatibilità dell’intervento con il vincolo di inedificabilità di cui si è detto e ciò in considerazione che si tratterebbe di un mero intervento di ristrutturazione, involgente un’estensione per mq. 20 dell’originario terrazzino insistente sull’immobile, senza alterazione di volumi, di guisa che nessun parere della Soprintendenza avrebbe dovuto essere richiesto.

Sul versante del modus operandi , l’ingiunzione di demolizione sarebbe contraddittoria rispetto alle conclusioni endoprocedimentali con le quali il Comune di Carlentini avrebbe attestato l’assenza di presupposti per il rilascio del titolo edilizio, fermo restando che essa sarebbe stata – illegittimamente - emessa quando ancora era pendente il procedimento di accertamento di conformità ex art. 13 l. n. 47 del 1985.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione regionale la quale ha depositato documenti. Il Comune di Carlentini, sebbene raggiunto dalla notificazione del ricorso, non si è costituito in giudizio.

All’udienza straordinaria del 19 ottobre 2020, presente il procuratore di parte ricorrente il quale si è riportato agli scritti difensivi, il ricorso, su richiesta dello stesso, è stato trattenuto in decisione.

Alla stregua di quanto si dirà, la domanda di parte ricorrente non è meritevole di accoglimento.

La connotazione fisico-strutturale dell’ampliamento posto in essere, intervenuto ad una quota diversa rispetto a quella esistente e delimitata da pilastrini in conglomerato cementizio, rende incompatibile l’intervento con il vincolo di inedificabilità assoluta imposto dalla Regione Siciliana con l’art. 15, comma 1 lett. a) l.r. n. 78 del 1976. In tal senso le affermazioni circa una presunta «compatibilità» dell’intervento svolte dal Comune in sede endoprocedimentale devono ritenersi recessive rispetto ad elementi, in fatto, accertati ed incontestati (cfr. nota Soprintendenza del 1° aprile 2003, in atti) che depongono diversamente. E’ del tutto evidente, infatti, che l’ampliamento di cui trattasi fuoriesca -per le sue caratteristiche - dalla nozione di ristrutturazione quale tratteggiata dalla legislazione vigente ratione temporis , escludendo, d’altronde, tale assetto ogni profilo di contraddittorietà con l’ingiunzione demolitoria la quale notoriamente costituisce atto strettamente vincolato.

Parimenti priva di fondatezza, in fatto prima ancora che in diritto, è la censurata emanazione dell’ordine di ripristino anteriormente alla definizione del procedimento d’accertamento di conformità ex art. 13 l. n. 47 del 1985 il quale si è chiuso con un provvedimento implicito di rigetto (la disposizione, nel testo richiamato con l.r. sic. n. 37 del 1985 prevede una fattispecie di silenzio significativo) che non risulta essere stato impugnato. La formazione del silenzio nel caso di specie non è stata preclusa dalla comunicazione di avvio del procedimento intesa proprio a richiamare – in un’epoca in cui non era previsto l’odierno preavviso ex art. 10-bis l. n. 241 del 1990 - la carenza dei presupposti per l’accoglimento.

Per completezza deve evidenziarsi che la giurisprudenza ormai consolidata (a partire, e non solo, da Cons. giust. amm. sic., sez. riun, par. n. 1214 del 2015) alla quale il Collegio intende dare continuità, segue l’opzione interpretativa secondo cui la presentazione dell’istanza di sanatoria, a seguito del consolidamento del provvedimento di diniego, non determina la caducazione dell’ordine di demolizione, la cui efficacia, all’esito del rigetto della stessa istanza, si riespande. Nel caso di specie, tuttavia, a garanzia della parte privata, il Collegio assegna un nuovo termine di 90 giorni per consentirle di procedere alla esecuzione volontaria, solamente scaduto infruttuosamente il quale l’amministrazione potrà procedere ad accertare legittimamente l’inottemperanza ai fini dell’acquisizione al patrimonio del comune.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato. Le spese vanno compensate tra le parti costituite in ragione degli specifici complessivi profili della controversia;
non è luogo a statuizione nei confronti del Comune di Carlentini, non costituito in giudizio.

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