TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-02-14, n. 202000247
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Pubblicato il 14/02/2020
N. 00247/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00902/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2019, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. -OMISSIS-del 17.5.2018, munita di formula esecutiva in data 17.5.2018, e passata in giudicato, del Tribunale del Lavoro di Trani avente ad oggetto l’esatto inquadramento giuridico ed economico in relazione ai periodi di insegnamento svolti a tempo determinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e dell’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Puglia;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierna ricorrente che, con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sul ricorso da lei proposto, condannava il MIUR ad “ inquadrare il ricorrente secondo l’integrale servizio prestato fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro, ed alla corresponsione delle differenze retributive e così maturate in favore di -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- dalla decorrenza all’effettivo soddisfo, oltre agli interessi legali, dalla scadenza al saldo ”.
La sentenza è definitivamente passata in giudicato, come da attestazione resa in calce al provvedimento, rilasciata in data 15.1.2019 ed è stata notificata in forma esecutiva il 19.11.2018 (come da documentazione depositata telematicamente il 25.7.2019 e nuovamente depositata il 23.1.2020, a seguito di eccezione dell’Avvocatura dello Stato).
La ricorrente aggiunge che, in (parziale) ottemperanza a quanto disposto dal Giudice, l’I.T.C.S. “V.V. -OMISSIS-” di Bari — scuola di titolarità della docente — emetteva il decreto di progressione di carriera n. 35 del 17.12.2018 che disponeva il detto inquadramento a decorrere dal 25.11.1999, sino alla data del 17.5.2018, data di esecutività della sentenza (cfr. art. 22 Decreto n.35/2018).
Detto decreto, però, non superava il controllo di regolarità contabile (art. 7, D.lgs. n. 123/2011 e art. 33, comma 4, D.L. n. 91/2014) della Ragioneria Territoriale dello Stato, per un duplice ordine di ragioni:
A) Il provvedimento di inquadramento non limita la valutazione dei servizi pre-ruolo alla data del 10.7.2001, data dell’accordo-quadro della Direttiva n.1999/70 .
B) Occorre chiarire le motivazioni per le quali gli effetti del decreto sono limitati alla data del 15.5.2018 (rectius 17.5.2018).
A tale provvedimento seguiva nota del difensore della ricorrente del 21.2.2019 con la quale si evidenziava il contrasto di tali argomenti con il giudicato di cui alla menzionata sentenza e si insisteva, per l’effetto, per l’esecuzione della sentenza stessa.
Nessun provvedimento ulteriore veniva assunto dalla P.A.
La ricorrente, pertanto, evidenziando che, a seguito del mancato vaglio positivo di regolarità contabile, il decreto n.35/2018 del Dirigente dell’I.T.C.S. “V.V.-OMISSIS-” di Bari è inefficace (con la conseguenza che la sentenza n.1085/2108 del Tribunale di Trani è, allo stato, inottemperata), ne reclama in questa sede l’esecuzione (limitatamente alla condanna principale) e chiede, ai sensi dell’art. 114 cpa, la nomina di un commissario ad acta, con condanna delle spese.
Le Amministrazioni scolastiche intimate (MIUR e USR) si sono costituite, limitandosi a sollevare eccezione di inammissibilità o infondatezza, in quanto il file contenente la relata di notifica della sentenza in forma esecutiva (necessaria ex art. 14 D.L. n.669/1996) non risulta leggibile poiché danneggiato.
All’udienza camerale del 29.1.2020, dopo il precedente rinvio dall’udienza del 15.1.2020, per reiterare la produzione documentale non leggibile, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato per come di seguito precisato.
Nella specie, agli atti, risulta:
- il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice ordinario di cui si chiede l’ottemperanza, come richiesto dall’art. 112, c.2 lett. c) c.p.a. e dimostrato dall’attestazione di cancelleria;
- la notifica in forma esecutiva del titolo e il decorso infruttuoso del termine di 120 (centoventi) giorni, ex art. 14 D.L. n.669/1996;
-il perdurante inadempimento, posto che, come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente, l’inefficacia del decreto n. 35/2018, esclude che ad esso possa riconoscersi idoneità esecutiva;
- l’assenza di cause giustificative l’inadempimento da parte del MIUR.
Pertanto, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, richiesti dalla legge per l’accoglimento del ricorso.
A fini conformativi dell’operato delle Amministrazioni interessate e del Commissario ad acta e per evitare futuro contenzioso, è necessario precisare in quali limiti vanno riconosciuti i servizi c.d. “pre-ruolo” svolti dalla ricorrente.
In primo luogo, è corretto il rilievo della Ragioneria secondo cui non possono trovare riconoscimento i servizi ante 10.7.2001.
Il dispositivo della sentenza di cui si invoca l’esecuzione, infatti, non può prescindere dal chiaro tenore della parte motiva che equipara i servizi svolti a tempo determinato (c.d. pre-ruolo) a quelli dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, in ragione del principio di non discriminazione introdotto dalla Direttiva CEE n.1990/70, fondando su tale elemento l’accoglimento della domanda spiegata dalla docente.
Il divieto contenuto nella clausola 4.1. dell’Accordo quadro è stato costantemente ritenuto dalla Corte di Giustizia incondizionato e sufficientemente preciso, tale da non richiedere atti di trasposizione interna della direttiva.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la clausola in questione è applicabile alle pubbliche amministrazioni (v. ex multìs sent. 4.7.2006, causa C-
212/04, Adeneler) ed è, per il suo contenuto, tanto precisa da poter essere invocata da un soggetto dell'ordinamento dinanzi ad un giudice nazionale (v. sent. del 15.4.2008, Impact, C-268/06, sent. 22.12.2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09, Gavieiro-Torres, nonché sent. 12.12.2013, C-361112, Carratù).
Da ciò consegue che, in mancanza di specifica disposizione che ne sancisca la retroattività, la clausola in esame può essere fatta valere nei confronti del datore di lavoro solo in relazione ai diritti maturati in epoca successiva alla data di scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione della direttiva 1999/70 fissato dall'art. 2 della direttiva medesima (ossia a partire dal 10.7.2001).
Dunque, tutti i servizi precedenti a tale data devono essere considerati estranei al dictum della pronuncia invocata.
Quanto al termine finale di riconoscimento economico e giuridico dei servizi prestati antecedentemente all’immissione in ruolo, l’Amministrazione scolastica dovrà necessariamente tener conto della circostanza che la docente odierna ricorrente è stata nominata in ruolo con decorrenza giuridica dal 1.9.2015 ed economica dal 1.7.2016, sicchè i servizi pre-ruolo oggetto della sentenza non possono che essere quelli antecedenti a tali date, restando palese, tuttavia, che essi producono effetti su tutti i successivi anni di servizio, fino all’attualità.
Deve, pertanto, ordinarsi al MIUR di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza per la cui ottemperanza si agisce, limitatamente alla parte rimasta inottemperata (condanna alla ricostruzione della carriera e pagamento delle differenze retributive, oltre accessori) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente decisione.
Per il caso di ulteriore inadempimento del MIUR, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Dirigente dell’USR per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, con facoltà di delega a funzionario in servizio presso lo stesso Ufficio, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva all’integrale esecuzione, entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, risultando opportuno che il commissario nominato conosca appieno le questioni inerenti la res controversa (come risulta dalla nota del 5.12.2018 con cui ha disposto la trasmissione della sentenza ottemperanda al Dirigente Scolastico dell’I.T. “-OMISSIS-” di Bari, invitando alla immediata esecuzione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in via equitativa come da dispositivo, tenendo conto sia della minima attività processuale, sia del contenuto conformativo della presente sentenza con cui si sono disattese le argomentazioni di parte ricorrente.