TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-01-04, n. 202200046

CS
Parere interlocutorio
27 luglio 2021
TAR Roma
Sentenza
8 settembre 2017
CS
Decreto cautelare
20 marzo 2020
TAR Roma
Sentenza
8 settembre 2017
CS
Ordinanza collegiale
10 marzo 2021
TAR Roma
Ordinanza cautelare
7 dicembre 2016
CS
Rigetto
Sentenza
12 aprile 2022
CS
Parere definitivo
29 aprile 2024
CS
Rigetto
Sentenza
12 aprile 2022
CS
Ordinanza cautelare
17 aprile 2020
CS
Rigetto
Sentenza
12 aprile 2022
TAR Roma
Sentenza
4 gennaio 2022
TAR Ancona
Sentenza
23 settembre 2019
CS
Rigetto
Sentenza
3 gennaio 2022
CS
Parere interlocutorio
28 febbraio 2022
TAR Roma
Ordinanza cautelare
7 dicembre 2016
CS
Rigetto
Sentenza
4 marzo 2025
CS
Rigetto
Sentenza
5 luglio 2021
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Rigetto
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-01-04, n. 202200046
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200046
Data del deposito : 4 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2022

N. 00046/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07480/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7480 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc Agricola Max Four S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Germana Cassar, Rosaria Arancio, con domicilio eletto presso lo studio Rosaria Arancio in Roma, via Cuboni n. 12;



contro

Soc Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Maria Antonietta Fadel, Marco Orlando, con domicilio eletto presso lo studio Marco Orlando in Roma, via Sistina, 48;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota n. GSE/P20130111813 del 22 maggio 2013 del GSE, trasmessa a mezzo PEC e ricevuta dalla Società ricorrente in data 23 maggio 2013, recante “Comunicazione dell'esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante, ai sensi del DM 5 maggio 2011, relativa all'impianto fotovoltaico denominato “Pintusftv”, di potenza pari a 670,56 kW, ubicato in località Tiddiriche snc, nel Comune di Bitti (NU), identificato con il numero N = 811476 nella titolarità della MAX FOUR SOCIETÀ AGRICOLA SRL,” con la quale è stato comunicato al ricorrente il diniego del riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al DM 5 maggio 2011 e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi o consequenziali (ancorché non conosciuti) e, ove occorrer possa, della nota del GSE del 26 marzo 2013 (prot. n. GSE/P20130068946);

eventualmente, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011, come modificato dall'art. dall' art. 1, comma 960, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, per violazione degli articoli 2, 3, 41 e 97 della Costituzione, nonché degli artt. 10 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione al Protocollo n. 1 alla CEDU e alla violazione del relativo principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

per l’annullamento dei medesimi atti gravati con il ricorso introduttivo nonché:

- della nota n. GSE/P20130111813 del 22 maggio 2013 del GSE, trasmessa a mezzo PEC e ricevuta dalla Società ricorrente in data 23 maggio 2013, recante “Comunicazione dell’esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante, ai sensi del DM 5 maggio 2011, relativa all’impianto fotovoltaico denominato “Pintusftv”, di potenza pari a 670,56 kW, ubicato in località Tiddiriche snc, nel Comune di Bitti (NU), identificato con il numero N = 811476 nella titolarità della MAX FOUR SOCIETÀ AGRICOLA SRL,” con la quale è stato comunicato al ricorrente il diniego del riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al DM 5 maggio 2011e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi o consequenziali (ancorché non conosciuti) e, ove occorrer possa, della nota del GSE del 26 marzo 2013 (prot. n. GSE/P20130068946);

-del DM 31 gennaio 2014 recante “Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a.”, in parte qua.

eventualmente, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 bis, comma 2 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 novembre 2019, n. 128 e dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011, come modificato dall’ art. 1, comma 960, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’art. 13 bis, comma 1, lettera a) del medesimo D.L. 101/2019, per violazione: (i) degli articoli 2, 3, 41 e 97 della Costituzione, nonché degli artt. 10 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione al Protocollo n. 1 alla CEDU e alla violazione del principio di non discriminazione e parità di trattamento e alla violazione del principio di logicità, ragionevolezza, proporzionalità, necessarietà e del legittimo affidamento; (ii) nonché per violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dell’art. 13 della CEDU (effettività della tutela giurisdizionale) e dell’art. 111 della Costituzione e 6 della CEDU (giusto processo).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 novembre 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a, la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente, imprenditore agricolo, realizzava un impianto fotovoltaico nel territorio del Comune di Bitti (NU) per l’esercizio della sua attività, e lo installava sul tetto di un fabbricato rurale adibito ad allevamento di stalle di ovini e caprini.

Per la costruzione dell’impianto, la ricorrente avviava, tra l’altro, la procedura di accatastamento del fabbricato e, quindi, in data 1 luglio 02012, presentava alla Agenzia del territorio –Ufficio provinciale di Nuoro, il tipo mappale per il necessario aggiornamento catastale, trattandosi di edificio di nuova costruzione.

L’impianto fotovoltaico entrava in esercizio in data 24 agosto 2012.

Il

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