TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-11-04, n. 202419413
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2024
N. 19413/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08710/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 8710 del 2019, proposto da
V A, A A, A B, A B, B B, D C, A C, A C, S C, G C, A D S, A D, A F, D F, D F, G F, E F, R G, A G, V I, S L, C M, M A M, M M, G M, M M, R M, D M, D N, P P, A P, M A P, C A P, A P, A P, C P, M I P, S Q, C R, P R, F S, A M S, G S, C S, M S, M Geppina Staltaro, Anna Maria Talia, Maria Caterina Valeri, Maria Versace e Annunziata Versaci, rappresentati e difesi dall’avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del d.m. n. 374 del 24 aprile 2019, nella parte in cui non consente l’inserimento dei titolari di diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 nelle graduatorie ad esaurimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 ottobre 2024 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli odierni ricorrenti, titolari di diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, impugnano il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 374 del 24 aprile 2019 (e i successivi atti attuativi), nella parte in cui non consente il loro inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Censurando il provvedimento sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, i ricorrenti sostengono che il titolo di maturità magistrale debba considerarsi abilitante, nonostante il pronunciamento contrario dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Con memoria di mera forma, si è costituito in giudizio il Ministro dell’Istruzione e del Merito.
All’udienza straordinaria del 25 ottobre 2024, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come chiarito da condiviso orientamento giurisprudenziale, consolidatosi alla luce dei principi di diritto formulati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze 27 febbraio 2019, n. 5 e 20 dicembre 2017, n. 11:
- con riferimento alla natura giuridica del decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, “ - il D.M…disciplina - come emerge chiaramente dal tenore letterale di ciascuno degli articoli di cui si compone - i criteri di massima per la permanenza, l’aggiornamento e la conferma dell’inclusione di coloro che sono già iscritti nella graduatoria. Il decreto si rivolge, pertanto, a soggetti determinati o, comunque, facilmente determinabili e i destinatari del D.M. sono esclusivamente i docenti già inseriti nelle graduatorie, i quali, evidentemente, sono gli unici soggetti che possono ottenere l’aggiornamento della posizione o la conferma della stessa…
- sotto altro profilo il D.M…presenta caratteristiche che sono incompatibili con una eventuale sua riconducibilità nell’alveo dei provvedimenti a natura normativa, perché mancano gli elementi essenziali della norma giuridica, ovvero: l’astrattezza (intesa come capacità della norma di applicarsi infinite volte a tutti i casi concreti rientranti nella fattispecie descritta in astratto), la generalità (intesa come indeterminabilità, sia ex ante che ex post, dei destinatari della norma) e l’ innovatività (ovvero la capacità di modificare stabilmente l’ordinamento giuridico). Il suddetto D.M., infatti, ha ad oggetto una vicenda amministrativa specifica e temporalmente circoscritta (l’aggiornamento delle graduatorie per il triennio…), ha destinatari determinati e non innova l’ordinamento giuridico, limitandosi a fissare criteri di massima per l’aggiornamento della graduatorie la cui applicazione è limitata nel tempo, oltre alla significativa circostanza che il suo procedimento di approvazione non è quello dei regolamenti ministeriali di cui all’ art. 17 , comma 4, L. 23 agosto 1988, n. 400;
- il ridetto D.M. non è neppure iscrivibile nell’ambito della categoria degli atti amministrativi a contenuto generale che, sebbene privi (a differenza dell’atto normativo) dell’astrattezza, si caratterizzano per la generalità dei destinatari, intesa come indeterminabilità dei destinatari ex ante, ma non ex post, poiché il D.M…, come si è già precisato, si rivolge a destinatari già noti al momento dell’adozione, ovvero tutti coloro e solo coloro che sono già inseriti nelle gae.