TAR Roma, sez. 2T, ordinanza collegiale 2016-11-30, n. 201611995

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza collegiale 2016-11-30, n. 201611995
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201611995
Data del deposito : 30 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2016

N. 06199/2015 REG.RIC.

N. 11995/2016 REG.PROV.COLL.

N. 06199/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6199 del 2015, proposto da:


F E B, rappresentato e difeso dall'avvocato G L C.F. LFRGPP75E17L500L, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;


contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la liquidazione del gratuito patrocinio nel ricorso in epigrafe, proposto per l'accertamento dell’illegittimo silenzio formatosi sulla richiesta di concessione della cittadinanza italiana.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che con decisione n. 12879/2015, assunta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2015, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso 6199/2015 R.G. intentato dalla signora F E B col patrocinio dell’avv. G. Lufrano, avverso il silenzio serbato dalla resistente amministrazione sull’istanza per la concessione della cittadinanza italiana prodotta dalla predetta ricorrente;

Considerato che quest’ultima, cittadina extracomunitaria, è stata ammessa in via provvisoria al gratuito patrocinio con delibera della competente Commissione del 27/5/2015;

VISTA l’istanza depositata il 31 dicembre 2015 con cui l’avv. G L chiede la liquidazione degli onorari, documentati e quantificati in euro 1.653,00, per l’attività difensiva volta in favore della signora F E B dinanzi a questo Tribunale nel predetto ricorso;

Visto il D.P.R. n. 115 del 2002 ed in particolare:

-l’art. 119 che equipara al cittadino italiano, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;

-l’art. 79 laddove prevede che l’istanza del gratuito patrocinio contiene, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato con le modalità indicate nell’art. 76 nonché l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
ulteriormente precisando che per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all U.E. correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato;

-l’art. 76 laddove prevede che se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante;

-l’art. 127 laddove, al comma 4, prevede che la effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria;

-l’art. 136, laddove prevede che se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione a patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione;

Considerato per quanto sopra, che questo Tribunale è tenuto ad accertare – prima della delibazione sull’istanza di liquidazione di cui in premessa – la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano la produzione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
e preso atto che l’istanza di liquidazione risulta corredata dell’autocertificazione relativa al reddito annuo (2014) imponibile complessivo della ricorrente ma non anche della certificazione dell’autorità consolare competente;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi