TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-01-26, n. 202401588

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-01-26, n. 202401588
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401588
Data del deposito : 26 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2024

N. 01588/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09561/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9561 del 2013, proposto da
-OMISSIS- con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. S B che lo rappresenta e difende nel presente giudizio



contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio



per l'annullamento

dei seguenti atti:

- provvedimento prot. n. 0016168 del 18/06/13, con il quale il Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’interno ha ritenuto che il ricorrente non possieda " -OMISSIS- " ai fini dell'assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;

- atti connessi tra cui la nota prot. 11553 del 30/04/13 con la quale la stessa Direzione Centrale ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87 comma 4 bis c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2024 il dott. M F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso notificato il 02/10/13 e depositato il 17/10/13 -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. n. 0016168 del 18/06/13, con cui il Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno ha ritenuto che il ricorrente non possieda " -OMISSIS- " ai fini dell'assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e gli atti connessi, tra cui la nota prot. 11553 del 30/04/13 di comunicazione dio avvio del procedimento.

Il Ministero dell’interno, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 04/11/13, ha concluso per la reiezione del gravame.

Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il TAR ha ordinato al Ministero dell’interno il deposito della documentazione ivi indicata.

All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 19/01/24, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 97 comma 4 bis c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

-OMISSIS- impugna il provvedimento prot. n. 0016168 del 18/06/13, con cui il Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno ha ritenuto che il ricorrente non possieda " -OMISSIS- " ai fini dell'assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e gli atti connessi, tra cui la nota prot. 11553 del 30/04/13 di comunicazione di avvio del procedimento.

Con le prime tre censure, tra loro connesse, il ricorrente prospetta:

- la violazione dell’art. 26 l. n. 53/89 ed eccesso di

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